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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27746/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con tre motivi: 1) vizio di notifica/citazione in appello per notificazione via PEC al difensore il 02/02/2024, deducendo tardività e violazione dell'art.161 e art.601 c.p.p.; 2) omessa o insufficiente motivazione circa il mancato riconoscimento dell'esclusione della punibilita' per particolare tenuità del fatto (art.131-bis c.p. richiamante art.133 c.p.), contestando che la Corte avrebbe illegittimamente valorizzato il 'numero' dei prodotti e usato formule vaghe sulle modalita' della condotta; 3) omessa motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art.62-bis c.p.), in relazione all'assenza dell'imputato nel procedimento e alla mancata notifica degli atti.

La decisione

Il ricorso e' dichiarato inammissibile. Motivazioni principali: il primo motivo non e' consentito perche' generico nella parte in cui invoca la mancata verifica della domiciliazione e, per la tardiva notifica, la Corte ha ritenuto che la violazione del termine di comparizione integri una nullita' relativa dell'intervento dell'imputato che doveva essere eccepita tempestivamente (art.180 c.p.p.) e non dedotta per la prima volta in cassazione; il secondo motivo e' manifestamente infondato poiche' la Corte d'appello ha valutato correttamente, ai fini dell'art.131-bis c.p., l'entita' del danno anche in relazione al numero dei beni e le modalita' della condotta (vendita non marginale di beni contraffatti); il terzo motivo e' manifestamente infondato perche' il giudice ha legittimamente ritenuto assenti elementi positivi rilevanti per concedere le attenuanti generiche, tenuto conto anche della mancanza di atteggiamenti collaborativi. Conseguenze: inammissibilita' del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'importo di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Consente la notificazione mediante consegna al difensore; l'asserita mancata verifica preventiva della domiciliazione deve essere dedotta con specificita', non puo' restare affermazione generica

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine per la comparizione in appello; la violazione del termine configura nullita' di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, deducibile tempestivamente e non in via tardiva in cassazione

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Imposta i termini per la proposizione delle eccezioni di nullita': la nullita' relativa deve essere dedotta prima della deliberazione per risultare efficace

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso e' inammissibile se fondato su motivi non consentiti o manifestamente infondati

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto; richiede valutazione congiunta di modalita' della condotta e esiguita' del danno/pericolo secondo i criteri dell'art.133 c.p.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena (modalita' della condotta, grado di colpevolezza, entita' del danno/pericolo); applicabile anche ai fini della verifica della particolare tenuita', inclusa la considerazione del numero di oggetti contraffatti

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disposizione sulle circostanze attenuanti generiche: dopo le modifiche normative richiede elementi positivi e non si basa piu' solo sull'assenza di precedenti; il giudice puo' negare le attenuanti se non ravvisa elementi positivi o collaborativi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le sanzioni per il ricorrente in caso di inammissibilita' del ricorso, incluse condanna alle spese e possibilita' di somma alla cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso

Massime di principio

  • La notificazione tardiva della citazione in appello configura una nullita' relativa che deve essere eccepita tempestivamente (prima della deliberazione) per non essere sanata; sollevare la questione per la prima volta in cassazione e' inammissibile.
  • Nella valutazione dell'esclusione della punibilita' per particolare tenuita' (art.131-bis c.p.) il giudice deve compiere un giudizio complessivo: il numero di beni e le modalita' di commercializzazione (es. attivita' di vendita su scala non marginale) possono legittimamente incidere sulla valutazione e precludere la tenuita'.
  • Per il riconoscimento delle attenuanti generiche (art.62-bis c.p.) non basta l'assenza di precedenti; occorrono elementi positivi (resipiscenza, collaborazione, fatti riparatori) e la loro assenza puo' giustificare il diniego.
  • In cassazione le censure devono essere specifiche e circostanziate: deduzioni generiche di principi processuali senza indicare la loro concreta violazione nel caso concreto sono inammissibili.
  • La proposizione di ricorsi infondati o non tempestivi puo comportare non solo il rigetto ma anche condanne alle spese e somme a titolo di ammenda quando ravvisata colpa nella determinazione dell'inammissibilita'.

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