Sentenza del 06/02/2020 n. 102 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Associazioni non riconosciute - Rapporti esterni - Responsabilità di chi agisce per l'associazione - Associazioni non riconosciute - Responsabilità del legale rappresentante per debiti tributari - Configurabilità - Limiti - Fattispecie in tema di società sportiva dilettantistica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTP che aveva annullato l'avviso di accertamento IVA (anno 2013, euro 20.411,60) nei confronti del legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta, sostenendo la responsabilità solidale del rappresentante per i debiti tributari dell'ente. La CTP aveva ritenuto insufficiente la prova dell'effettivo svolgimento di attività gestoria da parte del rappresentante, mentre l'Agenzia contestava che, per i tributi (che sorgono ex lege), la qualità formale e la titolarità dei poteri gestori comportano una presunzione di responsabilità, salvo prova contraria (delega o impedimento).
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato legittimo l'avviso di accertamento: ha affermato la responsabilità solidale del legale rappresentante per il tributo e le sanzioni, applicando l'orientamento secondo cui, per debiti tributari "ex lege", risponde chi abbia diretto la gestione dell'associazione nel periodo considerato, salvo che il rappresentante non provi di aver delegato i poteri o di essere stato impedito. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 38 cod. civ.
Disciplina la responsabilità personale di chi agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta; la responsabilità non si fonda sulla sola titolarità della carica ma sull'attività negoziale effettivamente posta in essere, con riguardo alla creazione di obbligazioni verso terzi
normativa tributaria (IVA)
Avviso di accertamento per IVA anno 2013
I debiti tributari sorgono ex lege al verificarsi dei presupposti e per tali obbligazioni la giurisprudenza ammette la responsabilità solidale del soggetto che ha diretto la gestione dell'associazione nel periodo considerato
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. 5746/2007; Cass. 19486/2009; Cass. 26290/2007; Cass. 18188/2014; Cass. 8752/2017; Cass. 2169/2018; Sez. 6-5, Ordinanza n. 1602/2019
Orientamenti consolidati che distinguono la responsabilità per obbligazioni contrattuali (dove l'onere probatorio cade sull'ente che invoca la responsabilità) e la responsabilità per obbligazioni tributarie ex lege, per le quali opera una presunzione che il rappresentante abbia concorso alla creazione dell'obbligazione se ha diretto la gestione nel periodo rilevante; la responsabilità è circoscritta al periodo di investitura e può essere esclusa con prove di delega o impedimento
Massime di principio
- Per associazioni non riconosciute la responsabilità per debiti tributari (es. IVA) può ricadere personalmente e solidalmente su chi ha diretto la gestione dell'ente nel periodo in cui è sorto il debito, anche se la responsabilità per obbligazioni contrattuali richiede prova dell'effettivo atto negoziale.
- La titolarità formale della carica del legale rappresentante genera una presunzione di esercizio dei poteri gestori; tale presunzione può essere efficacemente contrastata solo con prove documentali di delega dei poteri a terzi o di impedimenti oggettivi/medici che abbiano impedito l'esercizio della gestione.
- La responsabilità personale è limitata alle obbligazioni sorte durante il periodo di effettiva investitura del rappresentante: è quindi essenziale individuare temporalmente la gestione e gli atti che hanno generato il debito tributario.
- In giudizio l'Amministrazione finanziaria può avvalersi della presunzione connessa al ruolo per i tributi ex lege; il contribuente/legale rappresentante ha l'onere di fornire elementi probatori contrari per escludere la propria responsabilità.
- Per ridurre il rischio di coinvolgimento personale, le associazioni non riconosciute dovrebbero documentare deleghe, procure, verbali che attestino chi ha effettivamente assunto decisioni gestorie e mantenere contabilità e mandati chiari e aggiornati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 feb 2020Sentenza del 06/02/2020 n. 4 - Comm. Trib. Prov. Ravenna
- Sentenza · 6 feb 2020Sentenza del 06/02/2020 n. 28 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 6 feb 2020Sentenza del 06/02/2020 n. 31 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 6 feb 2020Sentenza del 06/02/2020 n. 32 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 6 feb 2020Sentenza del 06/02/2020 n. 78 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 6 feb 2020Sentenza del 06/02/2020 n. 84 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →