Cassazione Civile, Sentenza n. 11276/2022 del 07/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società ha impugnato atti di contestazione di sanzioni per il ritardato versamento di quote di acconto dell'accisa e dell'addizionale sull'energia elettrica relative al biennio 2009-2010. Exergia sosteneva che i versamenti non fossero dovuti in forza dell'art. 56 d.lgs. 504/1995 (rateizzazione degli acconti quando i consumi risultano mancanti) e, in via subordinata, che il ritardo fosse da attribuire a forza maggiore derivante dall'illiquidità causata dai gravi ritardi di pagamento dei propri debitori (in prevalenza pubbliche amministrazioni), per cui la responsabilità e la sanzione dovrebbero essere escluse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la contribuente non ha contestato il ritardo nei versamenti ma le sanzioni e che la riduzione arbitraria delle rate di acconto ha reso necessaria un'integrazione effettuata con ritardo. Sul punto principale, la Corte ha ritenuto inapplicabile la forza maggiore: in materia di sanzioni tributarie la nozione di forza maggiore va intesa secondo il paradigma penalistico (evento imponderabile, irresistibile, che annulla la capacità di controllo del soggetto sui propri comportamenti) e non può essere estesa all'ordinaria o anche grave situazione di illiquidità derivante da ritardi di pagamento di debitori, anche pubblici, che peraltro erano prevedibili. La Corte ha altresì richiamato la giurisprudenza che esclude, di per sé, l'accoglimento della crisi di liquidità come scriminante nelle sanzioni tributarie. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e la società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; è stata inoltre richiamata la possibilità di raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
d.lgs. 504/1995
Norma richiamata dalla ricorrente per ottenere che l'amministrazione riconosca la rateizzazione o l'esonero di acconti in caso di differenze di consumo tra anni; la Corte non ha tuttavia ritenuto risolutiva tale richiamata rispetto alla questione sanzionatoria collegata al ritardo nei versamenti
d.lgs. 472/1997
Norma sulla responsabilità e sulle cause di non punibilità delle sanzioni amministrative tributarie; interpretata dalla Corte alla luce del principio penalistico sulla forza maggiore, escludendo che la semplice illiquidità costituisca causa di non punibilità
d.lgs. 472/1997
Stabilisce il regime di responsabilità nelle violazioni punite con sanzioni amministrative (coscienza e volontà, dolose o colpose); richiamato per sostenere l'impianto punitivo e la necessità di intendere restrittivamente le esimenti
codice penale
art. 42, art. 45, art. 46, art. 54
Articoli utilizzati per definire la nozione penalistica di coscienza e volontà, e le fattispecie speciali di esclusione della responsabilità (forza maggiore, costrizione fisica, coartazione della volontà); la Corte applica tale accezione alla forza maggiore rilevante in tema di sanzioni tributarie
legge 689/1981
Richiamata nella giurisprudenza per distinguere la presunzione di colpa dalla buona fede quale possibile esimente; utile per inquadrare l'onere probatorio in materia sanzionatoria
giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia UE)
es. C-314/06 SPMR, C-533/10 CIVAD, C-95/19 Silcompa, C-935/19 Grupa Warzywna, altre indicate in motivazione
La Corte ha richiamato pronunce UE per delineare la nozione di forza maggiore in materia di accise e il diverso trattamento delle sanzioni; tuttavia ha distinto l'approccio unionale tipico delle materie di accisa dal regime sanzionatorio tributario nazionale, confermando l'autonomia e il paradigma punitivo delle sanzioni
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie la nozione di forza maggiore deve essere intesa secondo l'accezione penalistica: evento imponderabile, irresistibile e tale da annullare la signoria dell'agente sui propri comportamenti; occorre provare l'impossibilità assoluta di adempiere.
- La semplice situazione di illiquidità o la crisi aziendale, anche se causata da gravi ritardi di pagamento da parte di debitori, pubblici o privati, di norma non costituiscono forza maggiore idonea a escludere sanzioni tributarie.
- Il contribuente che invoca la mancanza di colpevolezza o la forza maggiore ha l'onere di fornire prove concrete dell'evento imprevedibile e irresistibile e delle misure adottate per evitarne gli effetti; difese basate su contestazioni di natura civilistica circa crediti non pagati sono generalmente inadeguate a giustificare l'adempimento tributario ritardato.
- È necessario distinguere tra contestazioni sul titolo del debito tributario (es. errata applicazione di norme sulle rateizzazioni) e questioni riguardanti l'esimente della responsabilità: la prima va documentata puntualmente, la seconda richiede prova della impossibilità materiale di versare.
- Quando si contestano sanzioni tributarie, i precedenti giurisprudenziali sul diverso trattamento delle materie di accisa e delle sanzioni amministrative devono essere considerati: il regime punitivo e gli obiettivi di tutela del gettito giustificano un approccio restrittivo alle esimenti.
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