Ordinanza n. 200/2026 - Latina, Sezione 2
per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia del decreto prot. n. -OMISSIS-, notificato il successivo giorno 11, con il quale al ricorrente è stato ordinato di sottoporsi a visita medica ai sensi dell’art. 119, comma 4, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio con cui è stato ordinato al ricorrente di sottoporsi a visita medica ai sensi dell’art. 119, comma 4, d.lgs. 285/1992
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto notificato con cui gli è stato ordinato di sottoporsi a visita medica per la verifica dei requisiti psico-fisici necessari alla guida. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che l’atto si fondava sull’accertata positività a cocaina e oppiacei nell’immediatezza di un grave sinistro stradale. Il ricorrente ha evidentemente contestato la legittimità del provvedimento, anche in ragione degli esiti negativi di controlli eseguiti successivamente, ma il testo non specifica puntualmente i singoli motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto che la positività a cocaina e oppiacei accertata nell’immediatezza di un grave sinistro stradale costituisca un supporto oggettivo idoneo a far sorgere un ragionevole dubbio sul possesso dei requisiti psico-fisici di idoneità alla guida, anche se successivi controlli, effettuati a distanza di tempo, hanno avuto esito negativo. La valutazione è stata compiuta considerando la finalità cautelare del provvedimento, diretta alla tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica, l’ampia discrezionalità riconosciuta dalla legge al prefetto e il diverso grado di certezza richiesto per una misura cautelare rispetto a un provvedimento sanzionatorio. Non è stata ravvisata, pertanto, una ragionevole probabilità di accoglimento del ricorso nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 119, comma 4, d.lgs. 285/1992
Consente l’adozione dell’ordine di sottoporsi a visita medica per la verifica dei requisiti psico-fisici alla guida; nel caso concreto il provvedimento è stato ritenuto assistito, in sede cautelare, da un adeguato supporto oggettivo.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base processuale per la domanda di sospensione esaminata dal TAR.
Massime di principio
- In sede cautelare, la positività a sostanze stupefacenti accertata nell’immediatezza di un grave sinistro stradale può costituire supporto oggettivo sufficiente a far sorgere un ragionevole dubbio sul possesso dei requisiti psico-fisici di idoneità alla guida, giustificando l’ordine di sottoporsi a visita medica.
- Gli esiti negativi di controlli tossicologici eseguiti successivamente, a distanza di tempo dall’evento, non escludono necessariamente la legittimità cautelare dell’ordine di sottoporsi a visita medica fondato su un accertamento positivo tempestivo.
- La valutazione prefettizia sull’opportunità di disporre una visita medica per verificare l’idoneità alla guida è caratterizzata da ampia discrezionalità e deve essere apprezzata in relazione alla finalità cautelare di tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica.
- Per l’adozione di una misura amministrativa cautelare diretta a verificare l’idoneità psico-fisica alla guida è esigibile un grado di certezza inferiore rispetto a quello necessario per l’adozione di una misura sanzionatoria.
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