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Sentenza

Sentenza n. 8076/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Interno sulla domanda di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio presentata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 5 della L. n. 91/1992, con conseguente condanna dell'Amministrazione a provvedere

Giustizia amministrativa202600661

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell'Interno sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., un ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Interno sulla domanda di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio presentata ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91/1992, chiedendo la condanna dell'Amministrazione a provvedere. Il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo Foggia si sono costituiti eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Successivamente, la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia notificato alla controparte.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato estinto il giudizio in considerazione della rinuncia al ricorso, cui l'Amministrazione non si è opposta. Sebbene il dispositivo rechi la formula della cessazione della materia del contendere, la motivazione fonda la definizione del giudizio sulla rinuncia della ricorrente. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione di giustificate ragioni connesse alla posizione della ricorrente, nonostante la resistente avesse chiesto la rifusione.

Norme richiamate

  • art. 5 l. 91/1992

    Individua il fondamento della domanda amministrativa di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio.

  • art. 31 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.

  • art. 117 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina processuale dell'azione contro il silenzio dell'amministrazione.

  • art. 72-bis c.p.a.

    Richiamato per la definizione del giudizio con il rito previsto per l'azione avverso il silenzio.

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato quale base per la decisione in forma semplificata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, notificata alla controparte e non opposta dall’amministrazione resistente, consente la definizione del giudizio senza esame della domanda principale e delle eccezioni processuali dedotte.
  • In presenza di una rinuncia non contrastata dall’amministrazione, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate quando il giudice ravvisi giustificate ragioni connesse alla posizione della parte rinunciante.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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