Sentenza n. 1039/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento - della delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 547/2019/R/IDR del 17 dicembre 2019, pubblicata sul sito internet dell’Autorità il 19 dicembre 2019, avente per oggetto “integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e diposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”; - dell’Allegato A alla medesima, recante “Modifiche e integrazioni all’Allegato A alla deliberazione 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR”; - dell’Allegato B alla medesima, recante “Misure di tutela a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”; - di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, senza esaminare nel merito i motivi di violazione di legge ed eccesso di potere. La dichiarazione della ricorrente e l’accordo delle parti sulla compensazione hanno giustificato la compensazione integrale delle spese di lite.
Atto impugnato: Delibera ARERA n. 547/2019/R/IDR, con relativi Allegati A e B, sulla regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e sulle tutele degli utenti per fatturazioni riferite a consumi risalenti a più di due anni
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la delibera ARERA n. 547/2019/R/IDR e i relativi allegati, deducendo motivi di violazione di legge ed eccesso di potere. Nel corso del giudizio ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la compensazione delle spese. L’ARERA non si è opposta alla compensazione.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa; il testo non esplicita una specifica interpretazione della norma.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere determina l’improcedibilità del ricorso e preclude l’esame dei motivi di merito, quando la parte ricorrente dichiari nel corso del giudizio di non avere più interesse alla decisione.
Come è indicizzato
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