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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6494/2021 del 09/03/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per nullità della sentenza di appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 161 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: la sentenza impugnata risultava sottoscritta dal dott. Maurizio Tatarelli, che non aveva partecipato all'udienza di discussione del 15/07/2015 (alla quale avevano partecipato i magistrati Miccichè, Delle Donne e Mostarda), sicché la sottoscrizione era stata apposta da un magistrato che non faceva parte del collegio che aveva deciso la causa; il ricorrente deduce la nullità del provvedimento per difetto di sottoscrizione del giudice effettivamente componente il collegio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per il vizio denunciato, dichiarando la nullità della sentenza impugnata. Ha ritenuto non emendabile l'errore consistente nella sottoscrizione del provvedimento da parte di un giudice diverso da quello che aveva partecipato alla decisione (configurante la mancanza della sottoscrizione prevista dall'art. 161 c.p.c.). Ha cassato la sentenza e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame del gravame e per decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 cod. proc. civ.

    Richiamato nella censura come norma generale sul contenuto della motivazione e sulla sottoscrizione; utilizzato nel contesto della denuncia di violazione formale della regola procedurale sulla composizione e sottoscrizione del provvedimento.

  • art. 161 cod. proc. civ.

    Interpretato nel senso che la sentenza collegiale deve essere sottoscritta dai giudici che hanno composto il collegio; la mancanza della sottoscrizione da parte del giudice effettivamente componente integra un vizio non emendabile che determina la nullità del provvedimento se rilevato in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.

    Richiamato come causa di cassazione per nullità della sentenza: la violazione delle norme sul procedimento determina, se sussistente, il motivo di ricorso volto ad ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato.

  • artt. 287 e 288 cod. proc. civ.

    Citate a confronto: quando nella intestazione della sentenza compaia il nominativo di un magistrato non tenuto alla sottoscrizione, in mancanza di prova contraria l'errore può essere considerato materiale ed emendabile con la procedura di correzione; ma la situazione esaminata è diversa perché la sentenza era effettivamente sottoscritta da un magistrato che non aveva fatto parte del collegio decidente.

  • art. 354 primo comma cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione agli effetti della cassazione: la nullità approfondita in cassazione comporta il rinvio al giudice di merito per nuovo esame, secondo le modalità previste dalla norma.

  • art. 383 ultimo comma cod. proc. civ.

    Richiamato insieme ad altre norme procedurali per qualificare l'effetto della declaratoria di nullità e il rinvio della causa al giudice di merito, che dovrà riesaminarla nel merito.

  • art. 378 cod. proc. civ.

    Menziionato in relazione al deposito di memoria illustrativa del ricorrente in cassazione; norma di rito che disciplina la memoria del ricorrente.

Massime di principio

  • Se una sentenza collegiale è sottoscritta da un magistrato che non ha partecipato alla decisione, si configura un vizio di forma non emendabile e la sentenza può essere dichiarata nulla in cassazione.
  • È necessario distinguere tra un mero errore materiale nell'intestazione (nominativo errato) — che può essere emendato ai sensi degli artt. 287-288 c.p.c. — e la sottoscrizione effettiva del provvedimento da parte di un giudice non componente: solo la prima è generalmente sanabile.
  • La rilevazione del vizio può essere fatta in sede di cassazione; se accertata, la Corte annulla e rinvia la causa al giudice di merito in diversa composizione per nuovo esame del merito, che non può limitarsi a reiterare la precedente decisione.
  • Per chi impugna, è importante documentare e confrontare il verbale di udienza (composizione del collegio alla camera di consiglio) con la sottoscrizione della sentenza per individuare eventuali difformità formali rilevanti.
  • Per il giudice di merito di rinvio: deve riesaminare il merito senza preclusioni e non può limitarsi a mera rituale rinnovazione della precedente decisione; le spese del giudizio di legittimità saranno decise nella nuova pronuncia.

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