Cassazione Penale, Sentenza n. 2438/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza d'appello che: 1) ha assolto l'imputato dal reato di bancarotta fraudolenta distrattiva (capo b) e ha condannato per bancarotta fraudolenta documentale (capo a) riducendo la pena principale e le pene accessorie; 2) il ricorrente deduce sei motivi: insufficiente prova del dolo specifico per la bancarotta documentale e contraddittorietà della motivazione (mot.1); mancata riqualificazione in bancarotta semplice nonostante assenza della prova della consapevolezza di rendere impossibile la ricostruzione patrimoniale (mot.2); indeterminatezza dell'imputazione nella indicazione del periodo delle condotte contabili (mot.3 e 4); esistenza di causa di forza maggiore per la mancata consegna di documenti (mot.5); carenza motivazionale nella quantificazione delle pene accessorie senza riferimento all'art.133 c.p. (mot.6).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al secondo motivo e in parte al primo: ha annullato la sentenza d'appello nella parte relativa alla verifica del dolo del reato di bancarotta fraudolenta documentale e ha rinviato a diversa Sezione della Corte d'Appello di Genova per nuovo esame su tale punto, attenendosi ai principi di diritto indicati; ha dichiarato inammissibile o infondati gli altri motivi (in particolare il quinto è inammissibile per sindacato sulle prove; terzo e quarto privi di rilievo perché non sussistono vizi di indeterminatezza sostanziali); è stata quindi disposta una rinnovata valutazione dell'elemento soggettivo (dolo specifico vs dolo generico/sopraggiunta possibile riqualificazione in bancarotta semplice), mentre rimangono ferme l'assoluzione dalla distrattiva e le valutazioni già compiute sulla documentazione caotica, salvo quanto dovrà essere riesaminato sul punto del dolo.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, Legge fallimentare
espressione richiamata nella motivazione: in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari
la norma distingue ipotesi di bancarotta documentale con diversa portata soggettiva: alcune fattispecie richiedono dolo specifico (consapevolezza e volontà di rendere impossibile la ricostruzione), altre configurano responsabilità anche con dolo generico per irregolare tenuta delle scritture; occorre chiarezza nel ricollegare lo stato delle scritture all'intenzionalità dell'agente
art. 217, comma secondo, Legge fallimentare
norma sulla bancarotta semplice documentale: può trovare applicazione quando la tenuta irregolare delle scritture sia dovuta a trascuratezza o negligenza senza la volontà specifica di occultare e rendere impossibile la ricostruzione patrimoniale
art. 603 cod. proc. pen.
consente l'assunzione di dichiarazioni e di atti integrativi nel dibattimento (istruttoria complementare); nel caso è stato utilizzato per integrare l'istruttoria sulla documentazione contabile
art. 45 cod. pen.
richiamato dalla difesa in ordine alla possibilità che fattori esterni (forza maggiore) escludano la responsabilità nella parziale consegna della documentazione; la Corte ha però ritenuto che la prova dimostri la disponibilità documentale del ricorrente
art. 530 cod. proc. pen.
norma sulle ipotesi di pronuncia di non luogo a condanna/assoluzione per insufficienza di prove o insussistenza del fatto; invocata dalla difesa come parametro per richiedere l'annullamento della condanna in presenza di prove favorevoli
art. 133 cod. pen.
criteri per la determinazione della pena: la quantificazione delle pene accessorie deve essere adeguatamente motivata richiamando i parametri previsti dall'art.133; la Corte ha ritenuto non decisivo il motivo sul mancato richiamo esplicito ai parametri ma ha assorbito la questione nel resto del giudizio
Massime di principio
- Quando coesistono accuse di bancarotta distrattiva e documentale, l'assoluzione dalla distrattiva richiede che il giudice fornisca motivazione particolarmente rigorosa sulla sussistenza del dolo specifico per la bancarotta documentale; non è lecito desumere automaticamente il dolo documentale dall'unico stato caotico delle scritture
- Va distinta la fattispecie di bancarotta documentale dolosa (che richiede consapevolezza e volontà di rendere impossibile la ricostruzione patrimoniale) dalle ipotesi meno gravi o da quella di bancarotta semplice, che possono derivare da negligenza o insufficiente diligenza nella tenuta delle scritture
- L'indeterminatezza dell'epoca delle condotte contabili è rilevante solo se impedisce concretamente il diritto di difesa; la imputazione alternativa tra modalità diverse di tenuta o sottrazione delle scritture non determina automaticamente nullità se dall'atto emergono elementi sufficienti di temporalizzazione e collegamento con il fallimento
- La consegna parziale o dilazionata della documentazione non prova di per sé causa di forza maggiore: occorre valutare la disponibilità effettiva dei documenti e il comportamento dell'imputato nel tempo per decidere se la mancata consegna sia giustificata
- In sede di quantificazione delle pene accessorie fallimentari il giudice deve motivare esplicitamente la correlazione con la pena principale e, se invocato, indicare i parametri dell'art.133 c.p.; omissioni gravi su questo punto possono costituire motivo di annullamento o rinvio
- La revisione giudiziale di sentenze d'appello che fondano la colpevolezza su presunzioni connesse allo stato delle scritture richiede un controllo rafforzato da parte della Cassazione quando manca una prova autonoma del dolo finalizzato all'occultamento di distrazioni patrimoniali
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