Ordinanza n. 1629/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari - del provvedimento di diniego di visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato Prot. N° 1405 del 13.01.2025, emesso dall’Ambasciata d’Italia a Dhaka; - della segnalazione a carico del ricorrente nel sistema d’informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione dalla Francia; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato e segnalazioni nel Sistema d'informazione Schengen ai fini della non ammissione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto d'ingresso per lavoro subordinato emesso dall'Ambasciata d'Italia a Dhaka, nonché la segnalazione a suo carico nel Sistema d'informazione Schengen ai fini della non ammissione dalla Francia e ogni atto connesso. Dagli atti è emerso che la sede diplomatica ha avviato un procedimento di riesame in autotutela del diniego, ma non ne era noto l'esito. La documentazione non chiariva inoltre la posizione del ricorrente nel Sistema d'informazione Schengen: risultava una segnalazione delle autorità francesi, potenzialmente riconducibile a una parziale omonimia, e un'ulteriore segnalazione delle autorità romene.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né ha deciso definitivamente sulla domanda cautelare. Ha disposto un'istruttoria a carico delle amministrazioni resistenti, ordinando loro di depositare entro trenta giorni una relazione di chiarimenti sullo stato di avanzamento del procedimento di riesame in autotutela e sugli esiti degli approfondimenti relativi alle segnalazioni presenti nel Sistema d'informazione Schengen. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 24 marzo 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio contro un diniego di visto, risulti avviato un procedimento di riesame in autotutela il cui esito non sia documentato, il giudice può disporre un'istruttoria per acquisire chiarimenti sullo stato e sull'esito del riesame prima di decidere la controversia.
- Quando la documentazione processuale non consenta di identificare con certezza la riferibilità al ricorrente delle segnalazioni presenti nel Sistema d'informazione Schengen, anche per la possibile sussistenza di omonimie o di segnalazioni provenienti da più autorità, il giudice può ordinare alle amministrazioni competenti di depositare una relazione sugli esiti degli approfondimenti effettuati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 40/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 41/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 42/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 43/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 44/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 45/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →