Cassazione Penale, Ordinanza n. 37464/2025 del 17/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, dopo un precedente annullamento con rinvio, aveva assolto l'imputato dal reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare limitatamente ai fatti fino al 2018, riqualificando poi la condotta per il periodo successivo nell'ipotesi di cui all'art. 570-bis c.p. con riferimento alla figlia divenuta maggiorenne nel maggio 2018, e rideterminando la pena con riconoscimento delle attenuanti generiche. Con il primo motivo la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riqualificazione giuridica del fatto da art. 570 c.p. ad art. 570-bis c.p., denunciando anche violazione degli artt. 627 e 623 c.p.p. Il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione in ordine all'aumento di pena applicato per la continuazione, ritenuto immotivato perché non ancorato ai criteri dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che il giudice di rinvio aveva correttamente rivalutato la qualificazione giuridica della condotta relativa alla mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza alla figlia divenuta maggiorenne, in linea con i principi di legittimità, e che la maggiore età non estingue automaticamente l'obbligo di mantenimento, potendo piuttosto condurre alla riqualificazione della fattispecie nell'art. 570-bis c.p. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, perché la determinazione della pena e degli aumenti per continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, adeguatamente esercitata e motivata, specie a fronte di un aumento di soli 5 giorni di reclusione e dell'assenza di specifici elementi contrari allegati dalla difesa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; è stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 570, comma 2, n. 2, c.p.
Norma originariamente contestata per i fatti fino al 2018, in relazione alla mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza alla figlia dell'imputato.
art. 570-bis c.p.
Norma ritenuta applicabile al periodo successivo al raggiungimento della maggiore età della figlia; la Corte afferma che la maggiore età non estingue automaticamente l'obbligo di mantenimento e può comportare la riqualificazione della condotta.
art. 627 c.p.p.
Richiamato dalla difesa per censurare la riqualificazione operata in sede di rinvio.
art. 623 c.p.p.
Richiamato dalla difesa in collegamento alla disciplina dell'annullamento e del rinvio.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Norma invocata per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione sul primo motivo di ricorso.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Norma invocata per dedurre vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sull'aumento per continuazione.
art. 133 c.p.
Parametro di riferimento per la commisurazione della pena e per la valutazione della congruità dell'aumento per continuazione.
art. 132 c.p.
Richiamato come criterio di discrezionalità del giudice nella graduazione della pena.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La maggiore età del figlio beneficiario non determina di per sé l'estinzione dell'obbligo di mantenimento; il giudice può procedere alla riqualificazione della condotta omissiva nella fattispecie prevista dall'art. 570-bis c.p. quando permanga l'inadempimento ai doveri economici stabiliti.
- Integra la fattispecie di cui all'art. 570-bis c.p. l'omesso versamento dell'assegno dovuto in assenza di prova di una assoluta e incolpevole impossibilità di adempiere, specie se l'inadempimento è sistematico.
- In sede di giudizio di legittimità, la riqualificazione giuridica operata dal giudice di rinvio è censurabile solo se contraria ai principi fissati dalla sentenza rescindente o sorretta da motivazione manifestamente illogica; non è sufficiente la mera contestazione difensiva della diversa qualificazione.
- La determinazione della pena e degli aumenti per continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede una motivazione analitica quando l'incremento sia di entità molto contenuta e la sentenza consenta di ricostruirne la ratio complessiva.
- Per censurare in cassazione il trattamento sanzionatorio non basta dedurre astrattamente la violazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; occorre indicare specifici elementi concreti che rendano la pena incongrua o sproporzionata.
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