Cassazione Penale, Sentenza n. 26971/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 24/11/2022 che aveva rigettato l'istanza volta alla declaratoria di inefficacia della custodia cautelare per presunto superamento dei termini massimi (applicazione dell'art. 303, comma 4, lett. b) cod. proc. pen.). Poci era ristretto dal 4/10/2018 e, dopo il giudizio di primo grado, era stato condannato alla pena di 13 anni per associazione mafiosa ed estorsione pluriaggravata. Il ricorrente sosteneva che, alla luce della sentenza di primo grado e delle circostanze attenuanti concesse, la qualificazione e la misura della pena avrebbero dovuto far decorrere il termine massimo con riferimento ad una cornice inferiore e quindi alla scadenza del termine per la custodia cautelare
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che, in fase post-sentenza di primo grado, per determinare i termini massimi della custodia cautelare si deve fare riferimento alla pena edittale del reato come ritenuto in sentenza, tenendo conto delle circostanze aggravanti ad "effetto speciale" anche se valutate equivalenti o meno rispetto alle attenuanti. Ha ritenuto irrilevante, ai fini del calcolo dei termini, la circostanza attenuante generica invocata dal ricorrente in base all'art. 278 c.p.p., il quale non consente di ridurre la cornice edittale se non nei limiti espressamente previsti. Dato che la sentenza di primo grado non ha escluso le aggravanti speciali sull'estorsione, la pena edittale complessiva superava i venti anni e, pertanto, il termine massimo di sei anni previsto per tale situazione non era ancora decorso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 303, comma 4, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen.
Stabiliscono differenti termini massimi di durata della custodia cautelare in base alla cornice edittale: lett. b) per reati la cui pena massima non supera 20 anni; lett. c) per corpi di reati con pena superiore a 20 anni; il termine applicabile va valutato rispetto alla pena edittale risultante dalla sentenza di primo grado
art. 278 cod. proc. pen.
Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 del codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale
Per la determinazione delle misure cautelari si prende come riferimento la pena prevista dalla legge e le aggravanti ad effetto speciale; le circostanze attenuanti generiche non riducono la cornice edittale ai fini dei termini massimi di custodia cautelare, salvo le eccezioni previste dalla norma
art. 416-bis cod. pen.
La qualificazione per associazione mafiosa e le aggravanti connesse possono aumentare la cornice edittale e incidere sul calcolo del termine massimo di custodia cautelare se risultano ritenute in sentenza
art. 629 cod. pen.
Prevede le sanzioni per il reato di estorsione; la contestazione con aggravanti (anche quelle ad effetto speciale) incide sulla determinazione della pena edittale
art. 61 n.5 e art. 62 n.4 cod. pen. (richiamati in art. 278 c.p.p.)
Rappresentano le eccezioni previste dall'art. 278 c.p.p.: alcune particolari aggravanti e un\'attenuante specifica devono essere considerate ai fini dell\'applicazione delle misure
art. 616, comma 1, primo periodo cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 21028/2013; Sez.1 n.22968/2006; Sez.6 n.26722/2003)
Fonte interpretativa consolidata secondo cui, ai fini del calcolo dei termini massimi della custodia cautelare in fase successiva alla sentenza di primo grado, si deve far riferimento alla pena edittale determinata in sentenza, considerando le aggravanti ad effetto speciale ancorché valutate equivalenti o minorative rispetto alle attenuanti
Massime di principio
- In una fase processuale successiva alla sentenza di primo grado, il termine massimo di custodia cautelare si calcola sulla base della pena edittale come risultante dalla sentenza, non sulla base della formulazione originaria dell\'imputazione
- Le circostanze aggravanti ad "effetto speciale" devono essere prese in considerazione nel determinare la cornice edittale anche se il giudice ha riconosciuto attenuanti generiche; le attenuanti generiche non riducono la cornice ai fini dei termini massimi salvo le eccezioni previste dall\'art. 278 c.p.p.
- Se per uno qualsiasi dei reati per i quali sussiste il titolo custodiale il termine massimo non è ancora decorso, la declaratoria di inefficacia della misura per superamento dei termini è infondata e il provvedimento cautelare resta efficace
- La riqualificazione o la diversa determinazione del reato in sede di merito incide sul calcolo dei termini solo se dalla sentenza emerge in modo chiaro l\'esclusione delle aggravanti ad effetto speciale o una diversa cornice edittale; mere affermazioni sul maggior rilievo di un reato rispetto ad un altro non bastano a mutare il titolo custodiale
- Chi propone istanza di inefficacia per decorso dei termini deve dimostrare che la scadenza si estende a tutte le imputazioni coperte dal provvedimento coercitivo; altrimenti manca l\'interesse necessario alla declaratoria
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