Sentenza del 06/12/2022 n. 3802 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Società di persone - Base ristretta - Percezione di redditi societari non contabilizzati - Presunzione di distribuzione di utili extracontabili - Prova contraria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Imputazione ai soci di maggiore reddito per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2010 a seguito di verifica fiscale sulla societa Greco Costruzioni Generali s.r.l. che aveva rilevato ricavi non contabilizzati e operazioni inesistenti. LUfficio ha attribuito tali redditi pro quota ai soci in forza della presunzione relativa per societa a ristretta base partecipativa. I ricorrenti contestavano la decadenza dellazione di accertamento, la carenza di motivazione degli avvisi e linfondatezza dellautomatica attribuzione dei maggiori redditi a loro carico.
La decisione
Appello rigettato e confermata la sentenza di primo grado. La Commissione ha ritenuto che il processo verbale di verifica (PVC) fosse conosciuto o conoscibile dagli appellanti e che gli avvisi fossero adeguatamente motivati anche per relationem. Applicata la presunzione di distribuzione pro quota degli utili non contabilizzati a causa della ristretta base societaria (due soci coniugi) e dellassenza di prova contraria da parte dei ricorrenti che i maggiori ricavi fossero stati accantonati o reinvestiti. Condanna degli appellanti al pagamento in solido delle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 43, comma 3
raddoppio dei termini di accertamento in presenza di obbligo di denuncia per reati previsti dal d.lgs. 74/2000
Consente allAmministrazione di avvalersi del termine di accertamento piu lungo quando le violazioni comportano obbligo di denuncia penale; qui giustifica la non decadenza dellazione di accertamento.
Legge n. 212/2000, art. 7, comma 1
obbligo di motivazione degli atti tributari
Imposta lobbligo di motivazione degli atti impositivi; la Corte ha ritenuto assolto lonere motivazionale anche per relationem quando lattto richiamato e conoscibile.
D.P.R. n. 600/1973, art. 42, comma 2
regole sulla motivazione degli avvisi di accertamento
Conferma il principio che lavviso deve contenere le ragioni di fatto e di diritto; il richiamo a PVC e atti collegati e valido se noti o conoscibili dal contribuente.
Codice di Procedura Penale, art. 331
obbligo di denuncia da parte dellautorita amministrativa in presenza di reati accertati
Richiamato a fondamento del raddoppio dei termini di accertamento previsto dallart. 43 DPR 600/1973, comma 3.
Giurisprudenza Corte di Cassazione, ord. n. 16913/2010
in caso di societa di capitali con ristretta base partecipativa, ove sia accertata la percezione di redditi societari non contabilizzati, opera la presunzione di loro distribuzione pro quota ai soci, salva la prova contraria che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti dalla societa
Principio centrale applicato: in societa con pochi soci e legami familiari si presume che utili extracontabili siano a conoscenza e spartiti tra soci; lAmministrazione non e tenuta a dimostrare movimenti bancari o acquisti di beni di valore per fondare laccertamento nei confronti dei soci.
Giurisprudenza Corte di Cassazione, sez. 5, sent. 2614/2016
in tema di accertamento tributario per relationem la legittimita presuppone la conoscenza o conoscibilita dellatto richiamato
Conferma che il richiamo per relationem a documenti esterni e valido se il contribuente poteva conoscerli e se il loro contenuto integra la motivazione; grava sul contribuente lindicazione che tale contenuto fosse necessario e non conosciuto.
Giurisprudenza Corte di Cassazione, ord. n. 2861/2019 e ord. n. 281349/2018
ammettono la motivazione per relationem anche su precedenti di merito e richiedono che il giudice dappello dia conto delle ragioni della conferma
Autorizzano luso della motivazione per relationem in appello purchè il giudice del gravame illustri le ragioni della conferma rispetto ai motivi di impugnazione.
Massime di principio
- In societa di capitali con ristretta base partecipativa (pochi soci o legami familiari) si presume che utili societari non contabilizzati siano distribuiti pro quota ai soci; spetta al socio l'onere di fornire prova contraria.
- La prova contraria piu efficace consiste nel dimostrare con documentazione contabile e extracontabile che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti dalla societa, o che i soci non hanno ricevuto benefici personali riconducibili a quegli utili.
- Non e necessario che lAmministrazione dimostri tramite analisi delle movimentazioni bancarie o lacquisto di beni di pregio lutilizzo personale delle somme per fondare la presunzione: tali elementi possono pero essere utili per rafforzare laccertamento.
- La motivazione per relationem e valida se latto richiamato e conosciuto o conoscibile dal destinatario; il contribuente deve provare la non conoscenza quando il contenuto dellatto e necessario per integrare la motivazione.
- Un accertamento divenuto definitivo nei confronti della societa (es. non impugnato) puo essere utilizzato come elemento probatorio nei confronti dei soci, specie in presenza di ristretta base societaria.
- I termini di accertamento possono essere estesi (raddoppiati) quando le violazioni danno luogo allobbligo di denuncia penale, pertanto la decadenza non e automatica in tali ipotesi.
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