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Sentenza

Sentenza del 23/05/2019 n. 3196 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

VARIA - ISCRIZIONE IPOTECARIA - FONDO PATRIMONIALE - CONDIZIONI OPPONIBILITA' - ONERE DELLA PROVA

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La tutela fondata sul fondo patrimoniale non può essere riconosciuta automaticamente per il solo fatto che il bene sia stato conferito nel fondo. La parte che invoca l'impignorabilità deve provare tutti i presupposti richiesti, inclusa l'estraneità del debito ai bisogni familiari e la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore. In mancanza di tale prova, l'iscrizione ipotecaria può essere mantenuta.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di opporre l'esistenza di un fondo patrimoniale all'iscrizione ipotecaria su un bene conferito nel fondo. La questione centrale era stabilire se l'iscrizione ipotecaria costituisse un atto dell'esecuzione e quali condizioni fossero necessarie per far valere l'impignorabilità del bene. È stato precisato che l'iscrizione ipotecaria ha natura cautelare e non costituisce, di per sé, un atto esecutivo. Per opporre il fondo patrimoniale occorre dimostrare sia che il debito sia stato contratto per finalità estranee ai bisogni della famiglia, sia che il creditore fosse consapevole di tale estraneità.

Norme richiamate

  • Codice civile, disciplina del fondo patrimoniale

    Il fondo patrimoniale non impedisce in modo assoluto l'iscrizione ipotecaria o l'aggressione dei beni conferiti. L'opponibilità dipende dalla natura del debito e dalla conoscenza, da parte del creditore, dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia.

  • Principio sull'onere della prova

    L'onere di provare i presupposti dell'impignorabilità grava sulla parte che intende avvalersi del fondo patrimoniale per impedire l'azione del creditore.

Massime di principio

  • Il semplice inserimento di un immobile in un fondo patrimoniale non rende automaticamente il bene intangibile rispetto ai creditori.
  • L'iscrizione ipotecaria ha funzione cautelare e può essere distinta dagli atti propriamente esecutivi: la sua opposizione non si fonda soltanto sulla qualificazione dell'atto come esecuzione.
  • Chi invoca il fondo patrimoniale deve provare concretamente che il debito è estraneo ai bisogni della famiglia.
  • Deve essere inoltre dimostrato che il creditore conosceva, o era consapevole, dell'estraneità del debito alle esigenze familiari.
  • In assenza di prova completa su entrambi i presupposti, prevale la tutela del creditore e l'iscrizione ipotecaria può rimanere efficace.

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