Cassazione Penale, Sentenza n. 33281/2023 del 28/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) per avere inviato, nel corso di un procedimento esecutivo a suo carico, tre missive al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca, all'ufficio UNEP del Tribunale di Lucca e ad una banca, in cui accusava l'avv. Del Buono di avere preteso notule non dovute, di aver richiesto un "doppio rimborso dell'IVA" e utilizzato la sua posizione in modo vessatorio, usando espressioni come "irregolarità", "grave illecito disciplinare", "sprezzante manifestazione di superiorità e sufficienza", "utilizzo meramente personalistico dell'attività forense". In Cassazione il ricorrente ha censurato la qualificazione come diffamazione, sostenendo che si trattava di critica legittima e di segnalazione di illeciti (anche mediante esposto al Consiglio), che le frasi non erano offensive ma critiche, che i destinatari erano legittimamente interessati alla vicenda, che mancava l'elemento soggettivo del dolo diffamatorio, che doveva essere riconosciuta la scriminante del diritto di critica (anche putativa) e/o l'applicabilità dell'art. 598 c.p., che doveva essere riaperta l'istruttoria per chiarire aspetti fattuali (es. estinzione della sas) e che la querela della parte offesa sarebbe stata tardiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi che contestavano l'offensività delle espressioni e la pluralità dei destinatari, osservando che le frasi riportate erano chiaramente idonee a ledere la reputazione dell'avv. Del Buono e che le missive, inviate impersonalmente a tre enti, potevano essere visionate da una pluralità di persone. Ha escluso l'operatività delle scriminanti invocate: l'art. 598 c.p. non era applicabile (la norma tutela le offese pronunciate davanti ad autorità ma non le espressioni calunniose o artatamente lesive) e il diritto di critica o la sua forma putativa non potevano essere riconosciuti perché il ricorrente non aveva adempiuto all'onere di verifica necessario per escludere il dolo diffamatorio. Ha confermato che l'invio delle missive nel corso dell'esecuzione e dopo precetto/pignoramento denota la volontà di ledere la reputazione per ottenere un risultato diverso da quello avuto in sede giudiziaria. Il motivo sulla tempestività della querela è stato dichiarato inammissibile perché sollevato per la prima volta in Cassazione (art. 603, comma 3 c.p.p.). Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile liquidate nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen.
Norma incriminatrice della diffamazione: la Corte ha confermato che le espressioni contestate integrano l'offesa alla reputazione e la fattispecie prevista dall'art. 595 c.p., considerata sussistente sia nell'elemento materiale che in quello soggettivo (dolo).
art. 598 cod. pen.
Esimente per offese contenute in atti o discorsi dinanzi ad autorità: la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 598 al caso concreto, ricordando che la norma tutela le offese in atti diretti all'autorità ma non copre affermazioni calunniose o accusatorie rese in modo tale da ledere la reputazione quando non si è parte processuale nel successivo procedimento disciplinare e/o quando l'affermazione è destituita di verifica.
art. 603, comma 3 cod. proc. pen.
Regola di ammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo alla tempestività della querela perché non proposto nei motivi di appello e perché costituisce accertamento di fatto non demandabile a questa Corte.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 5, n. 32823 del 06/02/2019, Prin Abelle e Sez. 5, n. 50189 del 04/11/2019, Di Rosa)
Richiami a precedenti di legittimità che escludono l'applicabilità dell'art. 598 a esposti calunniosi e precisano che la scriminante putativa del diritto di critica richiede l'adempimento dell'onere di verifica da parte dell'autore per escludere il dolo.
Massime di principio
- Esporre ad altri (anche ad autorità o enti) accuse non verificate nei confronti di un professionista, presentandole come fatti concreti, può integrare il reato di diffamazione; la mera critica non giustifica affermazioni lesive non verificate.
- Inviare comunicazioni impersonalmente ad enti o uffici può configurare la comunicazione a 'pluralità di persone' ai fini della diffamazione, qualora siano potenzialmente visionabili da più soggetti.
- La scriminante del diritto di critica è applicabile solo se l'autore si è diligentemente adoperato per verificare la fondatezza delle accuse; la semplice convinzione personale o la 'verità putativa' senza verifiche non esclude il dolo.
- L'art. 598 c.p. ha portata limitata: tutela le offese contenute in atti davanti ad autorità ma non copre affermazioni calunniose o gratuite che ledono la reputazione al di fuori di un contesto protetto o quando non sono soggette a verifica processuale.
- Questioni fattuali (tempistiche, conoscenza della querela, elementi probatori non assunti in istruttoria) di norma non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione e la mancata deduzione in grado di merito può determinare l'inammissibilità del motivo.
- Le conseguenze di una condanna per diffamazione comprendono il pagamento delle spese processuali, possibili somme alla Cassa delle ammende e la rifusione delle spese della parte civile; quindi, prima di diffondere affermazioni potenzialmente lesive è opportuno raccogliere e documentare le prove.
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