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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28191/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari disposti dal G.I.P.; il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per la ritenuta sussistenza di gravi indizi in relazione al reato di concorso in estorsione continuata aggravata dal metodo mafioso. Sosteneva l'insussistenza del reato anche alla luce dell'annullamento delle misure cautelari nei confronti dei coindagati Minio e Sottile e che la presunta intimidazione sarebbe stata una "mera convinzione" della vittima Plano, non una reale costrizione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse correttamente motivata e che vi fossero gravi indizi in relazione alle condotte minacciose attribuite personalmente al Donzì finalizzate a ottenere consumazioni senza corresponsione. Ha precisato che l'eventuale annullamento delle misure sui coindagati non determina l'inesistenza del fatto contestato né esclude l'aggravante del "metodo mafioso" quando le modalità oggettive dimostrino idoneità intimidatoria. Ha inoltre ribadito che, ai fini dell'estorsione, non è necessario che l'effettiva intimidazione si sia verificata, ma che rilevi l'idoneità della minaccia alla luce delle circostanze oggettive. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla forma del ricorso (indicazione del motivo unico); utilizzata come riferimento procedurale, non incide sulla valutazione del merito degli indizi.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Richiamata nella discussione sull'aggravante "metodo mafioso"; la Corte ha chiarito che la qualificazione dell'evento come estorsione aggravata dal metodo mafioso può prescindere dalla prova dell'esistenza formale di un'associazione ex art. 416-bis e si valuta in ragione delle modalità intimidatorie e del contesto oggettivo.

  • Cass. Sez. 2, n. 36698 del 19/06/2012 (D'Andrea, Rv. 254048-01)

    Giurisprudenza citata per il principio secondo cui, ai fini dell'estorsione, non è necessaria l'effettiva intimidazione della vittima: rileva l'idoneità della minaccia, valutata rispetto alle concrete circostanze oggettive.

Massime di principio

  • La sussistenza di "gravi indizi" per misure cautelari può fondarsi su un insieme di elementi indiziari e sull'attribuzione personale di atti intimidatori, anche in assenza di condanna o di misure confermate per altri coindagati.
  • L'annullamento o la diversa posizione cautelare dei coimputati non costituisce automaticamente prova dell'innocenza del singolo; la valutazione è individuale e si concentra sulla condotta ascritta al singolo indagato.
  • L'aggravante del "metodo mafioso" può essere ricostruita sulla base delle modalità intimidatorie e del contesto territoriale e relazionale, senza richiedere necessariamente la prova di una compagine associativa ai sensi dell'art. 416-bis.
  • Per il reato di estorsione, non è indispensabile dimostrare che la vittima sia stata effettivamente costretta: è sufficiente che la minaccia sia idonea, nelle concrete condizioni, a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo.
  • In sede di cassazione, le doglianze sul vizio di motivazione richiedono di dimostrare errori logico-giuridici specifici nella valutazione delle prove; censure generiche sulla percezione della vittima risultano ininfluenti se la motivazione appare coerente.

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