Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 707/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - della nota del Ministero dell'Interno del 27.07.2021 con cui non è stata accolta l'istanza del ricorrente tesa ad ottenere l'assegnazione temporanea ex art. 42-bis D. Lgs. n. 151/2001; - della nota ministeriale n. -OMISSIS- del 28.05.2021; nonché per il risarcimento del danno in forma specifica.

Giustizia amministrativa202101703

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 e nota ministeriale presupposta

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota del Ministero dell'Interno del 27 luglio 2021, con cui era stata respinta l'istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, nonché una precedente nota ministeriale del 28 maggio 2021. È stato inoltre chiesto il risarcimento del danno in forma specifica. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 20 gennaio 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione del ricorrente è stata valutata, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., quale univoco argomento di prova della sopravvenuta perdita dell'interesse alla decisione. Non sono stati esaminati nel merito i motivi di illegittimità degli atti impugnati né la domanda di risarcimento in forma specifica. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate in ragione della natura della controversia.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    Individuato quale fondamento normativo dell'istanza di assegnazione temporanea proposta dal ricorrente; il merito della sua applicazione non è stato esaminato.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La dichiarazione della parte circa il venir meno dell'interesse alla decisione è stata valutata quale univoco argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Costituisce la base normativa della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

Massime di principio

  • La dichiarazione univoca del ricorrente di non avere più interesse alla decisione costituisce, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., elemento idoneo a provare la sopravvenuta carenza di interesse e a fondare la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non deve esaminare nel merito i motivi di impugnazione né le domande consequenziali, salvo eventuali questioni residuate autonomamente rilevanti, non risultanti nel caso esaminato.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.