Tribunale, Sentenza T-313/25
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 3 giugno 2026. — Kinova Europe GmbH contro Hauptzollamt Hannover. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Finanzgericht Hamburg. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Voce 9021 – Oggetti e apparecchi di ortopedia – Altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da impiantare nell’organismo, per compensare una deficienza o un’infermità – Braccio robotico collegato ad una sedia a rotelle elettrica. — Causa T-313/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha escluso che un braccio robotico collegato a una sedia a rotelle elettrica possa essere classificato nella voce 9021 NC. Il prodotto, pur assistendo persone prive di braccia funzionali o incapaci di usarle, non ha le caratteristiche degli apparecchi di ortopedia né di quelli che compensano una deficienza mediante sostituzione effettiva della funzione corporea. La pronuncia chiarisce così i limiti della voce 9021 per i dispositivi tecnologici di assistenza avanzata.
Classificazione doganale nella voce 9021 NC di un braccio robotico collegato a una sedia a rotelle elettrica: esclusione come apparecchio di ortopedia o apparecchio per compensare una deficienza
La questione giuridica
Se la voce 9021 della nomenclatura combinata debba essere interpretata nel senso che comprende: 1) un braccio robotico collegato a una sedia a rotelle elettrica che consente all’utilizzatore di espletare le funzioni di un braccio o di una mano naturale, come "oggetto o apparecchio di ortopedia"; in caso negativo, 2) lo stesso prodotto come "altro apparecchio da tenere in mano, da portare sulla persona o da impiantare nell’organismo, per compensare una deficienza o un’infermità".
Principio di diritto
La voce 9021 della nomenclatura combinata deve essere interpretata restrittivamente: un braccio robotico collegato a una sedia a rotelle elettrica, azionato da joystick o comando occipitale per imitare i movimenti di un arto umano e maneggiare oggetti, non rientra né negli "oggetti e apparecchi di ortopedia" né negli "altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da impiantare nell’organismo, per compensare una deficienza o un’infermità", poiché non corregge una deformazione del corpo, non impedisce un movimento patologico, non sostituisce effettivamente la funzione dell’arto compromesso e non presenta un collegamento fisico diretto e permanente con il corpo dell’utilizzatore.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1776 della Commissione
- Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci
- Decisione 87/369/CEE del Consiglio
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della convenzione sul SA
- Articolo 8 della convenzione sul SA
- Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87
- Articolo 50 ter dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Voce 9021 della nomenclatura combinata
- Nota n. 6 del capitolo 90 della nomenclatura combinata
Classificazione doganale di un braccio robotico collegato a una sedia a rotelle elettrica
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Finanzgericht Hamburg in materia di tariffa doganale comune e nomenclatura combinata. Il Tribunale è stato chiamato a stabilire se un braccio robotico di assistenza, collegato a una sedia a rotelle elettrica e destinato a persone con grave perdita di funzionalità degli arti superiori, possa rientrare nella voce 9021 NC.
Fatti e procedimento principale
La Kinova Europe GmbH aveva chiesto un’informazione tariffaria vincolante per un braccio robotico composto da sei articolazioni motorizzate, una mano con due o tre dita motorizzate e una base con connessioni esterne. Il dispositivo era collegato a una sedia a rotelle elettrica e poteva essere comandato tramite joystick o comando occipitale per eseguire movimenti simili a quelli di un braccio umano, consentendo di maneggiare oggetti.
L’Ufficio doganale principale di Hannover aveva inizialmente classificato il prodotto nella sottovoce 8479 89 97 NC, relativa a macchine e apparecchi con funzione specifica non nominati altrove nel capitolo 84. La società aveva contestato tale classificazione sostenendo che il prodotto fosse una protesi, quindi rientrasse nella sottovoce 9021 39 90 NC. Il ricorso amministrativo era stato respinto e la controversia era quindi giunta dinanzi al giudice tedesco.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se la voce 9021 NC comprenda:
- gli "oggetti e apparecchi di ortopedia";
- in subordine, gli "altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da impiantare nell’organismo, per compensare una deficienza o un’infermità".
La questione centrale era se un braccio robotico come quello descritto, pur non essendo applicato direttamente al corpo, potesse essere considerato un ausilio ortopedico o una protesi funzionale ai fini tariffari.
Normativa e criteri interpretativi richiamati
Il Tribunale ha ricordato che la classificazione doganale si effettua in base al testo delle voci e delle note di sezione o capitolo, secondo la regola generale n. 1 della NC. Ha inoltre ribadito che le note esplicative del SA e della NC, pur non vincolanti, costituiscono un importante strumento interpretativo.
Per la voce 9021, sono rilevanti:
- la definizione di "oggetti e apparecchi di ortopedia" contenuta nella nota n. 6 del capitolo 90 NC;
- le note esplicative del SA relative alla voce 9021, che menzionano gli apparecchi per facilitare la fonazione, i pacemaker, gli apparecchi per l’orientamento dei ciechi e gli apparecchi impiantabili che sostengono o rimpiazzano una funzione chimica;
- le note esplicative della NC, secondo cui l’espressione "per compensare una deficienza o un’infermità" si riferisce solo agli apparecchi che effettivamente assumono o sostituiscono la funzione della parte del corpo compromessa.
Ragionamento della Corte
Il Tribunale ha escluso che il braccio robotico possa essere considerato un oggetto o apparecchio di ortopedia. Tali prodotti servono a prevenire o correggere deformazioni del corpo, oppure a sostenere o mantenere in posizione organi dopo malattia, operazione o lesione. Il dispositivo in causa, invece, ha come funzione principale quella di eseguire movimenti che imitano quelli di un braccio umano per manipolare oggetti: esso allevia gli effetti della disabilità, ma non corregge la menomazione né impedisce un movimento patologico della parte del corpo compromessa.
Il Tribunale ha valorizzato anche il fatto che gli oggetti ortopedici, secondo le note esplicative, devono impedire completamente un determinato movimento della parte compromessa o essere specificamente concepiti per una funzione ortopedica. Un braccio robotico azionato da joystick, al contrario, richiede un comando continuo e non impedisce il movimento dell’arto compromesso.
Quanto alla seconda categoria, il Tribunale ha osservato che gli apparecchi di cui alla voce 9021 devono essere tenuti in mano, portati sulla persona o impiantati nell’organismo, con un nesso fisico diretto e permanente con il corpo della persona interessata. Il braccio robotico in questione è invece collegato alla sedia a rotelle elettrica, non al corpo, e il contatto con la persona tramite joystick o comando occipitale è solo momentaneo e funzionale all’attivazione del dispositivo. Non vi è quindi un sufficiente collegamento fisico diretto e permanente, né una sostituzione effettiva della funzione dell’arto mancante o compromesso.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale ha risposto negativamente ad entrambe le questioni, dichiarando che la voce 9021 NC non comprende un braccio robotico collegato a una sedia a rotelle elettrica, azionato tramite joystick o comando occipitale, destinato a imitare i movimenti di un braccio umano per maneggiare oggetti.
Principio affermato
La pronuncia chiarisce che, ai fini della voce 9021 NC, non basta che un dispositivo migliori l’autonomia di una persona con disabilità o ne attenui gli effetti: occorre che esso corrisponda oggettivamente a un apparecchio di ortopedia oppure che assuma o sostituisca effettivamente la funzione della parte del corpo compromessa, con un collegamento fisico idoneo quando la voce lo richieda. Un ausilio robotico esterno collegato a una sedia a rotelle non soddisfa tali requisiti.
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