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Sentenza

Sentenza n. 332/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 2751 del 2024.

Giustizia amministrativa202502358

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 2751 del 17 maggio 2024, relativa al diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 2751 del 17 maggio 2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nella pronuncia. La sentenza era stata notificata al Ministero il 7 novembre 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile improcedibilità del ricorso per mancata decorrenza del termine previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. La questione è stata indicata in udienza e verbalizzata; la ricorrente, pur ritualmente avvisata, non era presente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 14 d.l. n. 669/1996 imponga, quale condizione di procedibilità dell'azione esecutiva anche in sede di ottemperanza, il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione. Nel caso concreto, la notificazione è avvenuta il 7 novembre 2025 e il termine sarebbe scaduto il 7 marzo 2026, mentre il ricorso è stato deciso all'udienza del 28 gennaio 2026. Pertanto, alla data della decisione, la condizione di procedibilità non si era ancora verificata. Il TAR ha inoltre ritenuto legittimo rilevare d'ufficio la questione in udienza senza una preventiva ordinanza e senza assegnare un termine per controdedurre, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., poiché la ricorrente era stata ritualmente avvisata dell'udienza, non si era presentata e conosceva già la necessità del termine dilatorio, avendone indicato la decorrenza nel ricorso. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione costituisce condizione di procedibilità delle procedure esecutive e si applica anche al giudizio di ottemperanza.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Quando la questione rilevata d'ufficio è indicata in udienza e verbalizzata, non occorrono una preventiva ordinanza e l'assegnazione di un termine per dedurre; tali formalità sono necessarie quando la questione è rilevata dopo il passaggio in decisione. L'avviso in udienza è sufficiente quando la parte, ritualmente avvisata, non compare ed era già consapevole della questione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, il cui riconoscimento era stato disposto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione, costituisce condizione di procedibilità anche del giudizio amministrativo di ottemperanza; se il termine non è decorso alla data della decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
  • La questione di improcedibilità rilevata d'ufficio può essere posta a fondamento della decisione quando il giudice la indica in udienza e ne dà atto a verbale, senza necessità di una preventiva ordinanza e di un termine per controdedurre, formalità previste per la diversa ipotesi in cui la questione sia rilevata dopo il passaggio in decisione.
  • L'avviso della questione rilevata d'ufficio tutela dal rischio di sorpresa processuale; tale esigenza non ricorre quando la parte, ritualmente avvisata dell'udienza, non compare e conosceva già la necessità dell'adempimento o del termine processuale rilevante.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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