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Parere

Parere n. 174/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS- avverso il decreto n. 333/SAA/1/300713 del 24 agosto 2022 con il quale è stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi due;

Giustizia amministrativa202400362

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto del Capo della Polizia del 24 agosto 2022, notificato il 21 settembre 2022, recante la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per due mesi.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sanzione disciplinare irrogata per avere fruito di ferie non autorizzate, essersi rifiutato di rientrare in servizio e avere ostacolato la notifica di provvedimenti amministrativi, con condotta ritenuta non conforme al decoro delle funzioni di appartenenza. I motivi dedotti riguardavano: la pretesa violazione dell'art. 12, ultimo comma, in relazione all'art. 19 del d.P.R. n. 737/1981, per asserita formulazione di una proposta sanzionatoria da parte del superiore; la violazione del divieto di aggravamento del procedimento disciplinare e l'asserita necessità di procedimenti distinti per i diversi fatti; la violazione delle disposizioni del d.P.R. n. 737/1981, dei principi del giusto procedimento, gradualità e proporzionalità, nonché dei principi costituzionali e dell'ordinamento dell'Unione europea, in relazione alla qualificazione della condotta e alla misura della sanzione. Il ricorrente sosteneva, inoltre, che avrebbe dovuto applicarsi una sanzione pecuniaria e che non fossero configurabili recidiva o abitualità, anche in considerazione dei suoi precedenti di servizio.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha proposto il rigetto. Quanto al primo motivo, ha affermato che la preliminare valutazione disciplinare dei fatti da parte del superiore è necessaria per l'avvio dell'istruttoria e non equivale a una proposta vincolante sulla specie o sull'entità della sanzione. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto legittimo il cumulo in un unico procedimento di più addebiti inseriti in una vicenda unitaria e verificatisi nel medesimo arco temporale; la competenza è stata correttamente radicata presso il Questore del luogo di assegnazione dell'agente, anche se parte dei fatti si era verificata altrove. Con riguardo ai motivi relativi alla qualificazione e alla proporzionalità della sanzione, la Sezione ha ribadito che la valutazione della gravità degli illeciti disciplinari costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa, sindacabile soltanto in presenza di eccesso di potere, manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzione o travisamento. Nel caso concreto, la sospensione di sei mesi proposta dal Consiglio di disciplina era stata ridotta dal Capo della Polizia a due mesi, quasi al minimo edittale, tenendo conto dell'assenza di rilevanza penale e di significativo nocumento all'immagine dell'Amministrazione. La Sezione ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 6, n. 1, in relazione all'art. 4, n. 18, del d.P.R. n. 737/1981, poiché la sospensione era stata collegata alla particolare gravità delle mancanze e non alla loro reiterazione o abitualità. Non sono stati ravvisati vizi di eccesso di potere né violazioni dei principi di proporzionalità e adeguatezza.

Osservazioni

Primo motivo - rapporto del superiore e avvio dell'istruttoria

È infondato il rilievo secondo cui il superiore avrebbe violato l'art. 12, ultimo comma, del d.P.R. n. 737/1981 formulando una proposta sanzionatoria. La valutazione preliminare della gravità disciplinare dei fatti è necessaria per stabilire il modello procedimentale applicabile e per trasmettere gli atti al Questore ai sensi dell'art. 19, comma 3, del medesimo decreto.

Secondo motivo - cumulo degli addebiti e competenza

È legittimo trattare in un unico procedimento più fatti disciplinarmente rilevanti quando essi si inseriscono in una vicenda unitaria e si sono verificati nel medesimo arco temporale. La competenza del Questore è determinata dal luogo di assegnazione dell'agente, non dal luogo in cui si siano verificati, anche solo in parte, i fatti contestati.

Motivi terzo, quarto e quinto - gravità e proporzionalità della sanzione

La valutazione della gravità dei fatti e la scelta della sanzione rientrano nella discrezionalità amministrativa e sono sindacabili soltanto in presenza di eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche. La riduzione della sospensione da sei a due mesi, quasi al minimo edittale, e la considerazione dell'assenza di rilevanza penale e di significativo nocumento all'immagine dell'Amministrazione escludono, nel caso concreto, la manifesta sproporzione o illogicità.

Art. 6, n. 1, in relazione all'art. 4, n. 18, d.P.R. n. 737/1981 - qualificazione della condotta

La sospensione è stata correttamente applicata per una mancanza di particolare gravità riconducibile alla condotta non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Non era necessario fondare la sanzione sulla recidiva o sull'abitualità.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

    Il ricorso è stato presentato direttamente ai sensi della disposizione richiamata.

  • art. 12, ultimo comma, d.P.R. n. 737/1981

    il rapporto del superiore che rileva l'infrazione non deve contenere alcuna proposta relativa alla specie e all'entità della sanzione

    La Sezione ha ritenuto che la preliminare valutazione della gravità dei fatti, necessaria per l'avvio dell'istruttoria, non integri una proposta sanzionatoria vietata.

  • art. 19 d.P.R. n. 737/1981

    procedimento disciplinare per fatti ritenuti punibili con una sanzione più grave della deplorazione

    La disposizione giustifica la trasmissione degli atti al Questore quando il superiore ritenga che i fatti possano comportare una sanzione più grave della deplorazione.

  • art. 20 d.P.R. n. 737/1981

    adempimenti del Consiglio di disciplina

    È richiamata con riferimento alla trattazione orale e agli adempimenti svolti dal Consiglio provinciale di disciplina.

  • art. 4, n. 18, d.P.R. n. 737/1981

    qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

    La condotta contestata è stata ricondotta a questa fattispecie disciplinare.

  • art. 6, n. 1, d.P.R. n. 737/1981

    sospensione dal servizio per mancanze previste dal precedente art. 4, qualora rivestano carattere di particolare gravità

    La Sezione ha ritenuto legittima l'applicazione della sospensione in ragione della particolare gravità delle mancanze, senza necessità di recidiva o abitualità.

  • art. 13 d.P.R. n. 737/1981

    parametri e circostanze per la graduazione della sanzione

    È stato considerato dal Capo della Polizia nella riduzione della sanzione proposta da sei a due mesi.

  • art. 97 Cost.

    Il riferimento è contenuto nei motivi di ricorso in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, ma la Sezione non ha ravvisato violazioni.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Il richiamo è stato dedotto dal ricorrente, senza che la Sezione ravvisasse una violazione rilevante ai fini dell'annullamento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito la base, insieme agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato ai fini dell'oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare della Polizia di Stato, la valutazione preliminare del superiore circa la gravità dei fatti e la possibile applicazione di una sanzione più grave della deplorazione è funzionale alla scelta del procedimento e non costituisce, di per sé, una proposta vincolante sulla specie o sull'entità della sanzione.
  • Più addebiti possono essere contestati e trattati in un unico procedimento disciplinare quando siano inseriti in una vicenda unitaria e si siano verificati nel medesimo arco temporale, purché siano ritualmente contestati e sia garantito il diritto di difesa.
  • La competenza territoriale del procedimento disciplinare è radicata, per l'agente, presso l'amministrazione o l'ufficio di assegnazione, anche quando parte dei fatti contestati si sia verificata in un luogo diverso.
  • La valutazione della gravità dei fatti disciplinari e la scelta della sanzione costituiscono esercizio di discrezionalità amministrativa, sindacabile soltanto in presenza di figure sintomatiche di eccesso di potere quali manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzione o travisamento.
  • La sospensione dal servizio può essere applicata per una mancanza prevista dall'art. 4 del d.P.R. n. 737/1981 quando essa rivesta particolare gravità; non è necessario che la sanzione sia fondata sulla reiterazione o sull'abitualità della condotta se l'amministrazione ha correttamente valorizzato la particolare gravità del fatto.

Sanzione disciplinare a carico di un agente della Polizia di Stato

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un agente della Polizia di Stato contro il decreto del Capo della Polizia del 24 agosto 2022, con cui è stata irrogata la sospensione dal servizio per due mesi. Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha espresso parere per il rigetto del ricorso.

Fatti contestati e procedimento disciplinare

L'agente aveva chiesto di anticipare un periodo di ferie già programmato. Nonostante il diniego per esigenze di servizio, aveva presentato una richiesta scritta di congedo e aveva fruito delle ferie. Successivamente, durante un periodo di malattia, aveva ostacolato, secondo la ricostruzione ministeriale corroborata dalle relazioni di servizio non contestate, la notifica di provvedimenti relativi alle ferie e agli obblighi vaccinali del personale della Polizia di Stato.

Il procedimento disciplinare era stato avviato dopo la sospensione dal servizio disposta per il mancato adempimento degli obblighi vaccinali. Il funzionario istruttore aveva contestato gli addebiti e il Consiglio provinciale di disciplina, dopo il rinvio della trattazione orale e una visita domiciliare di controllo, aveva proposto la sospensione per sei mesi. Il Capo della Polizia aveva ridotto la sanzione a due mesi, considerando l'assenza di rilevanza penale e di significativo nocumento all'immagine e al prestigio dell'Amministrazione.

Motivi del ricorso

Il ricorrente deduceva cinque motivi, concernenti:

  • la pretesa formulazione di una proposta sanzionatoria da parte del superiore che aveva segnalato l'infrazione;
  • l'asserita violazione del divieto di aggravamento del procedimento disciplinare e la necessità di instaurare procedimenti distinti per i diversi fatti;
  • la violazione delle disposizioni del d.P.R. n. 737/1981, del giusto procedimento e dei principi di gradualità e proporzionalità;
  • l'erronea applicazione della sospensione invece della sanzione pecuniaria;
  • la violazione dei principi costituzionali e dell'Unione europea di logicità, proporzionalità e adeguatezza.

Valutazioni preliminari

La Sezione ha dato atto del rispetto del contraddittorio, poiché la relazione ministeriale era stata trasmessa al ricorrente, al quale era stato assegnato un termine per eventuali repliche, senza che fossero presentate memorie.

Ha inoltre ritenuto attendibile la ricostruzione contenuta nella relazione ministeriale, in quanto sostenuta da numerose relazioni di servizio non contestate dal ricorrente.

Esame dei motivi

Quanto al primo motivo, la Sezione ha chiarito che il rapporto del superiore deve consentire di individuare il procedimento disciplinare applicabile. Pertanto, la valutazione secondo cui i fatti possono essere puniti con una sanzione più grave della deplorazione non costituisce una proposta vincolante sulla sanzione, ma una valutazione necessaria per la trasmissione degli atti al Questore ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 737/1981.

Il secondo motivo è stato respinto perché i diversi comportamenti contestati facevano parte di una vicenda unitaria, verificatasi nello stesso arco temporale. La loro trattazione cumulativa in un unico procedimento non ha comportato aggravamento illegittimo. La competenza del Questore è stata ritenuta corretta perché collegata al luogo di assegnazione dell'agente, non al luogo di consumazione dei singoli episodi.

I motivi relativi alla gravità e alla proporzionalità della sanzione sono stati esaminati congiuntamente. La Sezione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la valutazione della gravità dei fatti disciplinari costituisce espressione di discrezionalità amministrativa. Il sindacato è possibile soltanto in presenza di eccesso di potere, manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzione o travisamento.

Nel caso concreto, la sanzione di due mesi, prossima al minimo edittale indicato nel parere come pari a un mese, era stata motivatamente ridotta rispetto ai sei mesi proposti dal Consiglio di disciplina. La Sezione ha quindi escluso la violazione dei principi di logicità, proporzionalità e adeguatezza.

Qualificazione disciplinare

La condotta è stata correttamente ricondotta all'art. 6, n. 1, in relazione all'art. 4, n. 18, del d.P.R. n. 737/1981. Quest'ultima disposizione ricomprende i comportamenti non conformi al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; l'art. 6 consente la sospensione quando la mancanza rivesta particolare gravità.

La Sezione ha precisato che l'amministrazione non aveva fondato la sanzione sulla recidiva o sull'abitualità, bensì sulla particolare gravità della condotta, consistente nella fruizione di ferie non autorizzate, nel rifiuto di rientrare in servizio e nell'ostacolo alla notifica di provvedimenti amministrativi.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrere

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