Sentenza n. 630/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 192/2024 del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 27.02.2024, in materia di c.d. Carta del docente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 114 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, n. 192/2024, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente, per l'importo di 500 euro annui, e il Ministero era stato condannato a metterla a disposizione. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva il 19 giugno 2024, ma l'Amministrazione era rimasta inerte anche dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha quindi chiesto di ordinare al Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante il rilascio della Carta e l'accredito delle somme, nonché, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato che Sogei S.p.A. aveva accreditato nel borsellino elettronico della docente l'importo riconosciuto dalla sentenza. La ricorrente ha dato atto dell'adempimento, insistendo per la condanna alle spese, poiché l'esecuzione era avvenuta solo dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il Ministero, nel corso del giudizio, aveva dato piena esecuzione alla sentenza posta in ottemperanza mediante l'accredito dell'importo dovuto nella Carta del docente. Quanto alle spese, il giudice ha applicato il principio della soccombenza virtuale: l'Amministrazione aveva adempiuto soltanto dopo la notifica del ricorso, sicché, sebbene la domanda di ottemperanza fosse divenuta priva di oggetto, il comportamento ministeriale aveva reso necessario il giudizio. Il Ministero è stato pertanto condannato a rifondere 1.000 euro di spese, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove pagato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari aventi effetti nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR lo considera decorso prima della proposizione del giudizio.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, la domanda principale diviene priva di oggetto e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato dopo la notifica del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese: queste possono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, considerando il comportamento che ha reso necessario il giudizio.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento dell'amministrazione deve essere effettivo e integrale; l'accredito delle somme riconosciute dal giudicato nel sistema elettronico previsto per la prestazione integra l'esecuzione della condanna quando consente concretamente al beneficiario di fruirne.
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