Sentenza n. 8076/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Interno sulla domanda di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio presentata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 5 della L. n. 91/1992, con conseguente condanna dell'Amministrazione a provvedere
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell'Interno sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., un ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Interno sulla domanda di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio presentata ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91/1992, chiedendo la condanna dell'Amministrazione a provvedere. Il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo Foggia si sono costituiti eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Successivamente, la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia notificato alla controparte.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato estinto il giudizio in considerazione della rinuncia al ricorso, cui l'Amministrazione non si è opposta. Sebbene il dispositivo rechi la formula della cessazione della materia del contendere, la motivazione fonda la definizione del giudizio sulla rinuncia della ricorrente. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione di giustificate ragioni connesse alla posizione della ricorrente, nonostante la resistente avesse chiesto la rifusione.
Norme richiamate
art. 5 l. 91/1992
Individua il fondamento della domanda amministrativa di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio.
art. 31 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 117 c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale dell'azione contro il silenzio dell'amministrazione.
art. 72-bis c.p.a.
Richiamato per la definizione del giudizio con il rito previsto per l'azione avverso il silenzio.
art. 74 c.p.a.
Richiamato quale base per la decisione in forma semplificata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, notificata alla controparte e non opposta dall’amministrazione resistente, consente la definizione del giudizio senza esame della domanda principale e delle eccezioni processuali dedotte.
- In presenza di una rinuncia non contrastata dall’amministrazione, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate quando il giudice ravvisi giustificate ragioni connesse alla posizione della parte rinunciante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1022/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1023/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1024/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1025/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1026/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1027/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →