Cassazione Civile, Ordinanza n. 32003/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una ex socia di una società già cancellata dal registro delle imprese, imputandole maggiori ricavi non dichiarati e riprendendo a tassazione IRES, IRAP e IVA, oltre a interessi e sanzioni, in relazione all'omessa presentazione della dichiarazione per l'anno 2011. I giudici di merito avevano accolto il ricorso della contribuente sul rilievo che l'atto fosse stato notificato dopo l'estinzione della società e che non vi fosse prova della percezione, da parte dell'ex socia, di somme o utilità risultanti dal bilancio finale di liquidazione, ritenuta necessaria per far valere la responsabilità ex art. 2495 c.c. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR aveva evitato la questione decisiva della ripartizione dell'onere della prova; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2495 c.c. e dell'art. 2697 c.c., assumendo che fosse invece l'ex socia a dover provare l'assenza di attivo distribuito in sede di liquidazione, non potendo gravare sull'Ufficio la prova della percezione di utilità da parte della medesima.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse comunque affrontato la questione dell'onere probatorio, sia pure con argomentazione non condivisa. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando il principio per cui, nell'impugnazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti dell'ex socio di società estinta, l'Ufficio deve provare l'esistenza del debito tributario, l'estinzione della società e la qualità di socio del destinatario; la prova della concreta percezione di utilità liquidatorie rileva come elemento costitutivo della responsabilità dell'ex socio, ma deve essere verificata in sede riscossiva, cioè nell'eventuale giudizio contro la cartella di pagamento, non già nella fase dell'accertamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione; assorbita la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è invocato come norma di legittimità per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è invocato come parametro per la censura di violazione di legge
art. 36 d.lgs. 546/1992
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza tributaria, dedotta come violata per omessa pronuncia
art. 112 c.p.c.
richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia sui motivi di appello
art. 2495 c.c.
la Corte distingue tra fase di accertamento e fase di riscossione; la responsabilità dell'ex socio per i debiti della società estinta è limitata a quanto riscosso in liquidazione, ma la prova della concreta percezione di utilità va fatta in sede riscossiva
art. 2697 c.c.
è richiamato per il riparto dell'onere della prova; la Corte afferma che non compete all'Ufficio provarne già nell'accertamento la concreta percezione di utilità liquidatorie
art. 96 c.p.c.
la relativa domanda è dichiarata assorbita a seguito dell'accoglimento parziale del ricorso
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014
richiamato come disciplina ritenuta pacificamente inapplicabile ratione temporis al caso
Massime di principio
- Nell'avviso di accertamento emesso nei confronti dell'ex socio di una società estinta, l'Amministrazione finanziaria deve provare il credito tributario, l'intervenuta estinzione della società e la qualità di socio del destinatario dell'atto; non deve invece dimostrare, in quella sede, la concreta distribuzione di utilità liquidatorie.
- La limitazione della responsabilità dell'ex socio alle somme effettivamente riscosse in sede di liquidazione costituisce un profilo che rileva nella fase riscossiva e può essere fatto valere nell'impugnazione della cartella di pagamento, non già come elemento ostativo all'emissione dell'avviso di accertamento.
- La successione dell'ex socio nella posizione debitoria della società estinta è qualificata come successione a titolo universale per il solo fatto della qualità di socio, pur restando la responsabilità patrimoniale limitata al quantum eventualmente percepito.
- La censura di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di appello affronti comunque la questione decisiva, anche se con motivazione non condivisa o con passaggi argomentativi ulteriori rispetto al tema effettivamente controverso.
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