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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27810/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una pluralità di contratti a tempo determinato stipulati da una docente con l'amministrazione scolastica per lo svolgimento di funzioni didattiche. La lavoratrice aveva agito per ottenere il risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine; il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello, in riforma, l'aveva rigettata ritenendo che l'intervenuta immissione in ruolo della docente, avvenuta tramite gli strumenti selettivi e concorsuali previsti dall'ordinamento e comunque in base al sistema di reclutamento scolastico, fosse misura idonea a sanzionare l'abuso e a riparare le conseguenze della violazione. La ricorrente ha proposto sette motivi di cassazione: ha contestato l'applicabilità retroattiva della L. n. 107/2015 alla propria posizione; ha sostenuto che la stabilizzazione non fosse misura sufficiente, proporzionata e dissuasiva ai sensi della clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato; ha dedotto che il danno risarcibile non potesse dirsi assorbito dalla stabilizzazione e che questa non potesse sostituire il rimedio risarcitorio previsto dall'art. 32 L. n. 183/2010 e dall'art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001; ha inoltre prospettato violazioni dell'art. 6 CEDU, dell'art. 117 Cost. e degli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali UE per asserita incidenza retroattiva su giudizi pendenti; infine ha censurato la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., i primi sei motivi, osservando che la decisione della corte territoriale era conforme alla giurisprudenza di legittimità e ai principi affermati dalla Corte di giustizia nella sentenza Rossato. Secondo la Corte, l'immissione in ruolo della docente, anche se avvenuta mediante scorrimento delle graduatorie e secondo la disciplina previgente, ha comunque attribuito alla lavoratrice il bene della vita perseguito in giudizio, escludendo il danno derivante dalla precarizzazione del rapporto. Sono state quindi reputate irrilevanti le censure sulla retroattività della L. n. 107/2015 e manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale e comunitaria. Anche l'ultimo motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile, perché la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed era stata motivata dalla reciproca soccombenza e dalla complessità delle questioni. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360-bis, n. 1 c.p.c.

    consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la questione di diritto è già decisa in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e non emergono elementi per un mutamento di orientamento

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata

  • art. 1, commi 95, 131 e 132, L. n. 107/2015

    considerati nel quadro del piano straordinario di assunzioni e della stabilizzazione del personale docente precario

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    invocato dalla ricorrente contro l'applicazione retroattiva della legge sopravvenuta

  • clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE

    non osta a una normativa nazionale che, in presenza di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato non incerta né aleatoria, escluda il risarcimento pecuniario per l'abuso nella successione dei contratti

  • art. 32 L. n. 183/2010

    richiamato dalla ricorrente come parametro del risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine

  • art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001

    richiamato quale disciplina del rapporto di lavoro pubblico a termine e delle conseguenze dell'uso illegittimo del termine

  • artt. 1218 e 1223 c.c.

    invocati per sostenere che il risarcimento dell'inadempimento debba comprendere perdita subita e mancato guadagno

  • art. 6 CEDU

    richiamato per dedotta lesione dell'equo processo e della parità delle armi a causa della pretesa retroattività della legge

  • art. 117 Cost.

    richiamato come parametro interposto di conformità alle norme sovranazionali

  • artt. 47 e 52 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    invocati in relazione al diritto a un equo processo e ai limiti delle restrizioni ai diritti fondamentali

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 92 c.p.c. per la censura sulle spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per contestare la compensazione delle spese processuali

  • art. 24 Cost.

    invocato a sostegno della doglianza sulla compensazione delle spese e sul diritto di agire in giudizio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per il rinvio per relationem alla motivazione di precedenti conformi

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio per relationem alla motivazione di precedenti conformi

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego scolastico, l'immissione in ruolo del lavoratore precario può costituire misura idonea a sanzionare l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine e a escludere, in mancanza di specifiche allegazioni, il diritto a un ulteriore risarcimento per la mera precarizzazione del rapporto.
  • Ai fini dell'azione risarcitoria per abusivo ricorso ai contratti a termine, il lavoratore deve allegare e provare eventuali danni ulteriori e diversi rispetto a quelli assorbiti dalla stabilizzazione; non è sufficiente invocare in via astratta la reiterazione dei contratti.
  • La stabilizzazione non perde efficacia riparatoria per il solo fatto di essere avvenuta secondo il sistema previgente di reclutamento o per scorrimento di graduatorie, se comunque realizza l'acquisizione del bene della vita perseguito in giudizio.
  • La scelta del legislatore di prevedere la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato può, da sola, integrare una misura sufficientemente effettiva e dissuasiva ai sensi della clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, senza necessità di cumulare anche un risarcimento pecuniario automatico.
  • La diversa disciplina applicabile a lavoratori stabilizzati prima o dopo una riforma non integra, di per sé, una violazione del principio di non discriminazione dell'accordo quadro, trattandosi di effetto della modifica normativa e non di disparità rilevante in sé.
  • La compensazione delle spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, ed è censurabile in cassazione solo se viola il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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