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Ordinanza

Ordinanza n. 14050/2026 - Roma, Sezione 3

per l’ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Velletri, sezione lavoro, n. 1375/2016, pubblicata l’11 ottobre 2016 su ricorso R.G. n. 3248/2011, nonché della sentenza del Tribunale Ordinario di Civitavecchia, sezione lavoro, n. 531 del 29 novembre 2021.

Giustizia amministrativa202312576

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del TAR n. 1656/2024, con riferimento alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale e alla richiesta di penalità di mora

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha reclamato la mancata ottemperanza alla sentenza del TAR n. 1656/2024, che aveva ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e all'INPS, nei limiti delle rispettive competenze, di dare esecuzione alle sentenze del Tribunale di Velletri n. 1375/2016 e del Tribunale di Civitavecchia n. 531/2021, lamentando inizialmente anche la mancata ricostruzione della carriera e chiedendo la nomina di un commissario ad acta. In seguito ha precisato che il residuo inadempimento riguardava la trasmissione all'INPS dei flussi informativi necessari alla regolarizzazione contributiva e previdenziale, nonché il mancato pagamento delle penalità di mora previste dalla sentenza del TAR. Dall'istruttoria è emerso che la sentenza di Velletri aveva disposto soltanto il pagamento di differenze retributive, già corrisposte prima dell'instaurazione del giudizio di ottemperanza, e non aveva previsto né la ricostruzione della carriera né la regolarizzazione previdenziale. Anche le somme dovute in esecuzione della sentenza di Civitavecchia erano state pagate. Restava la trasmissione all'INPS delle denunce mensili analitiche (DMA), necessaria per l'aggiornamento della posizione previdenziale. Le parti hanno chiarito che tale adempimento competeva principalmente al MEF, alla Ragioneria territoriale dello Stato e al sistema NoiPA, mentre il MIM aveva trasmesso all'INPS i decreti di liquidazione entro il termine assegnato dalla precedente sentenza. Il ricorrente ha sostenuto che il MIM fosse comunque responsabile per non avere tempestivamente sollecitato le altre amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il reclamo, sostituendo il commissario ad acta già nominato con il dirigente dell'Ufficio III della Ragioneria territoriale dello Stato di Roma. Il commissario, con facoltà di delega e compenso a carico del MIM, dovrà verificare gli adempimenti già eseguiti e provvedere, anche in via sostitutiva nei confronti di INPS, MEF e NoiPA, a tutti gli atti necessari per la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale, entro sessanta giorni dalla richiesta del ricorrente accompagnata dalla notificazione dell'ordinanza. Il Collegio ha chiarito che la sentenza di Velletri era stata integralmente eseguita prima del giudizio di ottemperanza e non conteneva alcuna statuizione sulla ricostruzione della carriera o sulla regolarizzazione previdenziale; tali obblighi non potevano quindi essere introdotti in sede esecutiva. Ha inoltre rilevato che la trasmissione delle DMA non rientrava nella competenza del MIM e che il Ministero aveva comunque trasmesso all'INPS i decreti di liquidazione entro il termine di trenta giorni fissato dalla sentenza n. 1656/2024. Di conseguenza, non era configurabile in capo al MIM un'inottemperanza colpevole idonea a far maturare le penalità di mora. Le astreintes sono state quindi rigettate. Il TAR ha richiamato la natura condizionata e funzionale delle penalità di mora, precisando che il giudice dell'esecuzione può rivalutare, alla luce delle sopravvenienze e dell'effettivo comportamento dell'amministrazione, la sussistenza dei presupposti dell'inadempimento. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    in caso di ulteriore inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, a decorrere dal trentunesimo giorno e per un periodo massimo di ulteriori trenta giorni, la predetta amministrazione ministeriale sarà tenuta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., al pagamento ... di una penalità di mora giornaliera pari ad euro 200,00

    La penalità di mora presuppone un comportamento inadempiente riferibile al soggetto onerato e deve essere correlata ad attività esigibili rientranti nella sua competenza; la sua applicazione può essere esclusa o ridotta alla luce degli adempimenti effettivamente compiuti e delle sopravvenienze.

  • art. 105 c.p.a.

  • art. 27 c.p.a.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza, il giudice deve mantenere l'esecuzione entro il perimetro oggettivo del giudicato: non possono essere imposti o fatti valere obblighi ulteriori, quali la ricostruzione della carriera o la regolarizzazione previdenziale, se non risultano riconosciuti, espressamente o implicitamente, dal titolo giudiziale da eseguire.
  • Quando il giudicato impone a un'amministrazione di adempiere nei limiti delle proprie competenze, l'inottemperanza e le relative penalità di mora possono essere riferite soltanto ad attività concretamente esigibili e rientranti nella sfera di attribuzioni del soggetto obbligato.
  • La trasmissione dei flussi previdenziali necessari alla regolarizzazione della posizione di un dipendente ministeriale può competere, secondo l'assetto organizzativo risultante dagli atti, al MEF, alla Ragioneria territoriale dello Stato e al sistema NoiPA; il ministero datore di lavoro non può essere sanzionato per l'omessa esecuzione di attività che non rientrano nelle sue competenze.
  • Le penalità di mora hanno natura prima compulsoria e poi sanzionatoria; il giudice della fase esecutiva può verificare ex post, alla luce degli adempimenti compiuti e delle sopravvenienze, se persista un inadempimento colpevole e, in mancanza, escludere o ridurre l'applicazione dell'astreinte anche se essa era stata prevista nel titolo esecutivo.
  • Il giudice dell'ottemperanza può sostituire il commissario ad acta già nominato e attribuire al nuovo commissario poteri sostitutivi anche nei confronti di amministrazioni diverse da quella originariamente resistente, quando tali poteri siano necessari per completare l'esecuzione del giudicato e siano delimitati agli adempimenti dovuti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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