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Sentenza

Sentenza n. 1140/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'accertamento della illegittimità del silenzio- inadempimento serbato dalla Ambasciata D'Italia in Islamabad sulla richiesta di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio e conseguentemente accerti l'impossibilità del ricorrente e/o l'estrema e grave difficoltà di ottenere la fissazione di un appuntamento presso l'Ambasciata Italiana di Islamabad al fine di formalizzare ed ottenere la concessione del visto di ingresso in Italia per motivi di studio ed ordinare ai resistenti di fissare un appuntamento, dunque, di concludere il procedimento; nonché per l'accertamento dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alla menzionata istanza con un provvedimento espresso; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alla menzionata istanza di rilascio del visto di ingresso, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta; ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202513393

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio e mancata fissazione dell'appuntamento presso la sede diplomatica italiana

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia in Islamabad sulla richiesta di rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio. Ha chiesto, inoltre, l'accertamento dell'impossibilità o dell'estrema difficoltà di ottenere la fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda, l'ordine alle amministrazioni resistenti di fissare l'appuntamento e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro trenta giorni, nonché la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto, determinando l'attivazione del procedimento e il soddisfacimento della pretesa azionata. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento dell'amministrazione, che ha provveduto in tempi ritenuti ragionevoli. L'amministrazione è stata comunque condannata a restituire alla ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    ex art. 117, co. 3 c.p.a.

    Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento intervenuta dopo la proposizione del ricorso ha determinato il venir meno della materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    combinato disposto degli articoli 34, co. 5, e 117 c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a., la fissazione dell'appuntamento necessario per presentare una domanda di visto integra l'attivazione del procedimento e, se soddisfa la pretesa concretamente azionata, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere nel giudizio avverso il silenzio presuppone che, nel corso del processo, l'amministrazione abbia posto in essere l'attività richiesta dal ricorrente, senza che sia necessario che abbia già adottato il provvedimento finale quando la domanda giudiziale era diretta anche o principalmente all'attivazione del procedimento.
  • La fissazione delle spese nel giudizio avverso il silenzio può tenere conto del tempo intercorso tra la richiesta amministrativa e la proposizione del ricorso, nonché del comportamento successivo dell'amministrazione; anche in caso di compensazione, può essere disposta la restituzione al ricorrente del contributo unificato a carico dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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