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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12004/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di rinvio della Corte di appello di Reggio Calabria che, dopo la pronuncia di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, ha rideterminato la pena e quantificato il profitto confiscabile in relazione ai reati fiscali (artt. 2 e 8 d.lgs. n.74/2000). In particolare Cucuzzella ha contestato che il giudice del rinvio abbia attribuito valore pieno agli atti di accertamento con adesione e alle risultanze del perito nominato in sede di rinnovazione istruttoria, senza tener conto della perizia di udienza preliminare e delle consulenze di parte che avrebbero dimostrato l'assenza di un effettivo vantaggio fiscale e l'effettiva deducibilità di costi; ha denunciato violazioni di norme processuali (artt.125, 533 e 627 c.p.p.) e di diritto sostanziale (artt.2, 8 e 12-bis d.lgs. n.74/2000).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice del rinvio abbia rispettato i principi indicati nella sentenza rescindente (in particolare il metodo di calcolo del profitto confiscabile) e che l'operato della Corte territoriale fosse motivato e congruo: il perito nominato in sede di rinvio aveva quantificato il profitto netti dei pagamenti effettuati a seguito degli accertamenti con adesione in € 966.030,15, la correlata confisca per equivalente è stata adeguatamente motivata e la Corte ha escluso che l'accertamento con adesione imponga un vincolo al giudice penale (pur potendo costituire elemento di prova rilevante). La Cassazione ha inoltre ritenuto che le consulenze difensive non avessero provato documentalmente i costi deducibili e che la Corte di merito avesse adeguatamente confutato tali tesi. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n.74 - art. 2

    Il profitto confiscabile per il reato di dichiarazione fraudolenta (art.2) coincide con il risparmio d'imposta derivante dall'annotazione in contabilità e dall'indicazione delle fatture inesistenti nelle dichiarazioni; tale criterio è stato ritenuto vincolante per la quantificazione del profitto confiscabile nella sentenza rescindente e seguito in sede di rinvio.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n.74 - art. 8

    Per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art.8) la confisca può riguardare il prezzo del delitto (compenso percepito/contrattato per l'emissione), non il profitto eventualmente conseguito da terzi utilizzatori; la Corte ha ribadito tale principio e lo ha applicato nel ridimensionare l'oggetto della confisca.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n.74 - art. 12-bis

    La norma prevede che la confisca non operi per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario; la Corte ha applicato il principio secondo cui, seppure esista un impegno di pagamento in un accordo di rateizzazione/adesione, la confisca può essere disposta ma producendo effetti solo in caso di mancato pagamento effettivo.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n.74 - art. 12-ter

    Richiamata nella pronuncia rescindente, la confisca per sproporzione prevista dall'art.12-ter è applicabile solo alle condotte poste in essere dopo la sua entrata in vigore; la Corte ha escluso la sua applicazione retroattiva nel caso di specie.

  • codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. b), c) e e)

    Articoli citati come fondamento dei motivi di ricorso in cassazione (vizi di motivazione e di diritto); la Corte ha ritenuto i rilievi difensivi inammissibili perché non contrastavano il dictum vincolante della sentenza rescindente.

  • codice di procedura penale - art. 627, comma terzo

    Il principio di vincolatività del dictum della sentenza rescindente nei giudizi di rinvio: la Cassazione ha sottolineato che il giudice del rinvio è vincolato ai criteri fissati dalla pronuncia di annullamento e che sul punto la Corte di merito ha agito conformemente.

  • codice di procedura penale - artt. 125 e 533

    Norme processuali richiamate nel ricorso; la Corte ha valutato che non siano state violate nei termini denunciati, poiché il giudice ha adeguatamente motivato le scelte probatorie e la valutazione delle consulenze.

Massime di principio

  • Il profitto confiscabile per la dichiarazione fraudolenta (art.2 d.lgs. n.74/2000) si misura principalmente come il risparmio d'imposta realizzato grazie all'annotazione e alla dichiarazione delle fatture inesistenti; per l'emissione di fatture inesistenti (art.8) la confisca riguarda il prezzo del delitto (compenso percepito) e non il profitto di terzi.
  • L'accertamento con adesione non vincola automaticamente il giudice penale: esso costituisce elemento di prova rilevante ma il giudice può discostarsene solo se emergono concreti elementi di fatto che rendono più attendibile la quantificazione alternativa.
  • In sede di rinvio il giudice deve rispettare i criteri fissati dalla sentenza rescindente (vincolo del dictum); la Cassazione controlla che tale vincolo sia stato effettivamente osservato ma non rientra nella sindacabilità dei liberi accertamenti di fatto del giudice del merito, salvo vizi motivazionali manifesti.
  • Le consulenze di parte su costi deducibili devono essere documentate in modo probatorio (epoca, documenti comprovanti il sostenimento e l'entità): mere enunciazioni aritmetiche o affermazioni non collegate a elementi istruttori non sono idonee a modificare la quantificazione del profitto confiscabile.
  • La confisca per equivalente e la confisca diretta richiedono che il giudice valuti se ricorrono i presupposti per l'applicazione sui beni della persona giuridica o del suo rappresentante; la valutazione deve essere motivata e tener conto di pagamenti già effettuati in esecuzione di accordi con l'amministrazione finanziaria.

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