Cassazione Penale, Sentenza n. 45489/2023 del 10/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva confermato il diniego della liberazione anticipata per il semestre 10/03/2016-10/09/2016; il diniego si fondava su un rapporto disciplinare relativo al 27/03/2016 (sanzione: esclusione dalle attività in comune per cinque giorni) per avere l'Ancora, durante una funzione religiosa, lasciato il proprio settore per incontrare il detenuto Tedesco. La Cassazione aveva annullato con rinvio il precedente provvedimento per carenza di specificità nella identificazione dell'infrazione e nella motivazione; dopo il rinvio il Tribunale ha integrato la motivazione ritenendo che l'incontro avesse finalità di "rafforzamento di legami di tipo mafioso" e che ciò dimostrasse riluttanza al processo di rieducazione. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione dell'art. 54 L. 354/1975, sostenendo anche che non fosse certa la sua presenza alla funzione religiosa.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per essere manifestamente infondato: il ricorrente non ha operato un confronto critico con gli argomenti del provvedimento impugnato. La Corte ritiene che il Tribunale abbia adeguatamente identificato e motivato la violazione (descrivendo l'episodio dell'allontanamento per incontrare Tedesco e l'atteggiamento deferente che indicava legami mafiosi), ne abbia valutato gli aspetti fattuali e psicologici e l'abbia comparata con l'assenza di elementi positivi nel semestre. Perciò il diniego della liberazione anticipata è stato confermato. In conseguenza della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 69-bis L. 354/1975 (ordinamento penitenziario)
Norma citata in riferimento al reclamo avverso provvedimenti in materia penitenziaria; usata per inquadrare il rimedio esperito dall'ancora
art. 54 L. 354/1975 (ordinamento penitenziario)
La Corte conferma che, ai fini della liberazione anticipata, il giudizio deve riguardare la partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione nel semestre considerato, valutata in base alla sola condotta esteriore e all'adesione al processo di reintegrazione in itinere; la violazione disciplinare va valutata nella sua concretezza e comparata con eventuali elementi positivi del semestre
art. 103 D.P.R. 230/2000
Richiamato come criterio di parametrizzazione della partecipazione all'opera di rieducazione; conferma che la valutazione semestrale si basa su elementi esterni e relazioni del personale specializzato
art. 74 D.P.R. 309/1990
Indicazione della natura del reato per cui il ricorrente era detenuto (illecito in materia di stupefacenti); la Corte ritiene rilevante il fatto che, in relazione al tipo di reato, l'incontro con altro detenuto potesse segnalare rafforzamento di legami associativi e quindi maggiore rilievo disciplinare
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale richiamata per la trasmissione alle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce la conseguenza processuale della declaratoria di inammissibilità del ricorso: condanna del ricorrente alle spese e ad una somma a favore della Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Per la concessione della liberazione anticipata il giudice valuta la partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione nel singolo semestre, misurata sulla condotta esteriore e sull'adesione in itinere al percorso di reinserimento, non sull'esito del reinserimento stesso.
- Ogni rapporto disciplinare va valutato nella sua concretezza: va descritta l'infrazione nei suoi aspetti fattuali e psicologici e va indicata la sua incidenza sul processo rieducativo; una mera citazione del rapporto disciplinare senza analisi non è sufficiente.
- Le trasgressioni possono influire anche sui semestri contigui solo se dimostrano una mancata adesione all'opera di rieducazione; la gravità dell'infrazione e la distanza temporale fra periodi rilevano nella valutazione.
- Il giudice deve comparare le eventuali condotte disciplinari con elementi positivi del semestre; l'assenza di elementi positivi rafforza il peso negativo di una violazione disciplinare.
- In sede di ricorso in Cassazione il ricorrente deve operare un confronto critico e specifico con le ragioni del provvedimento impugnato: censure generiche sulla carenza di motivazione sono spesso inammissibili o infondate.
- Condotte riconducibili a rafforzamento di legami associativi (soprattutto in presenza di reati connessi ad associazione) assumono particolare rilevanza e possono giustificare il diniego del beneficio.
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