Sentenza n. 767/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento: I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) dell’aggiudicazione, disposta in data 20.8.2025 in favore della società Albachiara Coop. Soc., dell’appalto relativo al “programma integrato plurifondo lavoras - annualità 2024 - progetto 2 valorizzazione e riqualificazione aree verdi di pregio ambientale cup: C52f24000300002 cig: B71FDC2E04”); b) della comunicazione dell’esito gara in data 11.9.2025; c) dei dinieghi espressi dal Comune di Tempio Pausania, in data 14 ottobre 2025 e 21 ottobre 2025, relativamente alle richieste di annullamento dell’aggiudicazione in autotutela formulate, nell’interesse della ricorrente, rispettivamente in data 2 ottobre 2025 e 17 ottobre 2025; d) di tutti gli atti e i provvedimenti, “anche non conosciuti o comunque non ostesi dalla S.A.”, del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta aggiudicataria; e) “ove occorra”, di tutti i verbali e di tutti gli atti presupposti e/o conseguenti o comunque collegati all’aggiudicazione; f) “sempre ove occorra”, della lex specialis e dell’intera procedura di affidamento; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto, medio tempore stipulato tra il Comune di Tempio Pausania e la società Albachiara Coop. Soc., e per conseguire l’aggiudicazione dell’appalto in forma specifica, con la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto di cui sopra; nonché, in subordine, qualora non sia possibile il risarcimento in forma specifica, per la condanna della Stazione appaltante al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi per effetto dell’esecuzione degli atti impugnati; II) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4.12.2025: degli stessi atti impugnati con il ricorso introduttivo; NONCHÉ per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto, medio tempore stipulato tra il Comune di Tempio Pausania e la società Albachiara Coop. Soc., e per conseguire l’aggiudicazione dell’appalto in forma specifica, con la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto di cui sopra; NONCHÉ (IN SUBORDINE), qualora non sia possibile il risarcimento in forma specifica, per la condanna della Stazione appaltante al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi per effetto dell’esecuzione degli atti impugnati; e per l’annullamento: - della richiesta chiarimenti e dell’avvio del sub-procedimento di verifica dell’anomalia; - (in via subordinata rispetto all’accoglimento della deduzione, formulata dalla difesa della controinteressata Albachiara Coop. Soc., di nullità della clausola della lettera di invito che prevede il divieto di ribasso sui costi della manodopera): della lettera di invito e di tutta la procedura; III) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla controinteressata Albachiara Società Coop. Sociale il 9.11.2025, per l’annullamento: - del verbale del 4.7.2025, relativo alla prima seduta di gara, nella parte in cui il Comune di Tempio Pausania ha consentito alla Coop. Ali Integrazione di integrare la documentazione prodotta, anziché escluderla; - della nota dell’8.7.2025, con la quale il Comune di Tempio Pausania invitava la Coop. Ali Integrazione a trasmettere il proprio Rapporto sulla situazione del personale, anziché procedere alla sua esclusione; - del verbale del’11.7.2025, nella parte in cui il Comune di Tempio Pausania ha ammesso la Coop. Ali Integrazione e aperto la sua busta contenente l’offerta economica, anziché procedere alla sua esclusione; - della determinazione di aggiudicazione n. 1143 del 20.8.2025, nella parte in cui ha approvato i verbali di ammissione della Coop. Ali Integrazione anziché procedere alla sua esclusione; - “se del caso”, della nota dell’11.9.2025 del Comune di Tempio Pausania, nella parte in cui comunica l’ammissione alla procedura della Coop. Ali Integrazione; - di ogni altro provvedimento di data ed estremi sconosciuti, con i quali è stata approvata la graduatoria di merito della procedura de qua; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali non conosciuti, adottati in relazione alla procedura de qua.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione di un appalto riservato alle cooperative sociali di tipo B, nonché gli atti della verifica di anomalia e i dinieghi di autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione dell’appalto relativo alla valorizzazione e riqualificazione di aree verdi, disposta in favore di altra cooperativa sociale, chiedendo l’annullamento degli atti, l’aggiudicazione in forma specifica e, in subordine, il risarcimento del danno. La procedura prevedeva un importo a base d’asta di € 220.792,74, di cui € 205.907,40 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, € 3.500,00 per sicurezza non ribassabile ed € 11.385,34 per spese generali ribassabili, con criterio del minor prezzo. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione della lettera d’invito e del principio di autovincolo, poiché l’aggiudicataria aveva indicato costi della manodopera pari a € 189.900,00, inferiori all’importo non ribassabile previsto dalla lex specialis, offrendo inoltre un ribasso del 100% sulle voci ribassabili, mentre l’appalto era stato poi aggiudicato per € 209.407,40. In secondo luogo, ha contestato la verifica di anomalia per violazione dell’art. 110 del d.lgs. 36/2023, difetto di istruttoria, illogicità, travisamento e motivazione apparente, sostenendo che la stazione appaltante avesse verificato un’offerta diversa da quella effettivamente presentata, consentendo una modifica postuma dell’offerta e valorizzando giustificazioni generiche e prive di adeguato riscontro documentale. Con motivi aggiunti ha ulteriormente dedotto la violazione delle prescrizioni contenute nella richiesta di chiarimenti, dei principi di immodificabilità dell’offerta e di par condicio. La controinteressata ha sostenuto la nullità della clausola che vietava il ribasso dei costi della manodopera e ha proposto ricorso incidentale contro l’ammissione della ricorrente principale, lamentando la tardiva produzione del rapporto sulla situazione del personale e l’inattendibilità economica della sua offerta. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso principale.
La decisione
Il Tribunale ha respinto l’eccezione di irricevibilità, ritenendo tempestiva la notifica del ricorso effettuata il 27 ottobre 2025: il termine scadeva infatti il 26 ottobre, domenica, ed era prorogato al primo giorno non festivo ai sensi dell’art. 52, comma 3, c.p.a. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati accolti sulla base del primo motivo, ritenuto dirimente. Dagli atti risultava una palese discrasia tra l’offerta dell’aggiudicataria, con costi della manodopera pari a € 189.900,00 e ribasso del 100% sulle voci ribassabili, e l’importo di aggiudicazione, pari a € 209.407,40. L’offerta violava inoltre la lex specialis, che aveva espressamente qualificato i costi della manodopera come non ribassabili. Anche la verifica di congruità era stata svolta su un importo di € 205.907,40, diverso da quello effettivamente indicato nell’offerta, con travisamento dei fatti ed errata valutazione dei presupposti. Il giudice ha escluso che la clausola sul divieto di ribasso dei costi della manodopera fosse nulla ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 36/2023: essa costituiva una scelta discrezionale non irragionevole della stazione appaltante, idonea a tutelare il lavoro negli appalti ad alta intensità di manodopera e non impeditiva della partecipazione in condizioni di parità. Gli ulteriori motivi del ricorso principale sono stati assorbiti. Il ricorso incidentale è stato respinto. Quanto al rapporto sulla situazione del personale, il documento risultava formato e trasmesso al Ministero del lavoro il 13 settembre 2024, prima della scadenza per la presentazione delle offerte; secondo le istruzioni ministeriali, la redazione e il salvataggio tramite l’applicativo ministeriale equivalevano alla trasmissione agli organismi competenti. Era quindi legittimo il ricorso al soccorso istruttorio. È stata inoltre ritenuta inammissibile la censura relativa alla non remuneratività dell’offerta della ricorrente principale, perché diretta a sindacare l’offerta al di fuori della procedura di valutazione riservata alla stazione appaltante. L’aggiudicazione è stata annullata; l’aggiudicataria deve essere esclusa e, previa verifica del persistente possesso dei requisiti, l’appalto deve essere aggiudicato alla ricorrente principale, con subentro nel contratto già stipulato. Le spese sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 52, comma 3, c.p.a.
il termine scadeva il 26.10.2025, ossia di domenica, sicché era prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo
La scadenza del termine processuale in giorno festivo determina la proroga al primo giorno non festivo successivo; la notifica effettuata il 27 ottobre 2025 è stata ritenuta tempestiva.
artt. 36 e 61 d.lgs. 36/2023
procedura, riservata alle cooperative sociali di tipo B
La procedura di affidamento era riservata alle cooperative sociali di tipo B.
art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023
i costi aziendali dell’impresa concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
La disposizione è richiamata con riferimento all’indicazione dei costi aziendali della sicurezza nell’offerta.
art. 110 d.lgs. 36/2023
La verifica di anomalia deve riguardare l’offerta effettivamente presentata; non è legittimo fondare la valutazione su un importo diverso da quello indicato dal concorrente, né consentire una modifica postuma dell’offerta.
art. 10 d.lgs. 36/2023
divieto di introdurre cause di esclusione ulteriori e diverse da quelle tassativamente previste dal legislatore
La clausola della lex specialis che vieta il ribasso dei costi della manodopera non è una causa arbitraria di esclusione, ma una regola di gara non irragionevole, coerente con la tutela del lavoro e con la parità di partecipazione.
art. 101 d.lgs. 36/2023
Il soccorso istruttorio è stato ritenuto legittimo poiché il rapporto sulla situazione del personale preesisteva alla partecipazione e la documentazione acquisita dimostrava il sostanziale rispetto dell’adempimento entro la scadenza rilevante.
art. 1 Allegato II.3 d.lgs. 36/2023
Il requisito relativo al rapporto sulla situazione del personale risultava posseduto dalla concorrente prima della presentazione dell’offerta; la produzione successiva del documento, già formato e trasmesso, poteva essere acquisita mediante soccorso istruttorio.
art. 46 d.lgs. 198/2006
Il rapporto periodico sulla situazione del personale poteva essere dimostrato mediante il documento trasmesso tramite l’applicativo ministeriale.
Massime di principio
- Quando la lex specialis qualifica espressamente i costi della manodopera come non ribassabili, l’offerta che riduce tali costi viola la disciplina di gara e deve essere esclusa; la stazione appaltante non può poi aggiudicare l’appalto sulla base di un importo diverso da quello effettivamente offerto.
- La verifica di anomalia deve riguardare l’offerta concretamente presentata dal concorrente e non può essere condotta assumendo un diverso costo della manodopera o un diverso importo complessivo; la sostituzione o correzione del dato economico in sede di giustificazioni costituisce modifica postuma dell’offerta e viola la par condicio.
- Una clausola della lex specialis che vieta il ribasso sui costi della manodopera non costituisce, di per sé, una causa di esclusione ulteriore vietata dal principio di tassatività, quando rappresenta una scelta discrezionale non irragionevole della stazione appaltante, funzionale alla tutela del lavoro e applicabile in condizioni di parità a tutti i concorrenti.
- Il soccorso istruttorio è legittimo quando consente di documentare un requisito già esistente prima della scadenza per la presentazione delle offerte; non è consentita la formazione tardiva del requisito, ma è acquisibile successivamente la prova di una situazione preesistente.
- La valutazione della non remuneratività dell’offerta di un concorrente appartiene, nell’ambito della procedura di gara, alla stazione appaltante e non può essere introdotta in giudizio come autonoma censura esplorativa al di fuori della specifica procedura di verifica dell’anomalia.
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