Sentenza n. 3001/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento a) del provvedimento prot. N. V. 7250 del 26/08/2025 _ File n. 60003690, emesso e notificato in medesima data dall’Ambasciata Italiana in Dhaka nei confronti del lavoratore di cui la ricorrente ha chiesto l’assunzione attraverso il decreto flussi (DPCM 27 settembre 2023 – programmazione flussi 2023-24 e succ. mod.) con domanda Mod. B2020 del 18/3/2024 attribuita al n. istanza AR5609396348, a mezzo del quale l’Ambasciata negava al Sig. -OMISSIS-, nato in Bangladesh il 15/01/1983, il visto in Italia per lavoro subordinato, sulla base dell’avvenuta revoca del nulla osta emesso dalla Prefettura in data 19/07/2024 _ Prot. N. P-AR/L/Q/2024/100440 e quindi della quota assegnata alla ricorrente; b) della comunicazione di revoca del nulla osta per archiviazione dovuta alla decorrenza dei termini di cui all’art. 22, comma 5 quinquies del D.LGS. 286/98 come modificato dal D.L. 145/2024 e succ. conv. Legge, con cui il Ministero degli Interni mediante portale ALI e per esso la competente Prefettura di Arezzo, revocava la quota assegnata al lavoratore, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi, compresa la comunicazione di avvio del procedimento, conseguenti, ancorché incogniti alla ricorrente nonché dei relativi effetti; c) per la declaratoria della sussistenza nella persona della ricorrente del diritto a vedersi riconosciuta la quota assegnatale a seguito della domanda di assunzione presentata in favore del Sig. -OMISSIS-; e) nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato e revoca del nulla osta al lavoro per decorrenza dei termini di cui all'art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, quale potenziale datrice di lavoro di un cittadino straniero beneficiario di nulla osta al lavoro subordinato ottenuto nell'ambito del decreto flussi, ha impugnato il diniego di visto emesso dall'Ambasciata d'Italia a Dhaka e la presupposta revoca del nulla osta comunicata dalla Prefettura di Arezzo per archiviazione conseguente alla decorrenza dei termini previsti dall'art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto alla conservazione della quota assegnata e il risarcimento dei danni. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva e chiesto il rigetto del ricorso. Il testo non espone ulteriori specifici vizi di legittimità dedotti contro gli atti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al diniego del visto, il datore di lavoro non è legittimato a impugnare il provvedimento adottato nei confronti del lavoratore straniero, né ad agire contro il silenzio dell'autorità diplomatica; l'unico soggetto legittimato è il lavoratore destinatario del diniego. Quanto alla revoca del nulla osta, il potenziale datore di lavoro è astrattamente legittimato a contestarla, ma il relativo interesse sussiste soltanto se il lavoratore abbia contestualmente e ritualmente impugnato il diniego del visto. Poiché il datore non può ottenere l'annullamento del diniego e il diniego stesso resta quindi consolidato, l'eventuale annullamento della revoca del nulla osta non produrrebbe alcuna utilità concreta e attuale. La domanda relativa alla revoca è stata pertanto dichiarata inammissibile per carenza di interesse. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998
La revoca del nulla osta è stata comunicata per archiviazione conseguente alla decorrenza dei termini previsti dalla disposizione.
DPCM 27 settembre 2023
programmazione flussi 2023-24
Costituisce il quadro di programmazione dei flussi nell'ambito del quale era stata presentata la domanda di assunzione.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa avviso alle parti.
Massime di principio
- Il datore di lavoro che abbia ottenuto un nulla osta al lavoro subordinato per un cittadino straniero non è legittimato a impugnare il diniego del visto d'ingresso adottato nei confronti del lavoratore, né ad agire contro il silenzio dell'autorità diplomatica sulla domanda di visto; la legittimazione spetta al lavoratore destinatario del provvedimento o dell'inerzia.
- Il potenziale datore di lavoro è legittimato a impugnare la revoca del nulla osta, ma conserva un interesse concreto e attuale a tale impugnazione soltanto se il lavoratore abbia ritualmente impugnato il diniego del visto d'ingresso.
- Quando il diniego del visto d'ingresso non può essere impugnato dal datore di lavoro e rimane quindi consolidato, l'annullamento della revoca del nulla osta non può procurare al datore una utilità concreta e attuale; la relativa domanda è inammissibile per carenza di interesse.
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