Sentenza n. 440/2026 - Catania, Sezione 3
per l'accertamento del loro diritto a vedersi riconosciuto il trattamento economico di trasferimento e le altre indennità e/o rimborsi correlati alla movimentazione subìta in seguito alla soppressione della Tenenza di Petralia Soprana (PA); nonché, per la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle relative somme, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge; e, ove occorra, per l’annullamento della Nota di riscontro prot. n. 0687879/2024 del 27.11.2024, con cui il Comandante del Re.T.L.A. Sicilia della Guardia di Finanza precisa che l’indennità de qua non compete ai ricorrenti poiché trasferiti a domanda e delle Circolari del Comando Generale n. 181845 del 16.07.20 e n. 360885 dell’11.12.14; nella parte in cui disciplinano la materia de qua in modo difforme dalla normativa di legge (art. 1, l. n. 86/2001).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento dell’indennità di trasferimento e circolari amministrative che qualificavano i movimenti come trasferimenti a domanda
Esito
Favorevole al ricorrente (militari trasferiti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto all’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 l. n. 86/2001, nonché alle ulteriori indennità e ai rimborsi correlati al trasferimento dalla soppressa Tenenza di Petralia Soprana verso altre sedi. In via subordinata hanno impugnato il diniego amministrativo e le circolari presupposte. Hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. n. 86/2001 e l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta, sostenendo che i trasferimenti, pur preceduti da istanze con indicazione delle sedi gradite, fossero stati determinati dalla soppressione dell’ente di appartenenza e quindi da esigenze organizzative dell’Amministrazione, non da una libera scelta personale. Hanno inoltre sostenuto l’inapplicabilità della deroga prevista dal comma 1-bis dell’art. 1 l. n. 86/2001, poiché le nuove sedi non erano limitrofe rispetto a quella soppressa. Il Collegio ha preliminarmente accolto l’eccezione di tardività delle repliche depositate dai ricorrenti, rilevando che il termine perentorio di venti giorni liberi previsto dall’art. 73 c.p.a. scadeva il 7 gennaio 2026. Ha poi affermato la propria competenza, trattandosi di controversia rientrante nella giurisdizione esclusiva sul pubblico impiego non privatizzato.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che le istanze presentate dai ricorrenti non trasformassero i trasferimenti in movimenti a domanda, poiché esse erano state presentate in conseguenza della soppressione della precedente sede e servivano soltanto a esprimere preferenze sulla nuova destinazione. La causa determinante del trasferimento era invece la scelta organizzativa dell’Amministrazione, che aveva reso necessario l’abbandono della sede originaria: il movimento doveva quindi qualificarsi come trasferimento d’ufficio. Il Collegio ha richiamato il principio dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2016, secondo cui il trasferimento del militare conseguente alla soppressione dell’ente o della struttura di appartenenza è necessariamente d’ufficio; l’eventuale gradimento del dipendente incide soltanto sugli effetti geografici del movimento e non sul diritto all’indennità. Il TAR ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 1, comma 1-bis, l. n. 86/2001, poiché le sedi di destinazione non erano limitrofe a quella soppressa. Ha quindi accertato il diritto dei ricorrenti all’indennità di trasferimento e ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle somme dovute, con interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo, escludendo la rivalutazione monetaria in ragione della natura indennitaria e non retributiva dell’emolumento. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione e liquidate in euro 2.500, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 1 l. n. 86/2001
L’indennità spetta quando il trasferimento del personale militare è determinato d’autorità da esigenze organizzative dell’Amministrazione, compresa la soppressione dell’ente o della struttura di appartenenza.
art. 1, comma 1-bis, l. n. 86/2001
L’indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni
La deroga esclude l’indennità soltanto quando la nuova sede sia limitrofa a quella originaria; nel caso concreto le sedi di destinazione non rientravano in tale nozione.
art. 1, comma 163, l. n. 228/2012
Ha introdotto il comma 1-bis dell’art. 1 l. n. 86/2001.
art. 73 c.p.a.
I termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali e delle repliche sono perentori; le repliche devono essere depositate entro venti giorni liberi prima dell’udienza.
art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al pubblico impiego non privatizzato.
art. 13, comma 2, c.p.a.
Individua il foro speciale applicabile alla controversia, ritenuto idoneo a radicare la competenza del TAR adito.
Massime di principio
- Il trasferimento del personale militare conseguente alla soppressione dell’ente o della struttura di appartenenza si qualifica come trasferimento d’ufficio, perché la causa determinante del movimento è la scelta organizzativa dell’Amministrazione e non la volontà del dipendente.
- La presentazione, da parte del militare, di un’istanza contenente preferenze per la nuova sede non trasforma in trasferimento a domanda il movimento reso necessario dalla soppressione della sede originaria; il gradimento incide soltanto sulla scelta ubicazionale della destinazione e non esclude il diritto all’indennità prevista per il trasferimento d’autorità.
- La deroga al diritto all’indennità prevista per il trasferimento conseguente alla soppressione o dislocazione di reparti opera solo quando la nuova sede sia limitrofa a quella originaria; secondo il criterio seguito dal giudice, la limitrofità va riferita al territorio comunale.
- Le indennità di trasferimento previste dall’art. 1 l. n. 86/2001 hanno natura indennitaria e non retributiva; in caso di ritardato pagamento spettano gli interessi legali dalla maturazione dei ratei, ma non la rivalutazione monetaria.
- Nel processo amministrativo il termine di venti giorni liberi per il deposito delle memorie di replica previsto dall’art. 73 c.p.a. è perentorio; la replica tardiva non può essere considerata ai fini della decisione.
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