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Sentenza

Sentenza n. 440/2026 - Catania, Sezione 3

per l'accertamento del loro diritto a vedersi riconosciuto il trattamento economico di trasferimento e le altre indennità e/o rimborsi correlati alla movimentazione subìta in seguito alla soppressione della Tenenza di Petralia Soprana (PA); nonché, per la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle relative somme, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge; e, ove occorra, per l’annullamento della Nota di riscontro prot. n. 0687879/2024 del 27.11.2024, con cui il Comandante del Re.T.L.A. Sicilia della Guardia di Finanza precisa che l’indennità de qua non compete ai ricorrenti poiché trasferiti a domanda e delle Circolari del Comando Generale n. 181845 del 16.07.20 e n. 360885 dell’11.12.14; nella parte in cui disciplinano la materia de qua in modo difforme dalla normativa di legge (art. 1, l. n. 86/2001).

Giustizia amministrativa202500058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento dell’indennità di trasferimento e circolari amministrative che qualificavano i movimenti come trasferimenti a domanda

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militari trasferiti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto all’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 l. n. 86/2001, nonché alle ulteriori indennità e ai rimborsi correlati al trasferimento dalla soppressa Tenenza di Petralia Soprana verso altre sedi. In via subordinata hanno impugnato il diniego amministrativo e le circolari presupposte. Hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. n. 86/2001 e l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta, sostenendo che i trasferimenti, pur preceduti da istanze con indicazione delle sedi gradite, fossero stati determinati dalla soppressione dell’ente di appartenenza e quindi da esigenze organizzative dell’Amministrazione, non da una libera scelta personale. Hanno inoltre sostenuto l’inapplicabilità della deroga prevista dal comma 1-bis dell’art. 1 l. n. 86/2001, poiché le nuove sedi non erano limitrofe rispetto a quella soppressa. Il Collegio ha preliminarmente accolto l’eccezione di tardività delle repliche depositate dai ricorrenti, rilevando che il termine perentorio di venti giorni liberi previsto dall’art. 73 c.p.a. scadeva il 7 gennaio 2026. Ha poi affermato la propria competenza, trattandosi di controversia rientrante nella giurisdizione esclusiva sul pubblico impiego non privatizzato.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che le istanze presentate dai ricorrenti non trasformassero i trasferimenti in movimenti a domanda, poiché esse erano state presentate in conseguenza della soppressione della precedente sede e servivano soltanto a esprimere preferenze sulla nuova destinazione. La causa determinante del trasferimento era invece la scelta organizzativa dell’Amministrazione, che aveva reso necessario l’abbandono della sede originaria: il movimento doveva quindi qualificarsi come trasferimento d’ufficio. Il Collegio ha richiamato il principio dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2016, secondo cui il trasferimento del militare conseguente alla soppressione dell’ente o della struttura di appartenenza è necessariamente d’ufficio; l’eventuale gradimento del dipendente incide soltanto sugli effetti geografici del movimento e non sul diritto all’indennità. Il TAR ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 1, comma 1-bis, l. n. 86/2001, poiché le sedi di destinazione non erano limitrofe a quella soppressa. Ha quindi accertato il diritto dei ricorrenti all’indennità di trasferimento e ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle somme dovute, con interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo, escludendo la rivalutazione monetaria in ragione della natura indennitaria e non retributiva dell’emolumento. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione e liquidate in euro 2.500, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 1 l. n. 86/2001

    L’indennità spetta quando il trasferimento del personale militare è determinato d’autorità da esigenze organizzative dell’Amministrazione, compresa la soppressione dell’ente o della struttura di appartenenza.

  • art. 1, comma 1-bis, l. n. 86/2001

    L’indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni

    La deroga esclude l’indennità soltanto quando la nuova sede sia limitrofa a quella originaria; nel caso concreto le sedi di destinazione non rientravano in tale nozione.

  • art. 1, comma 163, l. n. 228/2012

    Ha introdotto il comma 1-bis dell’art. 1 l. n. 86/2001.

  • art. 73 c.p.a.

    I termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali e delle repliche sono perentori; le repliche devono essere depositate entro venti giorni liberi prima dell’udienza.

  • art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.

    Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al pubblico impiego non privatizzato.

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    Individua il foro speciale applicabile alla controversia, ritenuto idoneo a radicare la competenza del TAR adito.

Massime di principio

  • Il trasferimento del personale militare conseguente alla soppressione dell’ente o della struttura di appartenenza si qualifica come trasferimento d’ufficio, perché la causa determinante del movimento è la scelta organizzativa dell’Amministrazione e non la volontà del dipendente.
  • La presentazione, da parte del militare, di un’istanza contenente preferenze per la nuova sede non trasforma in trasferimento a domanda il movimento reso necessario dalla soppressione della sede originaria; il gradimento incide soltanto sulla scelta ubicazionale della destinazione e non esclude il diritto all’indennità prevista per il trasferimento d’autorità.
  • La deroga al diritto all’indennità prevista per il trasferimento conseguente alla soppressione o dislocazione di reparti opera solo quando la nuova sede sia limitrofa a quella originaria; secondo il criterio seguito dal giudice, la limitrofità va riferita al territorio comunale.
  • Le indennità di trasferimento previste dall’art. 1 l. n. 86/2001 hanno natura indennitaria e non retributiva; in caso di ritardato pagamento spettano gli interessi legali dalla maturazione dei ratei, ma non la rivalutazione monetaria.
  • Nel processo amministrativo il termine di venti giorni liberi per il deposito delle memorie di replica previsto dall’art. 73 c.p.a. è perentorio; la replica tardiva non può essere considerata ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiRapporto di impiego non privatizzatoGiurisdizione e riparto
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardività

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