Cassazione Civile, Ordinanza n. 19902/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da una serie di avvisi di liquidazione emessi dall'Amministrazione finanziaria in relazione alla registrazione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Montepulciano in una lite tra la contribuente e una società. Dopo un primo avviso, seguito dal pagamento del dovuto, l'Ufficio emetteva un secondo e poi un terzo avviso per ulteriori somme dovute sul medesimo atto. La contribuente impugnava l'ultimo avviso; la CTP rigettava il ricorso e la CTR dichiarava inammissibile l'appello per asserita tardività, ritenendo non provata la data di spedizione/notifica del gravame, poiché il timbro postale era illeggibile e la data era solo manoscritta. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti sette motivi: carenza di motivazione e violazione delle norme sul processo tributario e sul raggiungimento dello scopo dell'atto; tardiva proposizione delle controdeduzioni dell'Ufficio; invalidità delle firme dei funzionari; contrasto tra la pronuncia di cessazione della materia del contendere e la successiva decisione; violazione del principio di alternatività IVA/registro; disapplicazione delle sanzioni; mancata condanna alle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto dirimente il primo motivo, correttamente riqualificato come error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., ma lo ha rigettato. Ha confermato che l'onere di provare la tempestività dell'appello grava sulla parte impugnante e che, nel caso concreto, dall'atto di appello depositato non era possibile desumere con certezza la data di spedizione/notifica, essendo il timbro illeggibile e la data manoscritta non sufficiente. Di conseguenza, la declaratoria di inammissibilità dell'appello è stata mantenuta; gli altri motivi sono stati assorbiti. Il ricorso è stato integralmente rigettato con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 36 D.Lgs. 546/1992
Richiamato nel primo motivo come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte non ne affronta il merito, poiché ritiene assorbente il profilo della tempestività dell'appello.
art. 132 c.p.c.
Censurato dalla ricorrente per asserita motivazione apparente; la Corte non accoglie la doglianza perché la decisione d'appello si fonda su una ragione processuale verificabile.
art. 111 Cost.
Invocato quale parametro di sufficienza/motivazione; la Corte lo considera irrilevante ai fini dell'esito, essendo decisiva l'inammissibilità del gravame.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla motivazione; non viene ritenuto violato in modo decisivo.
art. 16, comma 3, D.Lgs. 546/1992
Evocato dalla ricorrente in tema di nullità/ raggiungimento dello scopo degli atti nel processo tributario; la Corte osserva che tali censure sono inconferenti rispetto alla tardività dell'impugnazione.
art. 22 D.Lgs. 546/1992
Richiamato sulla costituzione in giudizio e sul deposito; la Corte ritiene che la questione resti superata dalla mancata prova della tempestività dell'appello.
art. 23 D.Lgs. 546/1992
Evocato per lamentare la tardività delle controdeduzioni dell'Ufficio; il motivo è assorbito.
art. 112 c.p.c.
Censurato per pretesa omessa pronuncia sulla tardività delle controdeduzioni; non esaminato per assorbimento.
art. 53, comma 2, D.Lgs. 546/1992
La Corte richiama la norma sulle forme di proposizione dell'appello nel processo tributario e sulla spedizione del ricorso a mezzo posta.
art. 20 D.Lgs. 546/1992
Richiamato per stabilire il momento di proposizione del ricorso/appello spedito per posta e la necessità di prova della data di spedizione.
art. 156, comma 2, c.p.c.
Invocato dalla ricorrente sul raggiungimento dello scopo dell'atto; la Corte afferma che tale principio non è predicabile quando l'impugnazione è tardiva.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La Corte riqualifica il primo motivo come denuncia di error in procedendo, nonostante la formale rubricazione al n. 5.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tempestività dell'impugnazione deve essere provata dalla parte che la propone; se la prova della data di spedizione o notifica del gravame manca o è incerta, l'appello deve essere dichiarato inammissibile d'ufficio.
- L'illeggibilità del timbro postale e la mera annotazione manoscritta della data non sono, di per sé, elementi idonei a dimostrare con certezza la tempestiva proposizione dell'impugnazione.
- Il principio del raggiungimento dello scopo dell'atto non può essere invocato per sanare la tardività di un'impugnazione, perché la tardività impedisce la formazione di un valido esercizio del potere di impugnare.
- Quando è correttamente risolta una questione processuale dirimente, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti.
- In sede di ricorso per cassazione, le censure che investono la valutazione della tempestività dell'appello possono integrare un error in procedendo e la Corte può esaminare direttamente gli atti del giudizio di merito.
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