Sentenza del 12/12/2019 n. 32741 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva il rimborso della maggiore TARSU versata per gli anni 2008, 2009 e 2010, sostenendo che alcune aree dello stabilimento, accatastate in categoria D/8, producessero esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili, costituiti da imballaggi secondari e terziari, autonomamente compattati e avviati al riciclo tramite una ditta autorizzata. Deduceva inoltre che una precedente sentenza favorevole relativa all’annualità 2011 costituisse giudicato esterno vincolante e che, in assenza del servizio comunale di raccolta differenziata, spettasse l’esenzione dalla TARSU per tali superfici, non una semplice riduzione tariffaria. Contestava infine la decadenza derivante dalla mancata indicazione preventiva delle aree non tassabili nelle denunce originarie o di variazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso l’efficacia vincolante del giudicato relativo al 2011, poiché la produzione e lo smaltimento dei rifiuti dipendevano da circostanze operative e imprenditoriali variabili di anno in anno, non da fatti permanenti o pluriennali. Ha ritenuto corretta la decadenza dal diritto al rimborso per la mancata indicazione, nelle denunce TARSU, delle superfici asseritamente non tassabili e dei relativi presupposti. Il secondo motivo, relativo all’esenzione o riduzione della TARSU, è stato assorbito. La società è stata condannata a pagare al Comune le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro oltre accessori e rimborso forfettario, nonché l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudicato fa stato tra le parti, ma, in materia tributaria e per imposte periodiche, la sua efficacia può estendersi ad altre annualità solo per fatti aventi efficacia permanente o pluriennale; non si estende invece a circostanze operative variabili di anno in anno.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2
non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti ... qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate
L’esclusione dalla TARSU delle aree non produttive di rifiuti, comprese quelle interessate da rifiuti speciali autonomamente smaltiti secondo i presupposti applicabili, richiede l’indicazione nella denuncia e la prova mediante elementi obiettivi o idonea documentazione.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3
La disposizione è richiamata con riferimento alle aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili; la Corte non ha esaminato nel merito se spettasse un’esenzione o una riduzione, poiché ha ritenuto decisiva la decadenza per mancata denuncia delle superfici.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70
Impone al contribuente gli obblighi dichiarativi e informativi necessari per consentire al Comune di individuare le superfici e le condizioni rilevanti ai fini della quantificazione della TARSU.
Il contribuente che invoca l’esclusione di determinate superfici dalla tassazione deve provare i fatti costitutivi del beneficio e fornire al Comune le informazioni necessarie alla verifica.
Art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Il regolamento comunale TARSU non è stato disapplicato perché la previsione che impone di indicare specificamente le superfici non tassabili nella denuncia è stata ritenuta conforme alla legge.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Nelle imposte periodiche, una sentenza favorevole relativa a un’annualità precedente non vincola automaticamente il giudice per gli anni successivi quando i fatti dipendono dall’organizzazione concreta dell’impresa, dalle modalità di utilizzo degli spazi o dalle procedure di smaltimento, suscettibili di variazione annuale.
- Chi chiede l’esclusione o la riduzione della TARSU per aree che producono rifiuti speciali deve indicare tempestivamente e specificamente tali superfici nella denuncia originaria o di variazione e documentare i presupposti del beneficio.
- Il pagamento integrale del tributo non consente necessariamente di recuperare successivamente le somme tramite rimborso se il contribuente ha omesso gli obblighi dichiarativi e informativi previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
- La prova dello smaltimento autonomo dei rifiuti e della loro non assimilabilità è necessaria, ma può non essere sufficiente se il contribuente è decaduto per non aver previamente dichiarato le aree interessate.
- Prima di contestare la TARSU o chiedere un rimborso è necessario verificare il regolamento comunale applicabile, le scadenze dichiarative e la corretta delimitazione delle superfici, mantenendo documentazione annuale sulle quantità, tipologie e modalità di smaltimento dei rifiuti.
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