Cassazione Penale, Sentenza n. 11248/2022 del 28/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che, nel rinvio seguito ad annullamento della Corte, aveva annullato il sequestro probatorio sul violino "Giuseppe Rocca" per intervenuta prescrizione del reato di ricettazione (fatti del 2007) ma non aveva disposto la restituzione dello strumento alla ricorrente ritenendo sussistenti profili che ne avrebbero impedito la restituzione (richiamo a art. 240 c.p., art. 176 d.lgs. 42/2004). La ricorrente deduceva: errata applicazione delle norme di procedura e sostanziali (art. 324, comma 7 e 8 c.p.p.; art. 240 c.p.; art. 176 d.lgs. 42/2004), mancata motivazione sul "fumus" del reato e sulla buona fede della detenzione ricevuta nel 2007, e incompetenza territoriale del Tribunale di Palermo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il reato di ricettazione era estinto per prescrizione già prima dell'esercizio dell'azione penale (evento che rende illegittimo il sequestro probatorio), per cui l'annullamento del sequestro era corretto. Tuttavia la Corte ha condiviso la mancata restituzione operata dal Tribunale non per le ragioni invocate (ovvero non per l'applicazione dell'art. 240 c.p. o dell'art. 176 d.lgs. 42/2004, che il giudice di legittimità ha ritenuto erroneamente invocate), ma perché sussisteva una controversia sulla titolarità della proprietà del violino: in presenza di contestazione della proprietà il Tribunale doveva seguire l'iter di cui all'art. 324, comma 8 c.p.p. e non disporre la restituzione immediata. La Corte ha quindi corretto le ragioni giuridiche poste a base dell'ordinanza impugnata ma ha lasciato in piedi l'effetto pratico (mancata restituzione) per la necessità di accertare il diritto di proprietà. Ricorrente condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
Comma 7: disciplina i casi di restituzione delle cose sequestrate; la Corte osserva che il Tribunale aveva erroneamente invocato il comma 7 in relazione all'art. 240 c.p., mentre il corretto riferimento per controversie di proprietà è il comma 8 che consente di non restituire il bene quando sussistono contestazioni sulla proprietà. L'articolato consente di mantenere il vincolo in vista dell'accertamento del diritto di titolo.
art. 240 cod. pen. (secondo comma)
Norma sulle cose per cui è prevista confisca obbligatoria; la Corte rileva che il Tribunale aveva fatto riferimento a questa norma per escludere la restituzione ritenendo il possesso del violino illecito, ma tale richiamo è stato ritenuto errato: l'art. 240 riguarda beni soggetti a confisca obbligatoria e non può essere usato per vietare genericamente la restituzione di uno strumento musicale.
art. 176 d.lgs. n. 42/2004
Norma che punisce l'impossessamento illecito di beni culturali (aspect archeologico/marine ecc.); la Corte osserva che questa disposizione non è applicabile in generale alla detenzione o uso di un violino e non giustifica la mancata restituzione; l'articolo non è idoneo a configurare un divieto generico di possesso.
art. 10 d.lgs. n. 42/2004 (TU Beni culturali), comma 1
Indica i beni di interesse storico-artistico e culturale; il Tribunale aveva fatto riferimento allo status di "elevato interesse" ma la Corte rileva che non risultava una dichiarazione formale del Ministero che qualificasse il violino come bene indisponibile dello Stato, perciò non poteva costituire ragione per vietarne la restituzione.
art. 263 cod. proc. pen.
Comma 5 e comma 3 richiamati: disciplina l'opposizione alla restituzione e i casi in cui il G.I.P. può revocare provvedimenti di dissequestro; la Corte prende atto che il G.I.P. aveva revocato la restituzione al Conservatorio su istanza della ricorrente e che il Tribunale doveva considerare tali passaggi processuali.
art. 262 cod. proc. pen. (comma 1)
Regola la possibilità di richiesta al P.M. per la restituzione quando sopravvengono cause estintive; la Corte distingue tra prescrizione sopravvenuta (consente richiesta ex art. 262) e prescrizione preesistente (che preclude il vincolo probatorio fin dall'origine).
art. 648 cod. pen.
Articolo relativo al reato di ricettazione, che era il reato ipotizzato dalla Procura; la Corte valuta che il reato si sarebbe consumato nel 2007 e che quindi risultava prescritto prima dell'azione penale.
art. 125 cod. proc. pen.
Principi sulla motivazione; la Corte ricorda i limiti di sindacato in Cassazione sui provvedimenti cautelari reali, richiedendo che la motivazione non sia radicalmente insufficiente.
art. 325 cod. proc. pen.
Limiti del ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali: consentito solo per violazione di legge; la Corte ricorda che la censura deve riguardare vizi di motivazione così gravi da rendere il provvedimento incomprensibile o privo di logica.
art. 54 cod. proc. pen. (comma 2)
Norma sulla ripartizione di competenza tra Procure: utilizzata per escludere l'asserita competenza del Tribunale di Roma in favore dell'assetto già definito (la ricorrente risiede all'estero e la Procura generale aveva escluso Roma).
art. 10 cod. proc. pen. (commi 1 e 2)
Norme sulla competenza territoriale: la Corte ha ritenuto infondate le censure sulla competenza del Tribunale di Palermo, richiamando il corretto esame degli atti e l'insufficienza di elementi prodotti a sostegno della diversa competenza.
Massime di principio
- Se il reato che giustifica un sequestro probatorio è prescritto prima dell'esercizio dell'azione penale, il sequestro probatorio è illegittimo: la prescrizione preesistente annulla la ragione genetica del vincolo probatorio.
- La Corte di Cassazione può confermare l'effetto pratico di un provvedimento (ad es. mancata restituzione) pur correggendone le ragioni giuridiche: la legittimità sostanziale deve essere ricostruita e, se corretta per motivi diversi, il provvedimento può essere mantenuto.
- In caso di controversia sulla proprietà del bene sequestrato, il giudice della cautela può non disporre la restituzione e seguire l'iter previsto dall'art. 324 c.p.p. (comma 8) per consentire l'accertamento della titolarità: la soluzione non è la restituzione automatica al detentore in buona fede quando sussiste disputa sul titolo.
- Non ogni richiamo alla qualifica di "bene culturale" o ad ipotesi di reato speciale (es. art. 176 d.lgs. 42/2004) giustifica la mancata restituzione: è necessaria la formale qualificazione e l'applicabilità della norma al caso concreto.
- Il sindacato della Cassazione sui provvedimenti cautelari reali è limitato a violazioni di legge e a vizi gravi della motivazione; non è luogo per una piena riconsiderazione degli elementi di fatto e degli indizi.
- Quando la restituzione del bene è preclusa per controversie sul diritto di proprietà, la parte interessata deve attivare gli strumenti processuali appropriati (istanze previste dal codice penale/procedura o azione civile) per ottenere l'accertamento e la riconsegna.
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