Cassazione Civile, Sentenza n. 2113/2021 del 29/01/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero dell'Interno impugna la decisione che lo aveva ritenuto tenuto al pagamento anticipato delle spese di custodia di veicoli sequestrati per violazioni del codice della strada. Ha eccepito la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, richiamando la giurisprudenza (Sez. U. n. 564/2009) secondo cui la responsabilità di anticipare le spese compete all'amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale che ha operato il sequestro (es. Comune per Polizia municipale, Ministero della Difesa per i Carabinieri) e non al Ministero dell'Interno in via generale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello e ha rinviato al Tribunale di Savona per la regolarizzazione del contraddittorio, disponendo che la citazione venga notificata al reale soggetto legittimato passivo (Ministero della Difesa). La Corte ha ritenuto errata l'interpretazione della Corte d'Appello che aveva individuato nel Ministero dell'Interno la parte tenuta all'anticipazione; ha inoltre disposto la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente nella cassazione.
Norme richiamate
Le disposizioni individuano le amministrazioni che devono anticipare le spese di custodia in relazione all'organo che ha effettuato il sequestro; l'art.12 comma 3 attribuisce al prefetto la funzione di liquidazione delle somme dovute al custode, ma non determina la legittimazione passiva dell'Amministrazione che procede alla liquidazione
r.d.n. 1611 del 1933
Richiamato dalla Corte d'appello per attribuire la legittimazione al Ministero dell'Interno, la Corte di Cassazione ne ha escluso la portata tale da sovrapporre la legittimazione dell'Interno a quella dell'amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale operante (es.: Ministero della Difesa per Carabinieri)
Norme del codice della strada richiamate nella questione; servono a definire competenze e sanzioni legate a sequestri e confische, coerenti con il principio che individua la legittimazione in relazione all'organo operante
legge 25/03/1958 n. 260
Prevede che l'errore di identificazione dell'Amministrazione statale destinataria della notificazione debba essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato alla prima udienza con indicazione della persona corretta; il giudice ordina la rinnovazione della notifica e rimette in termini la parte. Qui la Corte ha richiamato la norma per disporre la rinnovazione della notificazione verso il Ministero della Difesa, dato che l'Avvocatura dello Stato aveva tempestivamente eccepito la carenza di legittimazione passiva
Cass. SS.UU. 14/01/2009 n. 564
Principio di diritto posto: la legittimazione passiva per l'anticipazione delle spese di custodia spetta all'amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale che ha compiuto il sequestro (es. Ministero della Difesa per i Carabinieri), e non automaticamente al Ministero dell'Interno. Questo principio è stato richiamato e confermato dalla Corte nel caso in esame
Giurisprudenza successiva citata (es. Cass. 13/08/2018 n.15515, Cass. 08/05/2015 n.9394, Cass. 26/03/2015 n.6067)
Confermano l'orientamento delle Sezioni Unite n.564/2009 sulla individuazione della amministrazione tenuta all'anticipazione delle spese di custodia in relazione all'organo che ha effettuato il sequestro
Massime di principio
- La responsabilità di anticipare le spese di custodia dei veicoli sequestrati compete all'amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale che ha effettuato materialmente il sequestro (es.: Ministero della Difesa per i Carabinieri; Comune per la Polizia municipale), non genericamente al Ministero dell'Interno.
- L'art.12 d.P.R. 571/1982 assegna al prefetto la funzione di liquidazione delle somme dovute al custode, ma questa funzione non implica che il prefetto o il Ministero dell'Interno siano automaticamente il soggetto legittimato passivo per l'anticipazione.
- In caso di notificazione dell'atto introduttivo allo Stato a persona diversa da quella legittimata, l'Avvocatura dello Stato deve eccepire la carenza di legittimazione alla prima udienza indicando il corretto soggetto; il giudice deve allora disporre la rinnovazione della notifica (art.4 legge 25/03/1958 n.260). Se l'eccezione è tempestiva la causa non è nulla ma va regolarizzata.
- La parte che ha anticipato le somme puo' poi esercitare l'azione di recupero nei confronti del trasgressore e degli obbligati in solido; l'anticipazione non esclude il successivo rimborso da parte del responsabile.
- Nei giudizi contro la Pubblica Amministrazione, la corretta individuazione del soggetto legittimato passivo è essenziale; l'erronea identificazione comporta la rimessione in termini per rinnovare la notifica ma non invalida automaticamente il processo se l'Avvocatura dello Stato reagisce nei termini previsti.
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