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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26301/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo relativo alla confisca: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la confisca e distruzione del telefono cellulare Nokia di proprietà di Makhlas El Mahjoub e ha rinviato il giudizio sul punto al Tribunale di Busto Arsizio per nuovo esame, in diversa composizione. Le restanti parti della sentenza non sono state annullate dalla Corte su questo motivo.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impetrazione per violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento alla confisca del telefono cellulare Nokia (nero/azzurro Dual Sim, IMEI 356819690987660 e 356819632987668, con sim Wind 3). Il ricorrente ha censurato la pronuncia di confisca adottata sulla base della generica affermazione che i telefoni sequestrati fossero "cose pertinenti al reato" perché utilizzati per comunicare nell'attività di spaccio. Tuttavia, per i capi di imputazione rilevanti la prova è basata su intercettazione ambientale (su autovettura BMW nella disponibilità del coindagato Aarsa Abderrazak) e non su intercettazioni telefoniche; il cellulare sequestrato al Makhlas non risulta mai stato oggetto di intercettazione diretta. Mancando un elemento probatorio specifico che colleghi quel telefono ai reati, è stata dedotta l'omessa motivazione e il travisamento della prova.

Norme richiamate

  • art. 240, comma 1, cod. pen.

    La confisca può colpire beni pertinenti al reato quando siano stati utilizzati per commetterlo; la Corte richiede una motivazione specifica che dimostri il nesso strumentale fra il bene e l'attività criminosa, non una deduzione generica.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Consente l'impugnazione in Cassazione atta a denunciare l'illegalità di una misura di sicurezza; la Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile sotto questo profilo.

  • art. 444, cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento di applicazione della pena concordata (patteggiamento): la sentenza impugnata aveva applicato la pena ai sensi di questa disposizione.

  • artt. 81, comma 2, e 110 cod. pen.; art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; artt. 73, commi 4 e 8, e 80, comma 2, T.U. Stup.

    Norme sostanziali riferite ai reati di detenzione, cessione e importazione di stupefacenti contestati all'imputato; sono rilevanti per l'impianto delle imputazioni, ma non modificano il principio che la confisca richiede prova specifica del rapporto di pertinenza del bene.

Massime di principio

  • La confisca di un bene mobile (es. un telefono) richiede una motivazione specifica che dimostri il nesso strumentale tra quel bene e i reati: non è sufficiente richiamare intercettazioni generiche o l'esistenza di molteplici telefoni sequestrati.
  • Se la prova è basata su intercettazioni ambientali e non su intercettazioni telefoniche, non si può automaticamente ritenere confiscabile un cellulare che non risulta mai essere stato intercettato o direttamente impiegato nelle comunicazioni criminali.
  • Conversazioni che consigliano di far usare telefoni da terzi non costituiscono, di per sé, prova certa che uno specifico dispositivo sequestrato fosse pertinente al reato: serve un collegamento probatorio concreto e individuale.
  • In presenza di più apparecchi sequestrati il giudice deve valutare e motivare separatamente la pertinenza di ciascun bene; la motivazione collettiva è insufficiente.
  • Il ricorso in Cassazione è uno strumento efficace per ottenere l'annullamento limitato di misure di sicurezza carenti di motivazione probatoria, con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame.
  • Prassi difensiva consigliata: chiedere che la motivazione indichi puntualmente le intercettazioni o gli elementi che collegano ciascun telefono al fatto criminoso; in mancanza, chiedere l'annullamento della confisca e il riesame individuale del bene.

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