Regolamento (UE) 2024/3213
Regolamento (UE) 2024/3213 del Consiglio, del 16 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2021/2283, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina dei contingenti tariffari autonomi dell’Unione per numerosi prodotti agricoli e industriali, intervenendo sull’allegato del regolamento (UE) 2021/2283. Le modifiche includono nuove aperture di contingenti a dazio zero o ridotto, proroghe e rimodulazioni dei volumi, adeguamenti dei codici NC/TARIC, chiusure di contingenti non più nell’interesse dell’Unione e condizioni di uso finale per alcune merci. Le disposizioni si applicano dal 1o gennaio 2025, pur entrando il regolamento in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica il regolamento (UE) 2021/2283 aggiornando l’elenco dei contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, con nuove aperture, proroghe, adeguamenti di volume, chiusure e modifiche tecniche.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione dei prodotti elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2021/2283, come sostituito dal presente regolamento, ossia a specifiche merci agricole e industriali classificate secondo la nomenclatura combinata/TARIC. Rileva per gli operatori economici che importano tali prodotti e, per alcuni contingenti, per i soggetti che li impiegano in usi finali specifici soggetti a controllo doganale ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Le modifiche si applicano dal 1o gennaio 2025; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE. Sono espressamente previste esclusioni/limitazioni per alcuni contingenti legati all’uso specifico e, per il contingente 09.2652, la sospensione non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.
Modifica dei contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
Il regolamento interviene sul sistema dei contingenti tariffari autonomi previsto dal regolamento (UE) 2021/2283, aggiornando l’elenco dei prodotti beneficiari e le relative condizioni di importazione. La logica della riforma è quella, espressamente richiamata nei considerando, di garantire un approvvigionamento sufficiente nel mercato interno quando la produzione unionale è insufficiente o non soddisfa la domanda degli operatori, evitando perturbazioni del mercato.
Finalità e quadro generale
Il provvedimento mira a riequilibrare l’offerta di numerosi prodotti agricoli e industriali introducendo nuovi contingenti, adeguando quelli esistenti e sopprimendo quelli non più giustificati dall’interesse dell’Unione. In alcuni casi, il legislatore del Consiglio interviene anche sulle classificazioni doganali (codici NC e TARIC) per tenere conto dell’evoluzione della nomenclatura combinata e della classificazione tariffaria.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
Il regolamento riguarda le importazioni nell’Unione di merci specifiche elencate nell’allegato sostitutivo del regolamento (UE) 2021/2283. I destinatari pratici sono gli importatori e, per i contingenti subordinati a uso finale, gli operatori che impiegano le merci in specifici processi produttivi nell’Unione. Per tali ipotesi si richiama il controllo doganale dell’uso finale ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione).
Nuovi contingenti aperti
Il regolamento apre nuovi contingenti a favore di prodotti industriali per i numeri d’ordine 09.2540, 09.2541, 09.2542 e 09.2543 a dazio zero, nonché 09.2795 a dazio ridotto. L’allegato sostituito elenca in modo puntuale i prodotti e i relativi volumi, includendo tra gli altri numerosi intermedi chimici, polimeri, componenti per l’industria elettronica e automobilistica, materiali per batterie, tessili tecnici, componenti meccanici e altre merci industriali specializzate.
Modifiche a contingenti esistenti
Per alcuni contingenti il regolamento interviene sulla descrizione del prodotto e sui codici doganali applicabili. In particolare, per i numeri d’ordine 09.2652 e 09.2927 la designazione viene aggiornata perché l’ambito originario non è più adeguato alle esigenze degli operatori; per il 09.2652 viene anche modificato il codice TARIC e il contingente viene mantenuto solo per l’utilizzo nella fabbricazione di prodotti specifici nell’Unione.
Per i contingenti 09.2596, 09.2597 e 09.2685 viene adeguata la classificazione nella nomenclatura combinata; per il contingente 09.2662 viene aumentato il volume, mentre per il 09.2679 il volume viene ridotto in ragione dell’aumentata capacità produttiva dell’Unione.
Proroghe, riduzioni e contingentamenti semestrali
Per i contingenti 09.2544, 09.2545, 09.2546, 09.2547, 09.2548, 09.2549, 09.2550, 09.2551, 09.2552, 09.2553, 09.2554, 09.2555, 09.2556, 09.2557, 09.2559 e 09.2560 i periodi contingentali sono prorogati e i volumi sono adeguati su base annuale, poiché si trattava di contingenti originariamente aperti per soli sei mesi ma ancora ritenuti utili per il mercato dell’Unione.
Il contingente 09.2808 è invece mantenuto per soli sei mesi, per tenere conto della possibile evoluzione della produzione. Analogamente, i contingenti 09.2563 e 09.2925 sono limitati a sei mesi; il loro volume è ridotto della metà e la loro applicazione è subordinata a un uso specifico ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.
Chiusura di contingenti
Il regolamento dispone la chiusura, con effetto dal 1o gennaio 2025, dei contingenti 09.2664, 09.2682 e 09.2926, ritenuti non più rispondenti all’interesse dell’Unione. Questa scelta conferma che il regime dei contingenti autonomi è funzionale e flessibile, dovendo essere mantenuto solo quando necessario per la continuità degli approvvigionamenti.
Allegato sostitutivo e contenuto tecnico
L’allegato sostitutivo contiene un elenco molto ampio di merci ammesse al regime contingente, con indicazione di numero d’ordine, codici NC e TARIC, designazione, periodo contingentale, volume e dazio. Tra le merci figurano prodotti chimici, materie plastiche e polimeriche, metalli e semilavorati, tessili e filati, componenti per cuscinetti e parti per l’industria automobilistica, elettrica ed elettronica.
Per alcuni contingenti è prevista l’applicazione di dazio zero; per altri, come il 09.2795, è previsto un dazio contingente pari al 4%, mentre per il 09.2585 il dazio contingente è del 2%.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma le modifiche sostanziali si applicano dal 1o gennaio 2025. Tale soluzione è coerente con l’esigenza, richiamata nei considerando, di evitare interruzioni nell’applicazione del regime contingentale e di garantire continuità agli operatori economici.
Effetti pratici per imprese e intermediari
Per importatori, doganalisti e consulenti fiscali, il regolamento comporta la necessità di verificare, dal 1o gennaio 2025, la corretta corrispondenza tra merce importata, codice NC/TARIC, volume disponibile e condizioni di uso finale. In particolare, per i contingenti soggetti a controllo dell’uso finale, l’accesso al beneficio doganale dipende dalla dimostrazione dell’impiego nelle lavorazioni previste e dal rispetto delle regole doganali richiamate dal codice doganale dell’Unione.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato del regolamento (UE) 2021/2283
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento (UE) 2021/2283 con il testo allegato al nuovo regolamento, ridefinendo l’elenco dei contingenti tariffari autonomi, i codici NC/TARIC, le designazioni delle merci, i periodi contingentali, i volumi e i dazi contingentali.
Nuovi contingenti e contingenti modificati
Sono aperti nuovi contingenti per i numeri d’ordine 09.2540, 09.2541, 09.2542, 09.2543 a dazio zero e 09.2795 a dazio ridotto. Sono inoltre modificati o riposizionati vari contingenti esistenti, tra cui 09.2652 e 09.2927 per la descrizione delle merci, 09.2596, 09.2597 e 09.2685 per l’adeguamento dei codici NC, e 09.2662 per l’aumento del volume.
Condizioni di uso finale per alcuni contingenti
Il contingente 09.2652 è mantenuto solo per l’uso dei prodotti interessati nella fabbricazione di prodotti specifici fabbricati nell’Unione ed è soggetto al controllo doganale dell’uso finale ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Lo stesso regime di uso specifico si applica anche ai contingenti 09.2563 e 09.2925. Per il contingente 09.2652 è prevista l’esclusione quando il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.
Proroghe e adeguamenti dei volumi
Per i contingenti 09.2544, 09.2545, 09.2546, 09.2547, 09.2548, 09.2549, 09.2550, 09.2551, 09.2552, 09.2553, 09.2554, 09.2555, 09.2556, 09.2557, 09.2559 e 09.2560 sono prorogati i periodi contingentali e adeguati i volumi su base annuale, poiché erano stati aperti solo per sei mesi ma resta nell’interesse dell’Unione mantenerli. Il contingente 09.2808 è aperto solo per sei mesi; i contingenti 09.2563 e 09.2925 sono aperti solo per sei mesi e il loro volume è ridotto della metà.
Chiusura di contingenti non più nell’interesse dell’Unione
I contingenti 09.2664, 09.2682 e 09.2926 sono chiusi con effetto dal 1o gennaio 2025, in quanto non è più nell’interesse dell’Unione mantenerli.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2025. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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