Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 28/06/2017 n. 16073 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva annullato le ingiunzioni fiscali relative al recupero delle agevolazioni tributarie fruite dalla società per gli anni d'imposta 1996 e 1997. Le agevolazioni, previste per le società per azioni costituite ai sensi della legge n. 142 del 1990, erano state dichiarate incompatibili con il mercato comune dalla decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE, in quanto qualificabili come aiuti di Stato. L'Agenzia ha sostenuto che il recupero riguardasse anche le società a partecipazione pubblica totalitaria, comprese quelle operanti in house e in regime di monopolio locale, e che la limitata concorrenza o l'esclusiva territoriale non escludessero l'incidenza sugli scambi comunitari.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendoli fondati e trattandoli congiuntamente. Ha stabilito che l'obbligo di recupero degli aiuti incompatibili si applica anche alle società in house interamente partecipate da enti pubblici. È irrilevante sia la partecipazione pubblica totalitaria, sia il fatto che la società operi in regime di monopolio o in un ambito territoriale limitato, poiché il mercato delle concessioni dei servizi pubblici locali è potenzialmente aperto alla concorrenza comunitaria. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Le spese dell'intero processo sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 70

    esenzione triennale delle imposte sul reddito a favore di società per azioni a capitale pubblico costituite ai sensi della legge n. 142 del 1990, art. 22

    L'agevolazione prevista dalla norma è stata considerata incompatibile con il diritto dell'Unione europea nella misura in cui costituiva un aiuto di Stato; le somme non versate devono quindi essere recuperate, salvo l'eventuale applicazione della regola de minimis.

  • Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, art. 66, comma 14, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427

    agevolazioni fiscali previste per le società per azioni a prevalente capitale pubblico istituite per la gestione dei servizi pubblici locali

    La disposizione costituisce, insieme alla legge n. 549 del 1995, la base normativa del regime agevolativo dichiarato incompatibile e oggetto di recupero.

  • Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 22

    società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione dei servizi pubblici locali

    La norma individua il modello societario rilevante. Ai fini del recupero, vi rientrano anche le società con partecipazione pubblica totalitaria, poiché la totalità del capitale pubblico soddisfa a maggior ragione il requisito della prevalenza pubblica.

  • Decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002

    le agevolazioni sono state dichiarate incompatibili con il mercato comune in quanto aiuti di Stato

    La decisione impone il recupero delle imposte non versate in forza del regime agevolativo. La sua applicazione non è esclusa dal fatto che l'impresa operi in monopolio locale o in regime di affidamento diretto, poiché tali vantaggi possono incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

  • Decreto-legge n. 10 del 2007, art. 1, convertito dalla legge n. 46 del 2007

    obbligo dell'Agenzia delle Entrate di procedere mediante ingiunzione al recupero delle imposte non versate in forza del regime agevolativo

    L'Agenzia deve attivare il recupero mediante ingiunzione quando risultino provati la natura della società, costituita ai sensi della legge n. 142 del 1990, e l'effettiva fruizione dell'agevolazione incompatibile.

  • Articoli 86, 87, 88 e 249, paragrafo 4, del Trattato CE

    divieto di aiuti di Stato incompatibili e vincolatività delle decisioni della Commissione europea

    Le norme impongono il rispetto della decisione della Commissione e impediscono di escludere l'aiuto dal recupero sulla base della sola assenza di concorrenza effettiva nel territorio interessato.

  • Regola de minimis

    esclusione del recupero per gli aiuti rientranti nell'ambito di applicabilità della regola de minimis

    La società destinataria dell'ingiunzione deve eccepire e provare che l'aiuto ricevuto rientra nella soglia de minimis; l'Amministrazione deve invece provare la costituzione della società secondo la legge n. 142 del 1990 e l'effettiva fruizione dell'agevolazione.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali qualificate dalla Commissione europea come aiuti di Stato incompatibili devono essere recuperate anche quando il beneficiario è una società in house interamente posseduta da enti pubblici.
  • La partecipazione pubblica totalitaria non esclude l'applicazione del recupero: essa soddisfa, a maggior ragione, il requisito della partecipazione pubblica prevalente previsto dalla normativa nazionale.
  • L'operatività in regime di monopolio, l'affidamento diretto e l'ambito territoriale limitato non bastano a escludere l'esistenza di un aiuto di Stato, perché è sufficiente una potenziale incidenza sulla concorrenza o sugli scambi tra Stati membri.
  • Per legittimare l'ingiunzione, l'Amministrazione deve dimostrare che la società rientra nel modello normativo interessato e che ha effettivamente fruito dell'agevolazione; spetta invece al beneficiario provare l'eventuale applicabilità della regola de minimis.
  • In situazioni analoghe, una decisione europea definitiva che imponga il recupero prevale sulle interpretazioni nazionali più restrittive e rende irrilevanti caratteristiche formali o organizzative del beneficiario, come la natura interamente pubblica o l'assenza apparente di concorrenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.