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Sentenza

Sentenza n. 2476/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'ottemperanza della sentenza n. 3372/2025 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, pubblicata e notificata il 14.02.2025, nel giudizio avente R.G. n. 8310/2024, con la quale è stato condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite nei confronti dei ricorrenti.

Giustizia amministrativa202512754

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 3372/2025, nella parte relativa alla condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite distratte in favore dei difensori antistatari

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensori antistatari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 3372/2025, non appellata, che aveva condannato il Ministero della Giustizia alla rifusione di 2.000 euro per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La sentenza era stata notificata il 14 febbraio 2025, munita di attestazione di conformità quale titolo esecutivo. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Poiché l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla statuizione e non aveva formulato contestazioni sul punto, i ricorrenti hanno chiesto anche l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo integrati i presupposti processuali e sostanziali: la sentenza azionata era definitiva, costituiva titolo esecutivo, era stata regolarmente notificata ed era decorso il termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. In assenza di prova dell'adempimento e di specifiche contestazioni dell'Amministrazione, il Tribunale ha ordinato al Ministero della Giustizia di corrispondere ai ricorrenti, entro 90 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, la somma dovuta in esecuzione del giudicato. Ha inoltre accolto la richiesta di penalità di mora, fissandola in 20 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dalla notificazione della presente sentenza al Ministero da parte degli interessati. In caso di ulteriore inadempimento, è stata prevista la possibilità di nominare un commissario ad acta su impulso dei ricorrenti. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 400 euro, oltre oneri di legge e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La disposizione consente, nel giudizio di ottemperanza, di imporre una penalità di mora per ogni successiva violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata applicata nella misura di 20 euro per ogni giorno di ritardo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il decorso del termine dilatorio è stato ritenuto necessario ai fini dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 475 c.p.c.

    attestazione di conformità

    La sentenza munita dell'attestazione di conformità è stata considerata idonea a valere quale titolo esecutivo.

  • art. 196 undecies disp. att. c.p.c.

    attestazione di conformità

    La disposizione è richiamata insieme all'art. 475 c.p.c. quale base dell'attestazione di conformità del titolo azionato.

  • art. 86 c.p.c.

    rappresentati e difesi in proprio

    È stato richiamato quale fondamento della possibilità per i ricorrenti, avvocati, di stare in giudizio personalmente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando il titolo giudiziale è definitivo, è stato regolarmente notificato all'amministrazione, è munito dei requisiti necessari per valere quale titolo esecutivo, è decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e l'amministrazione non dimostra di aver adempiuto.
  • In presenza di una condanna giudiziale al pagamento di somme, l'amministrazione deve dare esecuzione anche alla statuizione relativa alle spese di lite distratte in favore dei difensori antistatari.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l'adempimento e prevedere, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta su impulso della parte interessata.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata quando il ritardo nell'esecuzione del giudicato si sia protratto per un periodo significativo; la decorrenza può essere fissata dalla notificazione della sentenza di ottemperanza all'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

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