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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01553/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di un trattore usato che, dopo l'acquisto, presentava danni e malfunzionamenti: erano stati accertati danni alla carrozzeria e all'impianto elettrico dovuti a un incendio, e in seguito erano emersi ulteriori danni al motore. La società acquirente aveva agito davanti al Tribunale chiedendo la riduzione del prezzo; il venditore aveva resistito sostenendo che l'acquirente conosceva già le condizioni del mezzo e che, pertanto, operavano le esclusioni di responsabilità di cui all'art. 1491 c.c. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo che i vizi fatti valere fossero specifici, ulteriori e diversi rispetto a quelli conosciuti o accettati al momento dell'acquisto. Con il ricorso per cassazione il venditore ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 1491 c.c., in relazione agli artt. 1176 e 2697 c.c. e all'art. 360 n. 3 c.p.c., sostenendo che la prova raccolta in primo grado avrebbe dimostrato la consapevolezza dell'acquirente circa le condizioni del trattore e la conseguente esclusione della garanzia per vizi; in sostanza chiedeva una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non deducesse un errore di diritto, ma mirasse in realtà a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito e la valutazione delle prove, attività riservate al giudice del merito. La motivazione della Corte d'appello è stata considerata plausibile e логica, poiché aveva distinto tra i vizi relativi a carrozzeria e impianto elettrico, noti all'acquirente, e i successivi vizi al motore, non riconoscibili né prevedibili come conseguenza dell'incendio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato posto a suo carico l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1491 c.c.

    la garanzia per vizi può essere esclusa quando i vizi siano conosciuti dal compratore o facilmente riconoscibili; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che i vizi del motore fossero diversi da quelli conosciuti e non riconoscibili, sicché la censura del venditore non coglieva la ratio della decisione di merito

  • art. 1176 c.c.

    richiamato dal ricorrente in collegamento con la pretesa violazione della diligenza nella valutazione delle condizioni del bene, ma non valorizzato dalla Corte come fonte di una diversa regola decisoria

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere un diverso riparto dell'onere probatorio, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza in realtà investisse la valutazione del materiale probatorio e non un errore sul riparto dell'onere della prova

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    la deduzione del vizio di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove già compiuta nei gradi di merito

  • art. 380 bis c.p.c.

    la memoria depositata ai sensi di tale norma non è idonea a modificare il quadro decisorio già delineato

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare un motivo formalmente formulato come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove, poiché l'apprezzamento del materiale istruttorio è riservato al giudice di merito.
  • La garanzia per vizi nella vendita non opera per i difetti conosciuti dal compratore o facilmente riconoscibili, ma l'accertamento concreto su conoscenza, riconoscibilità e nesso tra i vizi è questione di fatto rimessa al giudice di merito.
  • Quando la motivazione del giudice di merito è plausibile e logicamente coerente, la Cassazione non può sostituire una diversa lettura delle risultanze istruttorie o degli elementi probatori.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando la censura investa, in realtà, l'esito della valutazione delle prove raccolte.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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