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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5657/2022 del 17/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP in relazione al rinvenimento, durante un controllo al valico Italo-Sloveno di Sant'Andrea, di 29 mazzette di banconote per complessivi Euro 500.000 nella autovettura condotta dal ricorrente. Il ricorso denunciava: (i) mancata individuazione del delitto "presupposto" e insufficienza del quadro indiziario per il delitto di riciclaggio, atteso che non sarebbe emerso un riscontro concreto sulla provenienza del denaro, essendo le valutazioni meramente congetturali; (ii) vizio di motivazione quanto alla persistenza delle esigenze cautelari e alla diagnosi di reiterazione, fondate su probabilità e non su un pericolo imminente di recidiva.

La decisione

Il PG ha chiesto il rigetto. Successivamente il difensore ha trasmesso una dichiarazione di rinuncia al ricorso, ma tale rinuncia è risultata formalmente inefficace perché operata dal difensore privo di procura speciale. Nel frattempo il GIP ha revocato la misura cautelare e ha disposto la remissione in libertà. La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse: ai sensi della giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione contro una misura cautelare revocata è ammissibile solo se volta anche al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e tale volontà deve essere espressa personalmente dall'interessato o tramite difensore munito di procura speciale. Per l'inammissibilità non è stata irrogata condanna alle spese né l'ammenda di cui all'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Decreto-Legge 137/2020

    ha consentito al PG di trasmettere la requisitoria scritta; citato per indicare la forma della richiesta del pubblico ministero

  • Codice di procedura penale

    art. 315, comma 3; art. 645, comma 1

    da tali disposizioni si ricava che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione è atto riservato alla parte e, pertanto, la manifestazione di volontà dell'interessato per ottenere una pronuncia utile alla riparazione deve risultare personalmente o tramite difensore munito di procura speciale

  • Codice di procedura penale

    richiamato in relazione alla sanzione pecuniaria che in genere può gravare sull'istante; la giurisprudenza citata ha stabilito che, in caso di inammissibilità sopravvenuta per mancanza di interesse, non si procede alla condanna alle spese né al pagamento dell'ammenda previsto da tale articolo

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e altre)

    tra le altre: SS.UU. 16.12.2010 n. 7931 Testini; Sez. U, Sent. n. 12603 del 24/11/2015 (Celso); SS.UU. 27.2.2020 n. 11803 (Ramondo)

    orientamenti invocati dalla Corte secondo i quali l'impugnazione di una misura cautelare revocata è rilevante solo se finalizzata anche alla riparazione per ingiusta detenzione e richiede espressa manifestazione di volontà da parte dell'interessato; inoltre chiariscono che la sopravvenuta inesistenza dell'interesse esclude la condanna alle spese e l'ammenda

Massime di principio

  • Se una misura cautelare custodiale viene revocata nel corso del procedimento di impugnazione, il ricorso per cassazione può risultare inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse a meno che l'interessato non abbia espressamente dichiarato di voler perseguire la pronuncia anche ai fini della riparazione per ingiusta detenzione
  • La richiesta di riparazione per ingiusta detenzione è un diritto riservato alla parte: la manifestazione di volontà deve essere resa personalmente dall'imputato o tramite difensore munito di procura speciale; la mera attività del difensore privo di procura speciale è inefficace
  • La sopravvenuta inammissibilità per mancanza di interesse esclude, in linea con la giurisprudenza consolidata, la condanna alle spese processuali e l'applicazione dell'ammenda prevista dall'art. 616 c.p.p.
  • Nel merito cautelare relativo a reati come il riciclaggio, per ritenere sussistenti gravi indizi non è sufficiente una mera congettura: la sussistenza del reato presupposto o almeno elementi probatori diretti sulla provenienza illecita del denaro rafforza la fondatezza della misura; analogamente, la persistenza delle esigenze cautelari richiede valutazioni sulla concretezza e sull'immediatezza del rischio di reiterazione, non basate soltanto su probabilità generiche

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