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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6495/2021 del 09/03/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Campobasso che aveva annullato il licenziamento intimato da S.E.A.C. a Di Ielsi. La società aveva contestato l'utilizzo da parte del lavoratore di permessi sindacali ex art. 30 legge 20 maggio 1970 n. 300 per finalità diverse dalla partecipazione a riunioni degli organi direttivi, sostenendo che tale uso indebito costituisse abuso del diritto e giustificasse la risoluzione per giusta causa (licenziamento). La ricorrente ha altresì fatto valere la distinzione fra permessi ex artt. 23-24 (per attività sindacale interna) e art. 30 (per dirigenti provinciali/nazionali) e ha dedotto violazioni di norme civilistiche e disciplinari e del contratto collettivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della S.E.A.C. confermando la sentenza della Corte d'appello che aveva disposto la reintegrazione del lavoratore e il pagamento dell'indennità risarcitoria e dei contributi. I giudici di legittimità hanno ritenuto che, pur potendo i permessi ex art. 30 essere utilizzati solo per la partecipazione alle riunioni degli organi direttivi e pur avendo la condotta del lavoratore rilevanza disciplinare, la valutazione della gravità e della proporzionalità della sanzione compete al giudice di merito. La Corte d'appello aveva verificato in concreto che le attività svolte rientravano nel mandato sindacale e che il licenziamento fosse sproporzionato, e aveva correttamente utilizzato il contratto collettivo e il Regio Decreto come parametri integrativi per la valutazione. Pertanto non è stata configurata la giusta causa di licenziamento e il provvedimento conservativo (non espulsivo) era la sanzione adeguata.

Norme richiamate

  • art. 30 legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori)

    I permessi retribuiti per componenti degli organi direttivi provinciali e nazionali sono previsti per la partecipazione alle riunioni degli organi direttivi; il loro utilizzo per finalità diverse ha rilevanza disciplinare e può integrare una assenza imputabile al lavoratore, ma la sussistenza della giusta causa di licenziamento richiede verifica di proporzionalità nel concreto.

  • artt. 23 e 24 legge n. 300/1970

    Regolano i permessi (anche retribuiti) per attività sindacale svolta all'interno dell'azienda; distinti dai permessi ex art. 30 che riguardano dirigenti sindacali esterni/territoriali.

  • art. 2119 cod. civ.

    Nozione di giusta causa di licenziamento come clausola generale: la sua applicazione richiede specificazione interpretativa e verifica di proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta; il giudice di merito valuta caso per caso.

  • artt. 1175, 1375, 2104, 2105, 2106 cod. civ.

    Principi generali di correttezza, buona fede e obblighi di diligenza e fedeltà richiamati dalla ricorrente; la Corte ha riconosciuto il disvalore disciplinare ma ha sottolineato che l'incidenza su tali doveri va ponderata con il principio di proporzionalità.

  • art. 42 R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 (Regio decreto)

    Il codice disciplinare e le sanzioni previste dal Regio decreto sono state utilizzate dalla Corte d'appello e dalla Cassazione come parametri integrativi per graduare la sanzione e valutare l'assimilabilità della condotta all'ipotesi di assenza arbitraria.

  • art. 66 c.c.n.l. autoferrotramvieri

    La disciplina contrattuale delle fattispecie disciplinari e della graduazione delle sanzioni è stata assunta come riferimento per il giudizio di proporzionalità.

  • art. 35 e 72 c.c.n.l. autoferrotramvieri

    Norme del contratto collettivo citate in ricorso; utilizzate dalla giurisprudenza come parametri interpretativi per la valutazione disciplinare.

  • art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ.

    Norma processuale sulla censura di violazione di norme di diritto in cassazione, invocata dalla ricorrente per i diversi motivi di ricorso.

  • art. 378 cod. proc. civ.

    Richiamata in relazione al deposito di memorie illustrative; procedura seguita dalle parti.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Norma sul contributo unificato e sull'ulteriore importo dovuto; la sentenza dà atto dei presupposti per l'eventuale versamento.

Massime di principio

  • Distinguere i permessi sindacali: artt. 23-24 (attività interna) vs art. 30 (dirigenti sindacali provinciali/nazionali per partecipazione a riunioni direttive).
  • L'utilizzo di permessi ex art. 30 per finalità diverse ha rilevanza disciplinare ma non comporta automaticamente la giusta causa di licenziamento; occorre una valutazione di proporzionalità della sanzione sul caso concreto.
  • Il giudice del merito deve integrare la clausola generale di giusta causa con i parametri del contratto collettivo e del codice disciplinare per graduare la sanzione.
  • Per sostenere la legittimità di un licenziamento espulsivo per abuso di permessi sindacali, il datore di lavoro deve dimostrare la gravità, la recidiva o l'offensività plurima della condotta e l'assenza di sanzioni conservative adeguate.
  • In casi simili è necessario valutare concretamente le attività svolte durante il permesso (se rientrano nel mandato sindacale), la frequenza e l'entità dell'abuso e l'impatto sulla fiducia contrattuale per determinare la natura della sanzione.

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