Sentenza del 04/11/2016 n. 5636 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
FALLIMENTO - COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ - Notifica al fallito - Efficacia nei confronti della curatela fallimentare - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sola notifica al fallito non produce effetti nei confronti della curatela fallimentare. L'accertamento, tuttavia, non viene considerato inesistente o definitivamente invalido: resta valido in sé, ma è inefficace nei confronti della curatela. Se il fallito torna in bonis, potrà contestare e impugnare l'accertamento secondo le regole applicabili.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'efficacia nei confronti della curatela fallimentare di una comunicazione di irregolarità, o di altro accertamento, notificato soltanto al fallito dopo l'apertura della procedura fallimentare. La curatela deve essere destinataria della notifica perché, una volta iniziata la procedura, è il soggetto legittimato a rappresentare gli interessi della massa dei creditori e a gestire le pretese patrimoniali riferibili al fallito.
Massime di principio
- Quando una procedura fallimentare è già aperta, gli atti di accertamento relativi al patrimonio o ai debiti del fallito devono essere notificati anche alla curatela fallimentare.
- La notifica effettuata esclusivamente al fallito non è sufficiente per rendere l'atto efficace nei confronti della curatela e della massa dei creditori.
- L'omessa notifica alla curatela comporta normalmente l'inefficacia relativa dell'atto nei suoi confronti, non necessariamente la nullità o l'inesistenza dell'accertamento.
- La validità dell'accertamento e la sua opponibilità alla procedura sono questioni distinte: un atto può restare valido, ma non poter essere fatto valere contro la curatela se non le è stato notificato.
- Se il fallito ritorna in bonis, può riacquistare la possibilità di contestare o impugnare l'accertamento, secondo i termini e le modalità previsti dalla disciplina processuale applicabile.
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