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Sentenza

Sentenza del 14/10/2015 n. 20655 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, sulla base di un processo verbale della Guardia di Finanza, aveva rideterminato induttivamente il reddito ai fini IRPEG e ILOR per l'esercizio 1995/1996, ritenendo inattendibile la contabilità per la presenza di fatture ritenute fittizie e di numerose irregolarità. In Cassazione ha contestato l'omessa valutazione delle risultanze del procedimento penale e della CTU, l'omessa pronuncia sulla sanzione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, la carente motivazione sull'inattendibilità della contabilità e l'illegittimità dell'accertamento induttivo previsto dall'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto, nei limiti indicati in motivazione, il primo motivo e ha accolto integralmente il secondo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il quarto. Ha ritenuto carente la motivazione della CTR sia sull'effettiva esistenza delle sponsorizzazioni e degli interventi fatturati, sia sull'inattendibilità complessiva della contabilità. Ha inoltre rilevato che la CTR non si era pronunciata sull'eccezione relativa alla sanzione prevista dall'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997. La sentenza della CTR Lazio è stata quindi cassata con rinvio a una diversa composizione della medesima CTR, incaricata di riesaminare la controversia e di regolare le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha anche escluso l'efficacia vincolante della sentenza penale e di un precedente giudicato relativo all'IVA, trattandosi di tributi diversi dall'IRPEG e dall'ILOR.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2

    accertamento induttivo extracontabile

    L'accertamento induttivo richiede che l'Amministrazione dimostri, con motivazione concreta e adeguata, l'inattendibilità complessiva della contabilità. Non è sufficiente un richiamo generico a irregolarità o alla presunta falsità di alcune fatture.

  • Codice di procedura civile, art. 372

    La produzione per la prima volta in Cassazione della sentenza penale è stata dichiarata inammissibile, poiché la documentazione avrebbe dovuto essere prodotta nei precedenti gradi o comunque secondo le regole applicabili al giudizio di legittimità.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 4

    La mancata pronuncia su una specifica eccezione proposta dalla parte integra un vizio della sentenza, rilevante come nullità per violazione delle regole processuali.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni ritualmente sottoposte al suo esame. L'omessa decisione sull'eccezione relativa alle sanzioni ha determinato la cassazione della sentenza.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12

    L'eccezione riguardante l'applicazione delle sanzioni, riproposta in appello, doveva essere esaminata espressamente dalla CTR; il mancato esame ha comportato un vizio di omessa pronuncia.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    La memoria depositata dalla contribuente non poteva sanare l'omessa pronuncia della CTR né consentire l'introduzione tardiva di documentazione non ritualmente prodotta.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7

    La precedente sentenza riguardante l'IVA aveva accertato l'illegittimità dell'atto per una violazione formale del termine previsto dallo Statuto del contribuente, ma tale decisione non produceva giudicato esterno nel distinto giudizio relativo a IRPEG e ILOR.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'Amministrazione può ricorrere all'accertamento induttivo solo se dimostra in modo specifico e motivato che la contabilità è complessivamente inattendibile; irregolarità isolate o affermazioni generiche non sono normalmente sufficienti.
  • Una sentenza di assoluzione penale o una consulenza tecnica svolta nel processo penale non vincola automaticamente il giudice tributario, ma gli elementi acquisiti nel procedimento penale devono essere valutati se ritualmente dedotti e rilevanti.
  • Il giudice d'appello deve esaminare tutte le eccezioni riproposte dalla parte. L'omessa pronuncia su una specifica questione, soprattutto in materia di sanzioni, comporta la cassazione della sentenza.
  • Una motivazione non può limitarsi a richiamare genericamente la decisione di primo grado: deve indicare le ragioni concrete per cui vengono condivise le valutazioni sull'inattendibilità della contabilità e sulla ricostruzione del reddito.
  • Il giudicato formatosi su un tributo diverso, come l'IVA rispetto a IRPEG e ILOR, normalmente non si estende automaticamente, anche quando i giudizi riguardano gli stessi fatti, perché le imposte hanno presupposti e struttura differenti.
  • In Cassazione, chi denuncia l'omessa valutazione di una consulenza o di un documento deve riportarne in modo sufficientemente completo il contenuto e indicare la sua decisiva rilevanza; in caso contrario la censura può essere dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.

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