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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29789/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite origina da un avviso di accertamento catastale emesso a seguito della revisione del classamento di unità immobiliari site in una microzona comunale, con rideterminazione della classe e della rendita catastale. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; l'Agenzia aveva proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo inesistente la notifica dell'atto di appello perché eseguita da un operatore di posta privata. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione delle norme sulla notificazione e sul processo tributario per sostenere la validità della notifica a mezzo operatore di posta privata; con il secondo motivo, violazione dell'art. 156 c.p.c. per sostenere che la costituzione dell'appellato avesse comunque sanato il vizio per raggiungimento dello scopo.

La decisione

La Corte, richiamando il principio di diritto delle Sezioni Unite n. 299 del 2020, ha qualificato la notificazione eseguita da operatore di posta privata privo di titolo abilitativo come nulla e non inesistente nel periodo considerato. Tuttavia ha verificato che l'atto di appello era stato spedito il 24 marzo 2017 ed era pervenuto al contribuente il 28 marzo 2017, mentre il termine semestrale di impugnazione ex art. 327 c.p.c. scadeva il 27 marzo 2017. Ne è derivato che l'appello era tardivo e quindi inammissibile. Poiché la CTR aveva comunque dichiarato inammissibile l'appello, la Cassazione ha confermato la decisione impugnata. Il ricorso è stato rigettato e le spese sono state compensate per la recente evoluzione giurisprudenziale; è stata inoltre esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per la parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con entrambi i motivi di ricorso.

  • art. 156 c.p.c.

    La Corte ha escluso che la sanatoria per raggiungimento dello scopo potesse salvare la tempestività dell'impugnazione quando l'atto è pervenuto oltre il termine decadenziale.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    Il termine semestrale per impugnare decorreva dalla pubblicazione della sentenza di primo grado ed era già spirato quando l'appello è pervenuto al destinatario.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale accelerato.

  • artt. 1, comma 2, lett. o), d.lgs. n. 58/2011

    Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere la validità della notifica a mezzo operatore di posta privata.

  • art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Norma richiamata dalla ricorrente in tema di notificazioni nel processo tributario.

  • art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Norma richiamata dalla ricorrente in tema di decorrenza e disciplina delle impugnazioni nel processo tributario.

  • direttiva 2008/6/CE

    Richiamata per il nuovo quadro europeo che consente agli operatori postali di notificare atti giudiziari salvo giustificazione oggettiva ostativa dimostrata dallo Stato.

  • legge n. 124 del 2017

    Richiamata come intervento normativo che ha introdotto il regime successivo rispetto al periodo in esame.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato per la parte pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017, la notificazione di un atto giudiziario eseguita da un operatore di posta privata privo di titolo abilitativo è nulla e non inesistente.
  • La sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, determinata dalla costituzione del destinatario, non fa venir meno la tardività dell'impugnazione se l'atto è stato ricevuto oltre il termine decadenziale.
  • Ai fini della tempestività dell'impugnazione rileva la data di effettiva ricezione dell'atto da parte del destinatario quando manca una certezza legale della data di consegna all'operatore postale privo di poteri certificativi.
  • Se la decisione di secondo grado perviene alla corretta statuizione di inammissibilità dell'appello, la Corte di cassazione conferma la sentenza anche qualora la motivazione sia diversa.
  • Quando la parte pubblica soccombente è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica il raddoppio previsto per il ricorso respinto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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