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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6486/2021 del 09/03/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Scavello era stato escluso dalla selezione per la progressione economica da fascia F1 a F2 perché, nella domanda telematica di partecipazione, aveva omesso di dichiarare una sanzione disciplinare (rimprovero verbale) subita nel 2009. Il bando di selezione prevedeva l'esclusione in caso di "falsità delle dichiarazioni contenute nella domanda"; la Corte d'appello ha ritenuto che l'omessa indicazione avesse valore di falsa dichiarazione in quanto implicava la negazione dell'esistenza di sanzioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del sig. Scavello. Ha ritenuto che la decisione della Corte territoriale si fondasse sulla clausola del bando (lex specialis) che esclude chi rende dichiarazioni false, e che le censure del ricorrente (equiparazione della domanda a dichiarazione sostitutiva DPR 445/2000, mera svista, riferimento al CCNL e al soccorso istruttorio) non incidessero sulla ratio decidendi. La sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda di annullamento dell'esclusione, è quindi confermata indirettamente; il ricorrente è condannato alle spese di giudizio (liquidate in euro 5.000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre oneri). Inoltre è dato atto degli adempimenti relativi al contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.p.r. 115/2002.

Norme richiamate

  • Bando di selezione (art. 3, punto 8, lett. C; artt. 2 e 3)

    "falsità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione"

    Il bando prevede l'esclusione automatica per falsità delle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto che l'omessa indicazione della sanzione configuri una falsa dichiarazione in quanto implica la negazione dell'esistenza di sanzioni (lex specialis prevalente).

  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (artt. 43, 46, 71, 75)

    Le norme sulle dichiarazioni sostitutive sono state richiamate in via collaterale, ma la Corte ha ritenuto irrilevante il loro richiamo rispetto alla clausola del bando; la natura di dichiarazione sostitutiva non sottrae la domanda telematica alla previsione sanzionatoria del bando.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 6)

    Richiamata dal ricorrente ma considerata non rilevante dalla Corte di cassazione, poiché la questione principale era regolata dalla lex specialis del bando.

  • C.C.N.L. comparto (2006/2009, artt. 17 e 18)

    Il ricorrente ha invocato disposizioni contrattuali sulla materia disciplinare e dei requisiti; la Corte ha rilevato che l'esclusione dipendeva dalla previsione del bando sulla falsità delle dichiarazioni, non dalla tipologia della sanzione disciplinare.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 13, comma 1-quater e 1-bis)

    Richiamato in relazione al versamento del contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per eventuale versamento aggiuntivo da parte del ricorrente.

  • Codice di procedura civile (art. 360, n. 3)

    Norma processuale richiamata in relazione ai motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme) utilizzati dal ricorrente; la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili o eccedenti la ratio decidendi.

  • Giurisprudenza penale (Cass. Pen. 4 novembre 2014, nn. 48755 e 18191)

    Citata a supporto del principio secondo cui l'omissione di informazioni in una dichiarazione può costituire falsità ideologica quando il contesto espositivo faccia assumere all'omissione il significato di negazione dell'esistenza del fatto omesso.

Massime di principio

  • In presenza di una clausola di bando che esclude chi rende "dichiarazioni false", l'omissione di fatti rilevanti nella domanda può essere interpretata come falsa dichiarazione se il contesto implica la negazione della loro esistenza.
  • Le norme generali sulle dichiarazioni sostitutive (D.P.R. 445/2000) non impediscono l'applicazione di una lex specialis contenuta nel bando; se il bando disciplina espressamente le conseguenze dell'errore/della falsità, quella disciplina prevale nella valutazione dell'amministrazione e dei giudici.
  • Nel giudizio di legittimità (Cassazione) non è possibile trasformare contestazioni di merito (p. es. mera svista, valutazione del punteggio) in motivo idoneo se la decisione impugnata si fonda su una previsione del bando non censurata: bisogna attaccare la legittimità della previsione del bando o fornire elementi chiari di erroneità materiale.
  • Il soccorso istruttorio o la possibilità di sanare omissioni dipendono dall'autonomia del bando: se il bando non prevede tolleranza o integrazione, la giurisprudenza ammette l'esclusione automatica per dichiarazioni false/omissive.
  • Per difendersi efficacemente in casi analoghi è utile documentare tempestivamente l'errore (richiesta di rettifica/integrazione secondo le modalità previste dal bando), dimostrare l'assenza di dolo/intenzionalità e, se possibile, provare un trattamento difforme rispetto ad altri candidati con nomi e atti concreti.

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