Cassazione Penale, Ordinanza n. 08846/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione/cessione di stupefacenti in ipotesi di lieve entità e per reati connessi alla falsificazione di valori o documenti indicati come artt. 453-455 c.p. Dal testo emerge che il primo motivo riproduceva sostanzialmente doglianze già svolte in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; il secondo motivo censurava la graduazione della pena, il giudizio di bilanciamento tra circostanze e la valutazione della recidiva, sollecitando una nuova valutazione di merito ritenuta non consentita in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità, perché meramente reiterativo di questioni già dedotte in appello e già disattese con motivazione congrua. Ha considerato il secondo motivo diretto a sollecitare un sindacato non consentito sulla discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e nel bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, giudizio insindacabile se congruamente motivato. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione sulla recidiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma richiamata quale base della condanna per il reato in materia di stupefacenti in ipotesi di lieve entità, confermata nei gradi di merito.
artt. 453-455 c.p.
Norme richiamate come ulteriori capi di imputazione oggetto della condanna confermata in appello; il testo non consente di precisare quale specifica fattispecie tra quelle richiamate sia stata ritenuta integrata.
artt. 132 e 133 c.p.
Parametri legali per la determinazione della pena richiamati per ribadire che la graduazione sanzionatoria rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se arbitraria o illogica.
art. 133 c.p.
Criterio di valutazione utilizzabile anche ai fini del giudizio di bilanciamento tra circostanze, che non richiede una motivazione analitica su ogni parametro se la motivazione è congrua.
art. 62-bis c.p.
Norma implicitamente evocata nel riferimento alle attenuanti e al bilanciamento, ma non espressamente trascritta nel testo; non viene quindi classificata come richiamo certo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando si limita a riproporre, senza confronto critico con la motivazione impugnata, censure già formulate in appello e già esaminate dal giudice di merito.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione della congruità della pena, poiché la sua determinazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i limiti degli artt. 132 e 133 c.p., salvo che la decisione sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è sindacabile in cassazione solo se la motivazione manca o è manifestamente illogica; non è richiesta un'esposizione analitica di tutti i criteri valutativi quando il percorso argomentativo sia comunque congruo.
- La motivazione sulla recidiva è sufficiente se dà conto, in modo coerente, delle ragioni della sua applicazione e della rilevanza attribuita al precedente penale, secondo l'obbligo argomentativo richiesto al giudice di merito.
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