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Sentenza

Sentenza del 30/09/2015 n. 19407 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la tassazione della somma liquidata in forma capitale al contribuente al momento della conversione del trattamento pensionistico integrativo aziendale PIA. L'Ufficio sosteneva che l'intera somma dovesse essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi degli artt. 16 e 17 del TUIR, con l'aliquota media applicabile alle somme dipendenti dalla cessazione del rapporto di lavoro o alla capitalizzazione di una pensione integrativa. Il contribuente sosteneva invece l'applicazione dell'aliquota del 12,50%, prevista per i redditi di capitale, ritenendo che la prestazione avesse natura assicurativa e fosse autonoma rispetto al rapporto di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate nei limiti indicati in motivazione, cassando la sentenza della CTR di Firenze e rinviando la causa alla CTR della Toscana, in diversa composizione. La Corte ha stabilito che, per gli iscritti al fondo anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993, gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 devono essere suddivisi tra sorte capitale e rendimento netto: la sorte capitale è soggetta a tassazione separata, mentre il rendimento netto effettivamente derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato è soggetto alla ritenuta del 12,50%. Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica integralmente la tassazione separata. La CTR dovrà verificare il funzionamento concreto del fondo, gli investimenti effettuati, i risultati conseguiti e la quota di capitale e rendimento, determinando l'eventuale rimborso spettante al contribuente.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17 (TUIR)

    Tassazione separata delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro e delle prestazioni pensionistiche integrative.

    La tassazione separata si applica alla sorte capitale delle prestazioni maturate fino al 31 dicembre 2000 e, integralmente, alle prestazioni maturate dal 1° gennaio 2001.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42, comma 4

    Era stato invocato dal contribuente quale fondamento della tassazione delle somme come redditi di capitale, ma non si applica indistintamente all'intera prestazione previdenziale.

  • Legge n. 482 del 1985, art. 6

    Aliquota del 12,50% sui redditi derivanti da determinate forme di investimento e rendimento finanziario.

    L'aliquota del 12,50% si applica esclusivamente al rendimento netto effettivamente prodotto dalla gestione sul mercato del capitale accantonato, non alla sorte capitale.

  • D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9

    Ha introdotto una disciplina di tassazione analoga a quella dei redditi di lavoro per le prestazioni in capitale, ma la sua applicazione è riferita agli iscritti ai fondi di previdenza complementare secondo i limiti temporali previsti dalla normativa.

  • D.Lgs. n. 47 del 2000

    A decorrere dal 1° gennaio 2001 ha eliminato la distinzione fiscale tra capitale e rendimento per le prestazioni considerate, prevedendo l'applicazione integrale della tassazione separata.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13642 del 2011

    Le prestazioni in capitale devono essere distinte tra sorte capitale e rendimento netto.

    Costituisce il principio guida: la sorte capitale è tassata separatamente, mentre il rendimento netto prodotto dalla gestione finanziaria del fondo è tassato al 12,50% per la parte maturata fino al 31 dicembre 2000.

Massime di principio

  • Nelle prestazioni di previdenza complementare liquidate in capitale non è corretto applicare automaticamente un'unica aliquota all'intera somma: occorre distinguere la sorte capitale dal rendimento netto.
  • Per le somme maturate fino al 31 dicembre 2000, il rendimento agevolabile al 12,50% deve essere effettivamente dimostrato come risultato della gestione sul mercato del capitale accantonato; non è sufficiente qualificare genericamente la prestazione come assicurativa.
  • La sorte capitale, composta dagli accantonamenti del datore di lavoro e del lavoratore, resta soggetta a tassazione separata secondo la disciplina del TUIR.
  • Per le somme maturate dal 1° gennaio 2001, la distinzione tra capitale e rendimento non rileva ai fini del diverso trattamento fiscale e si applica integralmente la tassazione separata.
  • In caso di richiesta di rimborso, il contribuente deve poter ricostruire la composizione della prestazione e la concreta gestione finanziaria del fondo; la quantificazione del rimborso richiede un accertamento analitico, non una valutazione astratta della natura del fondo.

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