Sentenza n. 552/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento - della Determinazione Registro Generale n. -OMISSIS- del 2.10.2025 della Provincia di -OMISSIS-, 1° Settore – Affari Generali, comunicata con nota del 3.10.2025 (prot. -OMISSIS-), ai sensi dell’art. 90 del D.lgs.vo 36/2023, avente ad oggetto “Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica per l’integrazione scolastica di alunni con disabilità grave per le scuole secondarie di competenza provinciale e, per le disabilità sensoriali nelle scuole di ogni ordine e grado, della Provincia di -OMISSIS- per l’a.s. 2025/2026 – CIG: -OMISSIS- Aggiudicazione efficace in favore del concorrente -OMISSIS-”; - dei relativi verbali di gara e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti; per la conseguente declaratoria - di aggiudicazione della procedura di gara de qua in favore del R.T.I. ricorrente, con conseguente condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno da pronunciarsi nella forma della reintegrazione in forma specifica, mediante l’aggiudicazione dell’appalto e la sottoscrizione del contratto, previa sua eventuale dichiarazione di inefficacia ove già stipulato o comunque ove fosse sottoscritto nelle more del presente giudizio, con effetti ex tunc o, in subordine, ex nunc nella parte del contratto ancora da eseguire, con riserva di agire per il risarcimento per equivalente monetario ai sensi e nei termini di cui all’art. 30, comma 5, c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione efficace del servizio di assistenza specialistica per l’integrazione scolastica di alunni con disabilità alla concorrente prima classificata, nonché i verbali e gli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il raggruppamento ricorrente, classificatosi secondo con 90,72 punti contro i 94,93 punti dell’aggiudicataria, ha impugnato l’aggiudicazione di una procedura aperta telematica per l’affidamento, per l’anno scolastico 2025/2026, del servizio di assistenza specialistica per alunni con disabilità. Con il primo motivo ha dedotto la violazione della lex specialis, in particolare degli artt. 11 e 15 del capitolato, degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. 36/2023, dell’autovincolo e della par condicio, sostenendo che l’offerta dell’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa perché le figure di coordinamento indicate non possedevano le specializzazioni richieste e perché la persona indicata come referente unico non avrebbe avuto la laurea specialistica, l’esperienza quinquennale e gli ulteriori requisiti previsti dal capitolato. Ha inoltre dedotto che le dichiarazioni dell’aggiudicataria sarebbero state fuorvianti e che la stazione appaltante avrebbe omesso i necessari accertamenti. Con il secondo motivo ha sostenuto che l’offerta tecnica dell’aggiudicataria contenesse parti copiate da una precedente offerta del raggruppamento, nonché informazioni false o fuorvianti riguardanti l’affidamento del monitoraggio della sicurezza documentale, la disponibilità di un piano sanitario aziendale e l’utilizzo di una piattaforma digitale. Da tali circostanze la ricorrente ha dedotto la sussistenza di un grave illecito professionale, ai sensi degli artt. 95 e 98 del d.lgs. 36/2023, la violazione del principio della fiducia e, in subordine, la necessità di rideterminare il punteggio.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso, confermando l’aggiudicazione, e ha compensato le spese. Quanto al primo motivo, il Collegio ha rilevato che l’esclusione di un’offerta per aliud pro alio, anche in assenza di un’espressa clausola espulsiva, è ammissibile soltanto quando la lex specialis individui con assoluta certezza caratteristiche essenziali o minime della prestazione. In presenza di ambiguità deve prevalere l’interpretazione favorevole alla massima partecipazione e alla tassatività delle cause di esclusione. Il capitolato richiedeva espressamente requisiti minimi per il solo referente unico, mentre per le altre figure di coordinamento non prevedeva una sanzione espulsiva chiaramente collegata alla mancanza di specifiche specializzazioni. Inoltre, il bando-disciplinare non richiamava l’art. 11 del capitolato né individuava il referente unico come requisito essenziale dell’offerta; l’art. 19.1 del bando prevedeva invece l’attribuzione di un punteggio discrezionale per la qualità del personale, desumibile dall’organigramma e dai curricula. In applicazione dell’art. 82, comma 2, del d.lgs. 36/2023, il bando prevale sulle disposizioni contrastanti o concettualmente contraddittorie del capitolato. Il Collegio ha altresì osservato che l’art. 11, riferendosi alla ditta aggiudicataria, attiene alla fase esecutiva e non necessariamente alla valutazione dell’offerta. In ogni caso, la documentazione prodotta dimostrava che le figure di coordinamento possedevano esperienze coerenti con le aree della disabilità richieste; il capitolato, peraltro, non imponeva specifici titoli per comprovare la specializzazione. Quanto al referente unico, la ricorrente aveva contestato soltanto la persona indicata dall’aggiudicataria, senza dimostrare che nessun altro componente del personale offerto potesse assumere tale ruolo nella fase esecutiva. Ne derivava l’assenza di una carenza dimostrata dell’offerta, di dichiarazioni fuorvianti e di un difetto di istruttoria. Anche il secondo motivo è stato respinto. Il presunto plagio di parti di una precedente offerta, salvo il caso di coinvolgimento di segreti tecnici o commerciali, non incide sul processo valutativo della stazione appaltante e non costituisce, di per sé, grave illecito professionale o causa di esclusione. Le contestazioni relative alla disponibilità di strumenti e servizi riguardavano elementi destinati a sussistere nella fase di esecuzione, poiché l’aggiudicataria si era obbligata a renderli disponibili, e non dimostravano la falsità delle informazioni al momento della gara. Inoltre, gli elementi contestati costituivano solo alcune componenti dell’offerta e non era provata la loro concreta incidenza sulla valutazione complessiva né sull’affidabilità e integrità dell’operatore.
Norme richiamate
art. 82 d.lgs. 36/2023
In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti di gara, prevalgono quelle inserite nel bando.
Il bando costituisce il documento prevalente della lex specialis; capitolato e disciplinare possono integrarlo ma non modificarlo, e l’assenza di un chiaro raccordo tra bando e capitolato impedisce di ricavare una causa espulsiva non espressamente prevista.
art. 87, comma 1, d.lgs. 36/2023
Fissa le regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte.
Il disciplinare regola le modalità di selezione, i requisiti e le condizioni di partecipazione, la presentazione delle offerte e i criteri di valutazione.
art. 87, comma 2, d.lgs. 36/2023
Definisce i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra l’aggiudicatario e la stazione appaltante.
Il capitolato ha funzione tipica di definire il contenuto tecnico e le condizioni di esecuzione del rapporto contrattuale.
art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione alla pretesa necessità di escludere l’offerta, ma il TAR ha escluso che le circostanze dedotte integrassero una causa di esclusione.
art. 98, comma 2, d.lgs. 36/2023
La valutazione dell’illecito professionale grave deve considerare l’effettiva incidenza delle circostanze sull’affidabilità e integrità dell’operatore, anche in rapporto alla complessiva offerta.
art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023
Un’informazione è fuorviante quando, pur non essendo oggettivamente falsa, presenta contenuto equivoco e mira a incidere apprezzabilmente sul processo valutativo della stazione appaltante; il presunto riutilizzo di contenuti di una precedente offerta, non incidente sulla valutazione, non rientra in tale fattispecie.
art. 30, comma 5, c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente per riservarsi la successiva domanda di risarcimento per equivalente; non è stato applicato perché il ricorso è stato rigettato.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per il deposito delle memorie difensive; non ha costituito oggetto di una specifica decisione di principio.
Massime di principio
- L’esclusione di un’offerta per aliud pro alio, anche in assenza di un’espressa clausola espulsiva, è ammissibile soltanto quando la lex specialis individui con assoluta certezza caratteristiche essenziali o minime della prestazione; in caso di ambiguità deve essere preferita l’interpretazione conforme al favor partecipationis e alla tassatività delle cause di esclusione.
- Nella gerarchia dei documenti di gara, il bando prevale sulle disposizioni contrastanti o contraddittorie del disciplinare e del capitolato; questi ultimi possono integrare il bando, ma non modificarne la disciplina né introdurre, senza un chiaro raccordo, requisiti essenziali o cause espulsive non riconoscibili dal documento principale.
- Le prescrizioni del capitolato che si riferiscono alla ditta aggiudicataria e alla corretta esecuzione del servizio possono riguardare la fase esecutiva del contratto, anziché costituire requisiti di partecipazione o condizioni di validità dell’offerta, quando la lex specialis non le colleghi espressamente alla fase di gara.
- Un’informazione è fuorviante ai fini dell’illecito professionale grave solo se, per il suo contenuto equivoco o ingannevole, è concretamente idonea a incidere sul processo valutativo o decisionale della stazione appaltante; il mero riutilizzo di contenuti di una precedente offerta, salvo il coinvolgimento di segreti tecnici o commerciali, non integra di per sé tale illecito.
- La verifica dell’affidabilità dell’operatore deve considerare la concreta incidenza della circostanza contestata sulla valutazione complessiva dell’offerta e sull’integrità professionale, senza attribuire automaticamente rilievo espulsivo a singoli elementi privi di dimostrata incidenza sulla gara.
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