Sentenza n. 4446/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento − del Decreto M_D -OMISSIS-REG2023 -OMISSIS-2023-03-31 (v. doc.1) con cui si determina una detrazione anzianità dal 15-12-2021 al 24-03-2022, per un totale di giorni cento (100) per gli effetti del DL 44/2021; − del provvedimento di sospensione (v. doc.2); − dell'atto propulsivo del procedimento (v. doc.3); − delle Direttive dello Stato Maggiore della Difesa M_D SSMD REG2021 0228670 10-12-2021 e n. M_D SSMD REG2021 0230767 del 14 dicembre 2021, secondo cui i giorni di “sospensione” comportano, la Corrispondente perdita di anzianità di servizio (v. doc.4 – 1 e 2); − della Direttiva del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare M_D GMIL REG2021 0537805 DEL 13.12.2021 (v. doc.5), così intitolata: “ulteriori disposizioni sulla applicazione al personale militare straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica”; − della Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa M_DE0012000 REG2021 02679908 29-12-2021 (v. doc.6) “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria.”; − delle circolari dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SSMD REG2021 0185892 del 12 ottobre 2021 e n. M_D SSMD REG2021 0218790 del 26 novembre 2021, secondo cui i giorni di “assenza ingiustificata” comportano, tra l'altro, la corrispondente perdita di anzianità di servizio (v. doc.7 – 1 e 2); − delle circolari n. M_D GMIL REG2021 0454904 del 14 ottobre 2021 e M_D -OMISSIS-REG2022 0241229 del 2 maggio 2022 della Direzione Generale per il Personale Militare, secondo cui il militare “assente ingiustificato” subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico (v. doc.8 – 1 e 2); − della circolare n. M_D GMIL REG2021 0537805 del 13 dicembre 2021 della Direzione Generale per il Personale Militare, dove è disposto che il militare “sospeso” subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico (v. doc.9).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di sospensione dal servizio per mancato adempimento dell’obbligo vaccinale anti-SARS-CoV-2 e successivo decreto di detrazione dell’anzianità di grado per il periodo di sospensione, oltre alle direttive e circolari presupposte
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sospensione dal servizio e la successiva detrazione di cento giorni di anzianità, nonché gli atti generali e le circolari adottati dall’Amministrazione della Difesa in materia di verifica dell’obbligo vaccinale. Ha dedotto, tra l’altro, violazione della Costituzione, del d.l. 44/2021, della disciplina sul rapporto d’impiego militare, della normativa sul consenso informato e della normativa europea e convenzionale; eccesso di potere per travisamento, illogicità, manifesta abnormità e discriminatorietà; incompetenza; violazione del principio di specialità; illegittimità dell’obbligo vaccinale e impossibilità di adempiervi; violazione dei principi di legalità, imparzialità, correttezza, affidamento e buona amministrazione. Ha inoltre chiesto la disapplicazione della normativa interna ritenuta contrastante con il diritto dell’Unione europea e, in subordine, la rimessione di questioni di legittimità costituzionale. All’udienza il Collegio ha rilevato d’ufficio possibili profili di tardività dell’impugnazione della sospensione. Il provvedimento di sospensione era stato notificato il 20 gennaio 2022, mentre il ricorso è stato notificato il 19 maggio 2023. La detrazione dell’anzianità è stata invece impugnata tempestivamente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato irricevibile per tardività la parte del ricorso relativa al provvedimento di sospensione dal servizio, rilevando che la notificazione del ricorso è intervenuta ben oltre il termine perentorio di decadenza. Tale declaratoria ha impedito l’esame delle censure riferite alla sospensione e delle richieste di verifica della legittimità unionale e costituzionale della disciplina correlata. Il ricorso è stato invece accolto quanto alla detrazione dell’anzianità di grado. Il Collegio ha ritenuto che l’art. 4-ter del d.l. 44/2021 costituisca una disciplina speciale, emergenziale e di stretta interpretazione, che individua nella sospensione dell’attività lavorativa e nella mancata percezione della retribuzione le conseguenze della mancata vaccinazione. La norma non consente di estendere gli effetti della sospensione ad ulteriori istituti, quali anzianità di servizio o di grado, carriera e profili contributivi. Sono stati quindi annullati il provvedimento di detrazione dell’anzianità e gli atti presupposti, nei limiti dell’interesse del ricorrente. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
La competenza territoriale del TAR Lazio è stata ritenuta sussistente in ragione dell’impugnazione di atti generali, quali direttive e circolari ministeriali.
art. 4-ter d.l. 44/2021
La disposizione è stata interpretata come norma speciale, emergenziale e di stretta interpretazione, che limita le conseguenze della mancata vaccinazione a quelle espressamente previste, in particolare alla sospensione dell’attività lavorativa e alla mancata percezione della retribuzione, senza consentire ulteriori effetti penalizzanti sull’anzianità di servizio o di grado, sulla carriera e sui profili contributivi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- La disciplina speciale ed emergenziale che collega il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale alla sospensione dal servizio deve essere interpretata restrittivamente e non consente di desumere conseguenze ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dalla legge.
- Quando la legge prevede, quale conseguenza della sospensione per mancata vaccinazione, la sospensione dell’attività lavorativa e la perdita della retribuzione, l’Amministrazione non può estenderne gli effetti alla detrazione dell’anzianità di servizio o di grado, alla carriera, ai contributi o ad altri istituti del rapporto d’impiego.
- L’impugnazione di un provvedimento amministrativo notificato all’interessato oltre il termine perentorio di decadenza è irricevibile; la tardività preclude l’esame delle censure rivolte contro quell’atto e delle questioni di legittimità della disciplina che ne costituisce il fondamento.
- L’impugnazione tempestiva di un atto successivo e autonomo, quale il provvedimento di detrazione dell’anzianità, può essere esaminata anche quando l’impugnazione dell’atto presupposto sia tardiva, purché la contestazione dell’atto successivo non sia a sua volta decaduta.
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