Cassazione Civile, Ordinanza n. 27810/2021 del 12/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una pluralità di contratti a tempo determinato stipulati da una docente con l'amministrazione scolastica per lo svolgimento di funzioni didattiche. La lavoratrice aveva agito per ottenere il risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine; il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello, in riforma, l'aveva rigettata ritenendo che l'intervenuta immissione in ruolo della docente, avvenuta tramite gli strumenti selettivi e concorsuali previsti dall'ordinamento e comunque in base al sistema di reclutamento scolastico, fosse misura idonea a sanzionare l'abuso e a riparare le conseguenze della violazione. La ricorrente ha proposto sette motivi di cassazione: ha contestato l'applicabilità retroattiva della L. n. 107/2015 alla propria posizione; ha sostenuto che la stabilizzazione non fosse misura sufficiente, proporzionata e dissuasiva ai sensi della clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato; ha dedotto che il danno risarcibile non potesse dirsi assorbito dalla stabilizzazione e che questa non potesse sostituire il rimedio risarcitorio previsto dall'art. 32 L. n. 183/2010 e dall'art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001; ha inoltre prospettato violazioni dell'art. 6 CEDU, dell'art. 117 Cost. e degli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali UE per asserita incidenza retroattiva su giudizi pendenti; infine ha censurato la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., i primi sei motivi, osservando che la decisione della corte territoriale era conforme alla giurisprudenza di legittimità e ai principi affermati dalla Corte di giustizia nella sentenza Rossato. Secondo la Corte, l'immissione in ruolo della docente, anche se avvenuta mediante scorrimento delle graduatorie e secondo la disciplina previgente, ha comunque attribuito alla lavoratrice il bene della vita perseguito in giudizio, escludendo il danno derivante dalla precarizzazione del rapporto. Sono state quindi reputate irrilevanti le censure sulla retroattività della L. n. 107/2015 e manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale e comunitaria. Anche l'ultimo motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile, perché la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed era stata motivata dalla reciproca soccombenza e dalla complessità delle questioni. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la questione di diritto è già decisa in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e non emergono elementi per un mutamento di orientamento
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata
art. 1, commi 95, 131 e 132, L. n. 107/2015
considerati nel quadro del piano straordinario di assunzioni e della stabilizzazione del personale docente precario
art. 11 disp. prel. c.c.
invocato dalla ricorrente contro l'applicazione retroattiva della legge sopravvenuta
clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE
non osta a una normativa nazionale che, in presenza di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato non incerta né aleatoria, escluda il risarcimento pecuniario per l'abuso nella successione dei contratti
art. 32 L. n. 183/2010
richiamato dalla ricorrente come parametro del risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine
art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001
richiamato quale disciplina del rapporto di lavoro pubblico a termine e delle conseguenze dell'uso illegittimo del termine
artt. 1218 e 1223 c.c.
invocati per sostenere che il risarcimento dell'inadempimento debba comprendere perdita subita e mancato guadagno
art. 6 CEDU
richiamato per dedotta lesione dell'equo processo e della parità delle armi a causa della pretesa retroattività della legge
art. 117 Cost.
richiamato come parametro interposto di conformità alle norme sovranazionali
artt. 47 e 52 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
invocati in relazione al diritto a un equo processo e ai limiti delle restrizioni ai diritti fondamentali
art. 91 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 92 c.p.c. per la censura sulle spese di lite
art. 92 c.p.c.
richiamato per contestare la compensazione delle spese processuali
art. 24 Cost.
invocato a sostegno della doglianza sulla compensazione delle spese e sul diritto di agire in giudizio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 132 c.p.c.
richiamato per il rinvio per relationem alla motivazione di precedenti conformi
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per il rinvio per relationem alla motivazione di precedenti conformi
Massime di principio
- Nel pubblico impiego scolastico, l'immissione in ruolo del lavoratore precario può costituire misura idonea a sanzionare l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine e a escludere, in mancanza di specifiche allegazioni, il diritto a un ulteriore risarcimento per la mera precarizzazione del rapporto.
- Ai fini dell'azione risarcitoria per abusivo ricorso ai contratti a termine, il lavoratore deve allegare e provare eventuali danni ulteriori e diversi rispetto a quelli assorbiti dalla stabilizzazione; non è sufficiente invocare in via astratta la reiterazione dei contratti.
- La stabilizzazione non perde efficacia riparatoria per il solo fatto di essere avvenuta secondo il sistema previgente di reclutamento o per scorrimento di graduatorie, se comunque realizza l'acquisizione del bene della vita perseguito in giudizio.
- La scelta del legislatore di prevedere la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato può, da sola, integrare una misura sufficientemente effettiva e dissuasiva ai sensi della clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, senza necessità di cumulare anche un risarcimento pecuniario automatico.
- La diversa disciplina applicabile a lavoratori stabilizzati prima o dopo una riforma non integra, di per sé, una violazione del principio di non discriminazione dell'accordo quadro, trattandosi di effetto della modifica normativa e non di disparità rilevante in sé.
- La compensazione delle spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, ed è censurabile in cassazione solo se viola il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
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