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Circolare

Circolare numero 57 del 6-3-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le modalità di liquidazione delle pensioni di competenza 1998, con particolare attenzione alle pensioni di importo inferiore a lire 10.000 mensili, alle pensioni sociali e agli assegni sociali, agli assegni sociali per ricoverati, alle pensioni ai superstiti interessate dalla sentenza n. 495/1993 e alle detrazioni d'imposta per familiari a carico. Sono inoltre richiamati alcuni messaggi precedenti con indicazioni operative, limiti di reddito per il 1998 e nuovi codici errore della procedura centrale, nonché l'elenco di programmi informatici disponibili per il caricamento sui sistemi AS/400.

Liquidazione delle pensioni per l'esercizio 1998 e istruzioni operative correlate

Liquidazione delle pensioni in competenza dell'esercizio 1998

La circolare fornisce le istruzioni operative per la liquidazione delle pensioni nell'anno 1998, con indicazioni specifiche per alcune fattispecie particolari che richiedono controlli, conferme dell'interessato o trattamenti provvisori. Il documento aggiorna inoltre le sedi sulle procedure informatiche da utilizzare e richiama precedenti messaggi e allegati già diffusi dall'Istituto.

Pensioni di importo esiguo

Per le pensioni il cui importo mensile a calcolo risulti inferiore a lire 10.000, la procedura IVS74 non procede automaticamente alla liquidazione, ma accantona la pratica con codice errore "296". In questi casi la sede deve inviare all'interessato il mod. TE11, da restituire entro 30 giorni dalla ricezione, al fine di acquisire la conferma che, nonostante l'esiguità dell'importo, la prestazione debba essere posta in pagamento.

Se l'interessato conferma la volontà di ottenere la pensione, la pratica deve essere riproposta al calcolo inserendo nel campo "VERIFY" il codice "UP". La procedura provvede quindi al calcolo e alla stampa degli elaborati consueti, individuando l'ufficio pagatore scelto dal pensionato.

Se invece l'interessato non comunica di voler ottenere la liquidazione, la sede deve:

  • cancellare la pensione dalla procedura di liquidazione IVS74;
  • aggiornare la domanda presente in EAD75 con il codice A al campo 29 e con il codice "ESI" al campo 36.

Pensioni sociali e assegni sociali

La circolare richiama la procedura resa disponibile con il messaggio n. 5715 del 28 gennaio 1998 per la liquidazione in competenza 1998 delle pensioni sociali e degli assegni sociali. Richiama anche il messaggio n. 8838 del 24 febbraio 1998, che ha comunicato i limiti di reddito per l'anno 1998 per la concessione delle prestazioni ai mutilati e invalidi civili e ai sordomuti.

Anche le pensioni sociali e gli assegni sociali liquidati con il programma 4296, se di importo inferiore a lire 10.000 mensili, vengono accantonati dalla procedura come errati per consentire alla sede di verificare la volontà dell'interessato. Il sistema visualizza il messaggio secondo cui l'importo è minore di lire 10.000 e la liquidazione deve essere autorizzata dall'interessato.

Anche in questo caso va inviato il mod. TE11. Se il richiedente conferma la volontà di ottenere la prestazione, la sede deve correggere la pensione digitando la parola chiave "FF". Se l'interessato comunica di non volere la liquidazione, si seguono le stesse istruzioni previste per le pensioni di importo esiguo.

Pensioni ai superstiti con benefici della sentenza n. 495 del 1993

La circolare rinvia al messaggio n. 7576 del 12 febbraio 1998 per le istruzioni relative alla liquidazione o al ripristino delle pensioni ai superstiti aventi titolo ai benefici della sentenza n. 495 del 1993.

Il messaggio precisa che le pensioni temporaneamente scartate con codice errore 295 possono essere riproposte al calcolo se:

  • la decorrenza originaria della pensione è successiva a febbraio 1995, nel qual caso possono essere acquisiti sia la "decorrenza calcolo arretrati" sia la "decorrenza ripristino";
  • la decorrenza è anteriore al marzo 1995, nel qual caso la riproposizione è possibile solo se si tratta di pensioni liquidate per la prima volta, con "causa carico" uguale a "1" e senza valore nel campo "decorrenza calcolo arretrati".

Se una pensione ai superstiti con decorrenza anteriore al marzo 1995 e già eliminata deve essere ripristinata, essa va proposta come "ripristino", acquisendo:

  • nel campo "causa carico" il valore "9";
  • la data di ripristino nel campo "decorrenza ripristino".

Viene inoltre richiamata l'attenzione sul punto 13 della circolare n. 267/1997 in merito agli effetti della data di decorrenza ripristino e si precisa che gli arretrati derivanti da successive ricostituzioni sono determinati con riferimento alla decorrenza ripristino memorizzata in archivio al momento della liquidazione.

Assegni sociali per ricoverati

L'articolo 3, comma 7, della legge n. 335 del 1995 prevede che l'assegno sociale corrisposto a soggetti ricoverati in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici debba essere ridotto fino a un massimo del 50%, secondo modalità operative da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro. Poiché il decreto non è ancora stato emanato, l'INPS ha modificato le procedure per consentire una liquidazione provvisoria con trattenuta nella misura massima prevista.

Le sedi devono acquisire nel nuovo campo "ricoverato" del pannello AN3 il valore "SI". La procedura determina l'importo dell'assegno in base ai dati reddituali e allo stato civile del pensionato e pone in pagamento il 50% dell'importo così calcolato. Nel database delle pensioni viene memorizzato il codice "1" nel campo GP1AV36N per consentire l'individuazione delle posizioni interessate.

Le sedi devono porre in pagamento gli assegni così determinati, informando il pensionato che si tratta di liquidazione provvisoria e conservando i fascicoli in apposita evidenza fino all'emanazione del decreto ministeriale.

Detrazioni d'imposta

La circolare segnala che l'articolo 7 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, ha modificato le detrazioni d'imposta per familiari a carico previste dall'articolo 15 del DPR 29 settembre 1973, n. 597. Per la dichiarazione del diritto alle detrazioni da parte dei richiedenti o dei titolari di pensione è stato predisposto il mod. DETR.01, da riprodurre a cura delle sedi.

I dati dichiarati devono essere acquisiti secondo le consuete modalità, sia nelle procedure di liquidazione delle pensioni sia in quelle di gestione. Le procedure prevedono:

  • detrazioni per i figli nella misura del 100% o del 50%;
  • detrazioni per gli altri familiari nella misura del 50%.

La circolare precisa che tali regole consentono di coprire la quasi totalità delle situazioni. Nei casi in cui il pensionato dichiari di avere diritto a una diversa percentuale di detrazione per figli o altri familiari, le sedi possono rettificare la certificazione fiscale e i relativi conguagli tramite il PGM 4140.

Limite di reddito per mutilati, invalidi civili e sordomuti

Nel messaggio n. 8838 del 24 febbraio 1998 viene comunicato che, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1998 del decreto 5 febbraio 1998 del Ministero dell'interno, il limite annuo di reddito per avere diritto alle prestazioni spettanti ai mutilati e invalidi civili totali e ai sordomuti per l'anno 1998 è fissato in lire 22.846.235.

Programmi informatici disponibili

La circolare indica i programmi disponibili per il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400 dell'area prestazioni. Tra i programmi COBOL figurano PNLAN31, PNLAN00, PNLAN05, PNLTRA1, PNLTRA2 e PNLST15, tutti con data 9 febbraio 1998. Tra i programmi DCX sono disponibili TNLP4325 versione L, TNGP4326 versione G e TNBP4332 versione B, tutti datati 27 febbraio 1998.

Il messaggio n. 5715/1998 precisa inoltre che le stampe possono essere effettuate solo dopo la trasmissione al sistema centrale delle pensioni calcolate, e segnala la futura disponibilità dei programmi per gli interessi legali sulle pensioni e sugli assegni liquidati in competenza 1998, nonché ulteriori comunicazioni per assegni vitalizi e integrazioni di rendita facoltativa.

Modelli allegati e contenuto operativo

Tra gli allegati sono riportati il mod. TE11 per la conferma della domanda di liquidazione della pensione di importo inferiore a lire 10.000 e il mod. DETR.01 per la dichiarazione relativa alle detrazioni d'imposta. I modelli disciplinano rispettivamente la richiesta di conferma dell'interessato e la raccolta delle informazioni necessarie per l'applicazione delle detrazioni fiscali.

Il mod. TE11 prevede che, in caso di conferma, la pensione sia corrisposta con pagamento semestrale; in caso contrario, la richiesta viene archiviata. Il mod. DETR.01 richiede l'indicazione dei dati anagrafici e fiscali del dichiarante, l'individuazione delle detrazioni spettanti e l'impegno a comunicare entro 30 giorni ogni variazione dei dati dichiarati.

Punti principali

Pensioni di importo esiguo

Le pensioni con importo mensile a calcolo inferiore a lire 10.000 vengono accantonate dalla procedura IVS74 con codice errore 296. La sede deve inviare all'interessato il mod. TE11 per ottenere conferma della volontà di percepire la prestazione entro 30 giorni. In caso di conferma, la pensione va riproposta al calcolo con codice "UP" nel campo VERIFY; in caso di mancata risposta o rinuncia, la pensione va cancellata dalla procedura e la domanda in EAD75 aggiornata con codice A al campo 29 e codice "ESI" al campo 36.

Pensioni sociali e assegni sociali

Per le pensioni sociali e gli assegni sociali liquidati con il programma 4296, se l'importo è inferiore a lire 10.000 mensili la procedura li accantona come errati e richiede l'invio del mod. TE11. In caso di conferma dell'interessato, la sede corregge la pensione digitando la parola chiave "FF"; se non vi è conferma, si applicano le stesse istruzioni previste per le pensioni di importo esiguo. Il messaggio richiama anche il rilascio della procedura per la competenza 1998 e i limiti di reddito già comunicati con la circolare n. 266/1997.

Pensioni ai superstiti ex sentenza n. 495 del 1993

Le istruzioni già fornite con il messaggio n. 7576 del 12 febbraio 1998 regolano la liquidazione o il ripristino delle pensioni ai superstiti aventi titolo ai benefici della sentenza n. 495 del 1993. Il testo precisa che le pensioni scartate temporaneamente con codice errore 295 possono essere riproposte al calcolo secondo la decorrenza originaria: dopo febbraio 1995 con acquisizione delle decorrenze di calcolo arretrati e ripristino; prima di marzo 1995 solo se si tratta di prima liquidazione. Per i ripristini di pensioni precedentemente eliminate, va usato il valore "9" nel campo causa carico e indicata la data di ripristino.

Assegni sociali a ricoverati

In applicazione dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 335/1995, gli assegni sociali corrisposti a soggetti ricoverati in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici devono essere ridotti fino a un massimo del 50%. Poiché il decreto ministeriale attuativo non è ancora stato emanato, le procedure sono state modificate per consentire la liquidazione provvisoria con trattenuta massima del 50%. Le sedi devono indicare "SI" nel nuovo campo "ricoverato" del pannello AN3; la procedura calcola l'importo dovuto, paga il 50% e memorizza nel database il codice "1" nel campo GP1AV36N.

Detrazioni d'imposta per familiari a carico

Il decreto legislativo n. 446/1997 ha modificato le detrazioni d'imposta per familiari a carico previste dall'articolo 15 del DPR n. 597/1973. Per la dichiarazione del diritto alle detrazioni è stato predisposto il mod. DETR.01, da acquisire con le consuete modalità sia nelle procedure di liquidazione sia in quelle di gestione. Le procedure gestiscono detrazioni per figli al 100% o 50% e per altri familiari al 50%; nei casi di percentuali diverse dichiarate dal pensionato, le sedi possono rettificare la certificazione fiscale e i conguagli tramite il PGM 4140.

Programmi disponibili

Sono elencati i programmi disponibili per il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400 dell'area prestazioni. Tra i COBOL figurano PNLAN31, PNLAN00, PNLAN05, PNLTRA1, PNLTRA2 e PNLST15, tutti datati 9 febbraio 1998. Tra i programmi DCX sono indicati TNLP4325, TNGP4326 e TNBP4332, con versione e data 27 febbraio 1998.

Messaggi e allegati richiamati

La circolare rinvia a messaggi e allegati precedenti: il messaggio n. 5715/1998 sulla procedura delle pensioni sociali e assegni sociali, il messaggio n. 8838/1998 sui limiti di reddito per mutilati e invalidi civili e sordi, e il messaggio n. 7576/1998 sulle pensioni ai superstiti ex sentenza n. 495/1993. Gli allegati includono i modelli TE11 e DETR.01 e le istruzioni operative dettagliate.

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