Sentenza n. 1950/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di VIA relativa a un impianto agrivoltaico, nonché nota ministeriale soprassessoria del 2 febbraio 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha presentato il 9 agosto 2024 un’istanza di VIA statale, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, per un impianto agrivoltaico di potenza pari a 41,43 MW, con sistema di accumulo da 12 MW e opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, da realizzare nei Comuni di Troina e Regalbuto. Dopo la procedibilità dell’istanza, le integrazioni procedimentali, la rinnovazione dell’avviso pubblico e la conclusione della seconda fase di consultazione il 19 settembre 2025, l’amministrazione non ha adottato il provvedimento finale. A seguito della diffida del 15 gennaio 2026, il Ministero ha comunicato, con nota del 2 febbraio 2026, di avere trasmesso la documentazione alla Commissione competente e di attendere il completamento dell’istruttoria tecnica e l’esito della procedura di competenza del Ministero della Cultura. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’inerzia, la natura meramente soprassessoria della nota e la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento di VIA, chiedendo l’adozione dei provvedimenti conclusivi ai sensi degli artt. 23 e 25 del d.lgs. n. 152/2006.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il ricorso avverso il silenzio sia esperibile quando l’amministrazione ometta di concludere, entro il termine dovuto, un procedimento già avviato o di rispondere a un’istanza volta a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere. L’obbligo di provvedere sussiste anche quando il provvedimento richiesto abbia contenuto discrezionale e persino quando l’amministrazione ritenga l’istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, purché non sia pretestuosa o abnorme. Nel caso concreto, l’obbligo derivava dall’art. 2 della l. n. 241/1990 e dalla disciplina speciale della VIA; i termini del procedimento sono stati ritenuti perentori ai sensi dell’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006. La nota del 2 febbraio 2026 è stata qualificata come soprassessoria, poiché si limitava a riferire la trasmissione degli atti alla Commissione senza definire il procedimento. Il Tribunale ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del Ministero, ordinando alla Commissione di predisporre, senza vincolo di contenuto, lo schema di provvedimento entro 30 giorni e al Ministero di adottare il provvedimento espresso, di accoglimento o diniego, entro i successivi 100 giorni, previa acquisizione del concerto dell’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana. È stato nominato, per l’eventuale persistente inerzia, il Capo del Dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero quale commissario ad acta, con ulteriori termini sostitutivi di 30 e 100 giorni. Il giudizio sul merito discrezionale della VIA è rimasto impregiudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Il ricorso avverso il silenzio presuppone la mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento già avviato o la mancata evasione di un’istanza che solleciti l’esercizio di pubblici poteri.
art. 117 c.p.a.
Consente, in caso di accertata inerzia, di ordinare all’amministrazione di provvedere e di nominare un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento.
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto, anche quando l’esito possa essere discrezionale o sfavorevole al richiedente.
art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990
È richiamato quale base del potere sostitutivo esercitabile dal commissario ad acta; non è previsto un compenso separato per il dirigente in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 23 d.lgs. 152/2006
Disciplina la presentazione dell’istanza per l’avvio della procedura di VIA relativa al progetto oggetto del giudizio.
art. 25 d.lgs. 152/2006
Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La perentorietà dei termini della VIA rafforza l’obbligo dell’amministrazione di concludere tempestivamente il procedimento; il giudice può ordinare l’adozione del provvedimento espresso senza predeterminarne il contenuto.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
È richiamato con riferimento ai tempi e alle modalità procedimentali applicabili ai progetti di VIA.
art. 14, lett. n), Statuto speciale della Regione siciliana
Attribuisce alla Regione siciliana competenze in materia di tutela del paesaggio.
art. 1 d.P.R. 637/1975
È richiamato quale norma di attuazione dello Statuto speciale siciliano in materia di tutela paesaggistica.
Massime di principio
- Il ricorso avverso il silenzio è esperibile quando l’amministrazione ometta di concludere entro il termine dovuto un procedimento già avviato o di rispondere a un’istanza privata diretta a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere, purché sussista uno specifico obbligo di provvedere.
- L’obbligo di provvedere sussiste anche in relazione a poteri amministrativi discrezionali e può derivare non solo da una disposizione espressa, ma anche dall’art. 2 della l. n. 241/1990, dai principi di correttezza e buon andamento e dalle peculiarità della fattispecie.
- A fronte di una formale istanza non pretestuosa o abnorme, l’amministrazione deve comunque adottare un provvedimento espresso, anche qualora ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata; non può limitarsi a restare inerte.
- Nelle procedure di VIA, i termini previsti dall’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006 hanno natura perentoria e il loro decorso senza provvedimento finale integra illegittimo silenzio-inadempimento.
- Una comunicazione con cui l’amministrazione si limiti a rappresentare la trasmissione degli atti per l’istruttoria o l’attesa di ulteriori valutazioni, senza concludere il procedimento, ha natura soprassessoria e non assolve l’obbligo di provvedere.
- Nel giudizio sul silenzio il giudice può ordinare la conclusione del procedimento e nominare un commissario ad acta, ma non può sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio della discrezionalità sostanziale né predeterminare il contenuto del provvedimento finale.
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